Regolamento (CE) n. 1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'applicazione di misure specifiche per l'importazione di succhi e mosti d'uva originari di Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 21/05/1999 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 1037/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'applicazione di misure specifiche per l'importazione di succhi e mosti d'uva originari di Cipro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, (1) considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro(1) prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per taluni succhi o mosti d'uva concentrati originari di Cipro; che il dazio all'importazione nel quadro di tale contingente tariffario è pari allo 0 %; (2) considerando che dal 1o settembre 1995 il vecchio regime dei prezzi di riferimento applicabile alle importazioni nella Comunità di succhi e mosti d'uva è stato sostituito da un nuovo regime d'importazione conseguente ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'accordo di associazione con Cipro deve applicarsi tenendo conto di questo nuovo regime di importazione; (3) considerando che è necessario mantenere le preferenze tariffarie già concesse e consentire a Cipro di continuare ad esportare i propri prodotti verso la Comunità nel quadro del contingente tariffario; che è opportuno a tale scopo, in attesa della conclusione del nuovo accordo tra la Comunità europea e Cipro, adottare le misure specifiche necessarie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio specifico indicato nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee per l'importazione dei succhi e mosti d'uve concentrati di cui ai codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 e 2204 30 92 non viene riscosso per i prodotti suddetti originari di Cipro, importati nel quadro del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.1421, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1981/94(2). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. FISCHER (1) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2. (2) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8).