31999R0921

Regolamento (CE) n. 921/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che prevede misure speciali per la distribuzione di ortofrutticoli ritirati dal mercato ai rifugiati del Kosovo

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1999 pag. 0046 - 0046


REGOLAMENTO (CE) N. 921/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che prevede misure speciali per la distribuzione di ortofrutticoli ritirati dal mercato ai rifugiati del Kosovo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999(2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 7,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/1999(4), reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, in particolare la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato a titolo di aiuto umanitario al di fuori della Comunità;

(2) considerando che l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 2, del summenzionato regolamento hanno subordinato ciascuna operazione di distribuzione gratuita al di fuori della Comunità al rispetto di una serie di condizioni e a una decisione della Commissione;

(3) considerando che è nota l'urgenza dell'aiuto alimentare alle popolazioni rifugiate vittime della crisi del Kosovo e alle famiglie che ospitano tali rifugiati;

(4) considerando che, al fine di facilitare il soccorso a tali popolazioni, occorre derogare fino a nuovo ordine, a talune disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97;

(5) considerando che occorre circoscrivere i territori cui è applicabile tale deroga;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97 non si applicano alle operazioni di distribuzione gratuita ai rifugiati del Kosovo e alle famiglie che li ospitano, sui territori della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), dell'Albania, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria e della Romania.

Per tali operazioni gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- il primo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 659/97 per quanto riguarda le operazioni portate a termine;

- copia della notifica trasmessa al comitato per la collocazione delle eccedenze dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

(3) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.

(4) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 11.