31999R0618

Regolamento (CE) n. 618/1999 della Commissione del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 24/03/1999 pag. 0025 - 0059


REGOLAMENTO (CE) N. 618/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997; relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel giugno 1998, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in appresso «avviso di apertura») (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso «Corea») ed ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (EUROFER) per, conto di produttori comunitari che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di filo di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»), la Commissione ha reso noto ai governi dell'India e della Corea di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di filo di acciaio inossidabile oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e dalla Corea erano causa di grave pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Entrambi i governi sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Il governo della Corea ha accettato l'offerta e le consultazioni con i competenti servizi della Commissione si sono tenute a Bruxelles il 12 giugno 1998. Le osservazioni fatte dal governo della Corea in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al grave pregiudizio subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Il Governo indiano, il governo coreano, diversi produttori/esportatori indiani e coreani, nonché alcuni produttori, importatori e fornitori della Comunità hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che l'hanno richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura hanno ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai governi indiano e coreano, nonché da diverse società della Comunità, dell'India e della Corea.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- AB Sandvik Steel, Sandviken, Svezia

- Bekaert N.V., Zwevegem, Belgio

- Bridon Wire Special Steel Division, Sheffield, Regno Unito

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Svezia

- Gusab Stainless, Mjolby, Svezia

- Sprint-Metal, Parigi, Francia

- Sprint Metal Edelstahlzieherein GmbH, Hemer, Germania

- Rigby-Maryland Stainless Ltd., Sheffield, Regno Unito

- Rodacciai SpA e Rodasider S.r.l., Bosisio Parrini, Italia

- Società Italiana Kanthal SpA, Cinisello Balsamo, Italia

b) Governo indiano

- Ministero del Commercio, New Delhi

- Sottosegretariato per le Dogane, New Delhi

- Ministero delle Finanze, New Delhi

c) Produttori esportatori indiani

- Bhansali Bright Bars Pvt Ltd., Bombay

- Devidayal Industries Ltd., Bombay

- Indore Wire Company Ltd., Indore

- Isibars Limited, Bombay

- Isinox Steels Ltd., Bombay

- Kei Industries Limited, New Delhi

- Macro Bars and Wires Pvt. Ltd., Bombay

- Mukand Ltd., Bombay

- Raajratna Metal Industries Ltd., Ahmedabad

- Triveni Shinton International Ltd., Indore

- Venus Wire Ltd., Bombay

d) Governo coreano

- Ministero degli Affari esteri e del Commercio

- Ministero delle Finanze e dell'Economia

- Korea Asset Management Corporation (Ente coreano per la gestione patrimoniale)

- Small and Medium Business Administration (Amministrazione per le piccole e medie attività)

- Small and Medium Industry Promotion Corporation (Ente per la promozione della piccola e media industria)

- Office of National Budget (Ufficio del bilancio nazionale)

- Ministero degli Affari marittimi e della Pesca

- Bank of Korea (Banca di Corea)

- The Export-Import Bank of Korea (Banca di Corea per l'import-export)

- The Korea Development Bank (Banca coreana per lo sviluppo)

- Industrial Bank of Korea (Banca industriale di Corea)

- Korea Technology Finance Corporation (Ente finanziario coreano per la tecnologia)

- The Commercial Bank of Korea, Ltd. (Banca commerciale di Corea, Ltd)

- Pusan Bank

- Korea Electric Power Corporation (Ente coreano per l'elettricità)

e) Produttori esportatori coreani

- Korea Welding Electrode Co. Ltd., Seoul

- Shine Metal Co. Ltd., Pusan

- Dae Sung Rope Mfg. Co. Ltd., Pusan

- Korea Sangsa Co. Ltd., Seoul/Pusan

- Mjung Jin Co. Ltd., Pusan (società collegata alla Korea Sangsa Co. Ltd.)

