31999R1012

Regolamento (CE) n. 1012/1999 della Commissione, del 12 maggio 1999, che prevede una deroga al regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 13/05/1999 pag. 0041 - 0041


REGOLAMENTO (CE) N. 1012/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1999

che prevede una deroga al regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97(2), in particolare l'articolo 12,

(1) considerando che la situazione climatica eccezionale verificatasi in talune regioni della Spagna e del Portogallo, caratterizzata da una grave siccità che si è protratta dall'autunno 1998 alla primavera 1999, non consente più ad un gran numero di produttori in tali regioni di effettuare una semina economicamente redditizia; che a causa di tale situazione i redditi aziendali dei produttori in questione rischiano di ridursi drasticamente, anche a livello dei pagamenti compensativi;

(2) considerando che, per alleviare la situazione dei produttori in causa, occorre prevedere la possibilità di modificare per la campagna 1999/2000, in via eccezionale, le superfici dichiarate come messe a riposo;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3887/92, le domande d'aiuto per superficie presentate per la campagna 1999/2000 nelle regioni della Spagna, ad eccezione di Galizia, Province Basche, Canarie, Cantabria e Asturie, e del Portogallo, ad eccezione di Douro e Minho, Beira Litoral, Azzorre e Madera, possono essere modificate con il ritiro di superfici dichiarate come "seminativi" e la loro inclusione nelle superfici dichiarate come messe a riposo, a condizione che dette superfici siano state effettivamente ritirate dalla produzione a partire dal 15 gennaio 1999.

Le dichiarazioni relative a tale modifica devono essere presentate entro il 15 giugno 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.