31999R0731

Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro nonché l'allegato II in cui sono stabilite le zone di produzione

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1999 pag. 0020 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 731/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro nonché l'allegato II in cui sono stabilite le zone di produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare gli articoli 7, 9 e 11,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede la possibilità di trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà; che è opportuno prevedere disposizioni che consentano di modificare gli attestati di quota rilasciati ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori a seguito dell'autorizzazione del trasferimento;

considerando che, per fini di buona gestione e di trasparenza, occorre che gli Stati membri stabiliscano criteri obiettivi, che gli Stati stessi pubblicheranno, per la ripartizione dei quantitativi del limite di garanzia trasferiti verso un altro gruppo di varietà; che occorre che detti criteri siano stabiliti sulla scorta del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio(3), e che vengano comunicati alla Commissione;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è soggetta alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(4), modificato dal regolamento (CE) n. 510/1999(5), le zone di produzione suddette sono stabilite nell'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, a seguito della decisione che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 nonché a seguito della domanda dell'Italia del 12 marzo 1999, occorre determinare le zone di produzione per le varietà Katerini e varietà simili in detto Stato membro modificando l'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

considerando che le misure in questione devono essere applicabili quanto prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. I quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono ripartiti tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori beneficiari degli attestati di quota di produzione dall'organismo competente nazionale in modo equo entro i quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento che definisce detto trasferimento. La ripartizione in questione è effettuata in base a criteri obiettivi e pubblicati che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri tenendo conto del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92. L'organismo nazionale competente procede alla correzione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione se i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori in questione hanno beneficiato dell'attribuzione di un attestato di quota di produzione entro il termine di cui al paragrafo 3."

2) All'articolo 54 è aggiunta la seguente lettera m): "m) i criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro per la ripartizione dei quantitativi del limite di garanzia trasferiti verso un altro gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4".

3) La parte "VII Katerini e varietà simili" dell'allegato II è sostituita dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità eruropee.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.

(4) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(5) GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54.

ALLEGATO

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