31999R0882

Regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 29/04/1999 pag. 0035 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 882/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1999

che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 8,

(1) considerando che, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità;

- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

- della situazione sul mercato interno della Comunità,

- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

(2) considerando che, per ciliegie trasformate di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2201/96, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1999/2000;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 va dal 10 maggio 1999 al 9 maggio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>