31999R0620

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 620/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per l'indennità giornaliera di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 24/03/1999 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 620/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999 che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per l'indennità giornaliera di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 (2), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre adeguare gli importi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio constatata dal 1991 nei diversi luoghi di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII dello statuto l'articolo 13 è modificato come segue:

1) La tabella che figura nel paragrafo 1, lettera a), è sostituita dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) La prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Oltre all'importo nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti dei seguenti importi massimi:

- 117,08 EUR per il Belgio,

- 148,07 EUR per la Danimarca,

- 97,03 EUR per la Germania,

- 99,63 EUR per la Grecia,

- 126,57 EUR per la Spagna,

- 97,27 EUR per la Francia,

- 139,32 EUR per l'Irlanda,

- 114,33 EUR per l'Italia,

- 106,92 EUR per il Lussemburgo,

- 131,76 EUR per i Paesi Bassi,

- 124,89 EUR per il Portogallo,

- 149,03 EUR per il Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU L 346 del 22. 12. 1998, pag. 1.