- Kowel Special Steel Wire Co., Pusan

- SeAH Metal Products Co. Ltd., Chang Won

f) Importatori della Comunità collegati a produttori/esportatori indiani

- Isibars GmbH, Düsseldorf, Germania

- Mukand International Ltd., Londra, Regno Unito

g) Importatori della Comunità non collegati a produttori esportatori

- Trio Handels GmbH, Eppstein, Germania

- Bodo Trading GmbH, Dreieich, Germania

(6) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998 (in appresso «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo dal 1994 alla fine del periodo dell'inchiesta. Il periodo utilizzato in particolare per le risultanze sulla sottoquotazione è il sopramenzionato periodo dell'inchiesta.

(7) Il 25 giugno 1998 la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e della Corea (3). Questa inchiesta è tuttora in corso; sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie dell'India con il regolamento (CE) n. 617/1999 della Commissione (4).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, altro da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, avente un diametro pari o superiore ad 1 mm. Il prodotto è attualmente classificabile nel codice NC ex 7223 00 19.

(9) Il prodotto è sostanzialmente definito in base al suo aspetto fisico, quale filo rifinito a freddo, e alla sua classificazione in uno specifico gruppo qualitativo di acciaio inossidabile. Il filo di acciaio inossidabile è ottenuto modellando la vergella con operazioni che ne riducono la sezione trasversale. Generalmente la sezione finale trasversale è circolare, ma può anche essere quadrata, triangolare o rettangolare. Per trasformare la vergella in filo di acciaio inossidabile si utilizzano diversi processi. A seconda delle richieste del cliente, il filo di acciaio inossidabile avrà specifiche caratteristiche meccaniche (diametro, resistenza alla trazione, tipo di acciaio inossidabile) e una specifica finitura (lucido, opaco, rivestito), da cui una vasta gamma di tipi di prodotto (in appresso denominati anche modelli).

(10) Nonostante queste differenze, tutti i tipi di filo di acciaio inossidabile devono essere considerati un unico prodotto. Il filo di acciai o inossidabile è ulteriormente trasformato dagli utilizzatori che producono ad esempio elementi filtranti e di rinforzo, dispositivi antivibrazione, molle, cavi e funi metalliche. Questi prodotti semilavorati vengono poi utilizzati nei settori automobilistico, elettromeccanico, tessile, delle fibre, nell'edilizia ecc.

(11) Nel corso dell'inchiesta è stato rilevato in via provvisoria che tra i fili di acciaio inossidabile aventi diametro pari o superiore a 1 mm e quelli aventi diametro inferiore a 1 mm (fili sottili) esistono differenze a livello di caratteristiche fisiche e di impieghi. Queste differenze fisiche riguardano in particolare la resistenza alla trazione, il rivestimento e la duttilità. Inoltre, l'uso di fili sottili è in gran parte riservato ad applicazioni di dimensioni estremamente sottili, come gli strumenti medici e chirurgici, i filtri fini ecc., mentre i fili spessi sono usati soprattutto nell'edilizia, nell'industria automobilistica e per talune applicazioni meccaniche e domestiche. Per questi motivi, sembra inesistente o estremamente limitata l'intercambiabilità tra le applicazioni dei fili spessi e di quelli sottili. Tuttavia si indagherà in modo più approfondito sulla possibilità di stabilire una netta distinzione tra questi due prodotti.

2. Prodotto simile

(12) Dall'inchiesta è risultato che il filo di acciaio inossidabile prodotto in India e in Corea e venduto sul mercato interno o esportato verso la Comunità e quello prodotto e venduto nella Comunità dai produttori comunitari denunzianti avevano effettivamente caratteristiche fisiche e applicazioni identiche ed erano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

C. SOVVENZIONI

I. INDIA

1. Introduzione

(13) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i cinque sistemi seguenti, che assertivamente comportano la concessione di sovvenzioni all'esportazione:

- Libretto crediti

- Credito di dazi d'importazione

- Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

- Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione

- Esenzione dall'imposta sul reddito.

I primi quattro sistemi sono basati sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (in vigore dal 7 agosto 1992) che ha abrogato la legge sul controllo delle importazioni e delle esportazioni del 1947. La legge del 1992 autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alla Politica in materia di esportazione e importazione. Queste sono riassunte nei Documenti di Politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni e aggiornati ogni anno. Nella fattispecie, i documenti di Politica in materia di esportazione e importazione attinenti al periodo dell'inchiesta sono due, ossia i piani quinquennali relativi ai periodi 1992-1997 e 1997-2002.

