31999R1069

Regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 26/05/1999 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3922/91

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile(1), modificato da ultimo dal regolamento 2176/96(2), in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3922/91 dispone che la Commissione deve modificare le regole tecniche comuni e le procedure amministrative elencate nell'allegato II qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario; che è attualmente opportuno apportare tali modifiche, soprattutto per migliorare i requisiti di sicurezza;

(2) considerando che il codice JAR 1 - "Definitions" ("Definizioni") è stato modificato per introdurvi ulteriori definizioni relative al trasporto aereo commerciale;

(3) considerando che il codice JAR 22 - "Sailplanes and powered sailplanes" ("Alianti e alianti a motore") è stato modificato per inserirvi il concetto di "Self sustaining powered sailplanes" ("Alianti a motore che necessitano di traino alla partenza") e per aggiornarne diverse sottoparti;

(4) considerando che il codice JAR 25 - "Large Aeroplanes" ("Grandi aeromobili") è stato modificato per integrare le modifiche apportate al corrispondente codice americano (FAR 25) e per aggiungervi i requisiti aggiornati risultanti dall'armonizzazione delle attività JAA/FAA e nonché per migliorare i requisiti relativi al sistema APU (Auxiliary power unit - Gruppi ausiliari di potenza) e al pilota automatico;

(5) considerando che il codice JAR AWO - "All Weather Operations" ("Operazioni in condizioni meteorologiche""ogni tempo") è stato aggiornato per integrarvi, tra gli altri, i requisiti relativi all'avvicinamento e all'atterraggio con un solo motore funzionante;

(6) considerando che il codice JAR E - "Engines" ("Motori") è stato modificato per integrarvi i requisiti aggiornati risultanti dall'armonizzazione delle attività JAA/FAA e per migliorarne la coerenza con il codice JAR 21 e con altri codici JAR;

(7) considerando che il codice JAR P - "Propellers" ("Eliche") è stato modificato per armonizzarlo con il codice JAR 21;

(8) considerando che il codice JAR APU - "Auxiliary power unit" ("Gruppi ausiliari di potenza") è stato modificato per armonizzarlo con il codice JAR 21;

(9) considerando che il codice JAR TSO - "Technical standard orders" ("Prescrizioni relative a norme tecniche") è stato modificato per rivedere le TSO esistenti e per aggiungerne altre (ad esempio, registratore di conversazione cabina);

(10) considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di regolamentazione per la sicurezza dell'aviazione(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(2) GU L 291 del 14.11.1996, pag. 15.

(3) Comitato di regolamentazione per la sicurezza dell'aviazione, consultazione scritta del 4 febbraio 1999.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Elenchi dei codici in vigore contenenti le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'articolo 3

1. Generalità e procedure

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Omologazione di prodotti e componenti

>SPAZIO PER TABELLA>".