31999R0820

Regolamento (CE) n. 820/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 21/04/1999 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 820/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1999

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 684/1999 [7], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

[2] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

[3] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

[4] GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

[5] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

[6] GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

[7] GU L 86 del 30.3.1999, pag. 6.

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