L'ultimo sistema (Esenzione dall'imposta sul reddito) è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

2. Libretto crediti

(14) Uno strumento della Politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il libretto crediti, entrato in vigore il 30 maggio 1995.

a) Ammissibilità

(15) Possono beneficiare del sistema determinate categorie di esportatori, ossia gli esportatori che fabbricano prodotti in India e successivamente li esportano (esportatori-produttori), e gli esportatori, produttori o soltanto operatori commerciali, cui sia stato rilasciato un certificato di «Export House/Trading House/Star Trading House/SuperStar Trading House». Gli esportatori della seconda categoria, definita nel documento di Politica in materia di esportazione e importazione, devono fornire in particolare prova di una precedente attività di esportazione.

b) Attuazione pratica

(16) Qualsiasi esportatore ammissibile può chiedere un libretto. Questo è un documento in cui sono registrati gli importi dei dazi a credito e a debito. Esso è emesso automaticamente per gli esportatori-produttori riconosciuti e per le ditte di esportazione/imprese commerciali autorizzate.

(17) All'esportazione di prodotti finiti, l'esportatore può chiedere un credito che può essere usato per pagare i dazi doganali sulle successive importazioni. Diversi elementi vengono presi in considerazione nel calcolare l'importo del credito da concedere secondo le «Standard Input/Output norms» elaborate dal governo indiano per i prodotti esportati. Le Standard Input/Output norms determinano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Esse sono stabilite dallo Special Advance Licensing Committee sulla base di un'analisi tecnica del processo produttivo e di dati statistici globali. In base a queste norme il credito viene concesso fino ad un importo corrispondente al dazio doganale di base pagabile sui fattori produttivi normalmente importati usati dall'industria indiana produttrice del prodotto esportato in questione. Un altro elemento è il «valore aggiunto minimo» (VAM), ossia il valore minimo che il produttore indiano deve aggiungere (in termini di fattori produttivi/costi di manodopera di origine locale) al valore dei fattori importati nella produzione dei prodotti finiti.

(18) Il credito concesso è registrato nel libretto e può essere utilizzato per compensare i dazi doganali dovuti sulle successive importazioni di qualsiasi bene (ad es. materie prime, beni capitali, ecc.) tranne quelli compresi nell'Elenco restrittivo delle importazioni definito nel quadro della Politica in materia di esportazione e importazione. Tale elenco indica i beni che non possono essere importati o che possono essere importati soltanto previo rilascio all'importatore di una licenza speciale da parte del governo indiano. I beni importati non devono essere necessariamente attinenti all'effettiva produzione dell'esportatore e possono essere venduti sul mercato indiano.

(19) I crediti del libretto non sono trasferibili. Il libretto è valido per un periodo di 2 anni dalla data del rilascio. L'eventuale credito esistente alla fine di tale periodo può ancora essere utilizzato entro i successivi 12 mesi. Alla fine del terzo anno, il credito non utilizzato decade. Nell'ambito di questo calendario generale non vi sono termini per la presentazione di richieste di credito per una particolare operazione d'esportazione.

(20) Quando tutti i crediti del libretto sono stati usati, il libretto è chiuso e il titolare deve pagare una tassa all'autorità competente.

(21) È stato affermato che il libretto crediti non è compensabile in quanto è un sistema di restituzione consentito. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii) del regolamento di base, l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi/oneri non si considera una sovvenzione a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del medesimo regolamento. La lettera i) dell'allegato I (elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione) dello stesso regolamento precisa che la remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato costituiscono sovvenzioni all'esportazione. Inoltre, a norma dell'allegato II del regolamento di base, le autorità inquirenti, nel determinare il consumo dei fattori produttivi nel processo di produzione, devono accertare se la pubblica amministrazione del paese esportatore ha istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato. Nella fattispecie tale meccanismo non esiste. Infatti, il vantaggio concesso in India agli esportatori dei prodotti in questione sotto forma di crediti è automaticamente calcolato in base alle Standard Input/Output norms, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati o meno, che su di essi sia stato o meno pagato un dazio o che essi siano o non siano stati realmente utilizzati per i prodotti destinati all'esportazione.

