Regolamento (CE) n. 922/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1999 pag. 0047 - 0047
REGOLAMENTO (CE) N. 922/1999 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round(1), in particolare l'articolo 5, considerando che gli allegati agli allegati Ia e Ib, IIb e IIIa del regolamento (CE) n. 1926/96 indicano che i prezzi minimi all'importazione sono stabiliti per campagna di commercializzazione; che il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 844/98(3), ha stabilito, all'allegato II, questi prezzi per la campagna 1998/1999; che occorre pertanto stabilire i prezzi minimi all'importazione per la campagna 1999/2000; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2479/96 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 2 Per la campagna 1999/2000, i prezzi minimi all'importazione figurano nell'allegato II del presente regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1. (2) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25. (3) GU L 120 del 23.4.1998, pag. 11.