Inoltre, con il libretto crediti l'esportatore non è tenuto a importare effettivi fattori produttivi o a utilizzare le merci importate nel processo di produzione. Con questo sistema, infatti, all'esportazione di un prodotto finito un esportatore ottiene un credito il cui importo è basato sull'importo del dazio doganale che si ritiene sia stato pagato sui fattori produttivi normalmente importati utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito. Il credito può essere usato per compensare il dazio doganale dovuto su future importazioni di qualsiasi prodotto. Ne deriva un vantaggio per l'esportatore sotto forma di mancato pagamento del dazio sulle importazioni di qualsiasi prodotto (materie prime o beni capitali). Il sistema pertanto consente a un esportatore che abbia precedentemente esportato alcuni prodotti di importare merci senza pagare il dazio.

c) Conclusione sul libretto crediti

(22) Il libretto crediti non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base, in quanto il credito non è calcolato in relazione ai fattori produttivi da utilizzare realmente nel processo di produzione. Inoltre, l'esportatore non è tenuto a importare in esenzione doganale merci che devono essere utilizzate nel processo di produzione.

In ogni caso, ammesso che il sistema in questione fosse un sistema di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva, non esiste un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3 del medesimo regolamento, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. Quindi, la Commissione non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato.

(23) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal Governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare del libretto crediti, che può importare merci in esenzione doganale usando crediti ottenuti in base a esportazioni. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, si considera che la condizione del VAM comporti l'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. A tale riguardo, il sistema del libretto crediti costituisce anche una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

(24) All'inizio del 1997 il Governo indiano ha annunciato che il sistema veniva soppresso e che non avrebbero più potuto essere presentate richieste di credito per operazioni d'esportazione effettuate dopo il 31 marzo 1997. Gli esportatori già in possesso di un libretto possono tuttavia continuare ad usarlo per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso. Inoltre, non vi è alcun termine di presentazione per le richieste di credito basate su operazioni d'esportazione effettuate prima del 31 marzo 1997. Anche se il sistema è tecnicamente terminato, gli esportatori possono continuare a beneficiarne importando merci in esenzione doganale fino ad esaurimento di tutti i crediti o fino al 31 marzo 2000. In tali circostanze, il sistema si ritiene compensabile.

Occorre anche notare che il libretto crediti è stato sostituito dal credito di dazi d'importazione (vedi seguenti punti 26-35). Il credito di dazi d'importazione è entrato in vigore alla scadenza del libretto crediti. Benché il credito di dazi d'importazione sia una versione riveduta del libretto crediti, durante il periodo dell'inchiesta era possibile ottenere vantaggi da entrambi i programmi.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(25) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare detto importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Poiché i vantaggi derivanti dalle esenzioni dal dazio all'importazione sono ottenuti regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, essi sono equivalenti ad una serie di sussidi. È prassi consueta indicare il vantaggio ottenuto dal beneficiario di un sussidio isolato sommando all'importo dominale del sussidio l'interesse commerciale annuo, in base al presupposto che il sussidio sia stato accordato il primo giorno del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nella fattispecie, è chiaro che i singoli sussidi possono essere stati accordati in qualsiasi momento tra il primo e l'ultimo giorno del periodo dell'inchiesta. Pertanto, invece di sommare l'interesse annuo all'importo complessivo, si ritiene appropriato presumere che sia stato ricevuto un sussidio medio a metà del periodo dell'inchiesta; l'interesse deve quindi coprire un periodo di sei mesi ed è di conseguenza equivalente alla metà del tasso commerciale annuo vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia al 7 %. L'importo così determinato (dazio non pagato maggiorato dell'interesse) è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Sette società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra il 4,1 % e il 23,3 %.

3. Credito di dazi d'importazione

(26) Un altro strumento della Politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il Credito di dazi d'importazione, entrato in vigore il 7 aprile 1997. Esso rappresenta il successore del sistema del libretto crediti, terminato il 31 marzo 1997. Esistono due tipi di credito di dazi d'importazione:

- credito pre-esportazione

- credito post-esportazione

a) Credito pre-esportazione

(27) Possono beneficiare del credito pre-esportazione gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali collegati ai produttori. Per essere ammissibile al credito una società deve aver effettuato esportazioni per un periodo di tre anni prima della richiesta di credito.

Tuttavia nessun produttore-esportatore del prodotto in questione ha chiesto di beneficiare o si è avvalso del sistema pre-esportazione. Pertanto non occorre che la Commissione valuti questa parte del sistema nel contesto dell'inchiesta.

b) Ammissibilità al credito post-esportazione

(28) Il sistema di credito post-esportazione è praticamente identico al libretto crediti sopra descritto. Come già spiegato, esso è subentrato al libretto crediti e costituisce a pieno titolo un programma sostitutivo. Possono beneficiarne gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali.

c) Attuazione pratica del sistema di credito post-esportazione

(29) Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale sul valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compresi quelli in questione, in base alle Standard Input/Output norms. Una licenza indicante l'importo del credito concesso è emessa automaticamente.

Il sistema di credito post-esportazione consente l'uso dei crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni capitali) non figurante nell'elenco restrittivo delle importazioni. I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

(30) Quando tutti i crediti sono stati usati, la società deve pagare una tassa all'autorità competente.

d) Conclusione sul sistema di credito post-esportazione

(31) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Quando una società esporta dei prodotti, ottiene un credito che può essere utilizzato per compensare l'importo dei dazi doganali pagabili su future importazioni di qualsiasi merce. Come il libretto crediti, non è un sistema consentito di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva per le stesse ragioni esposte sopra al punto 22. Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio ad una società che può importare merci in esenzione doganale. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione per il credito post-esportazione

(32) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in due diversi modi, a seconda dell'uso che l'impresa ha fatto della licenza.

(33) Se la società ha utilizzato la licenza per effettuare importazioni in esenzione doganale, il vantaggio è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto sulle importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema di credito.

(34) Se la società ha venduto la propria licenza, il vantaggio è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nella licenza, indipendentemente dal prezzo di vendita della licenza stessa. Alcune società hanno asserito che il beneficio dovrebbe essere limitato all'effettivo prezzo di vendita della licenza, che è spesso inferiore al valore nominale dei crediti che essa comprende. Tuttavia la richiesta non può essere accolta poiché la vendita di una licenza ad un prezzo inferiore al suo valore nominale rappresenta una decisione prettamente commerciale, che non modifica l'importo del beneficio ricevuto dal sistema.

(35) Per determinare il vantaggio globale conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare l'importo in questione, sommando ad esso un interesse del 7 % per il periodo dell'inchiesta; il tasso di interesse è stato calcolato nel modo descritto al punto 25. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Otto società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra il 5,7 % e il 18,4 %.

4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

(36) Un altro strumento della Politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema di esenzione per i beni capitali, introdotto il 1° aprile 1990 e modificato il 5 giugno 1995.

a) Ammissibilità

(37) Possono beneficiare di questo sistema gli esportatori-produttori (ossia ogni produttore indiano esportatore) e gli operatori commerciali. Dal 1° aprile 1997 ne possono beneficiare anche i produttori collegati a operatori commerciali.

b) Attuazione pratica

(38) Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni capitali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni capitali a dazio nullo o ridotto. Una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali è rilasciata automaticamente.

Per soddisfare l'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni capitali importati.

(39) Per ottenere una licenza occorre pagare la tassa di domanda.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione per i beni capitali

(40) Il sistema rappresenta una sovvenzione compensabile, in quanto il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del Governo indiano, la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione.

(41) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(42) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni capitali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni capitali nell'industria del prodotto in questione. Tale periodo è stato determinato usando la media ponderata (sulla base del volume di produzione dei prodotti interessati) dei periodi di ammortamento dei beni capitali effettivamente importati nel quadro del sistema da ciascuna società; è stato in tal modo stabilito un periodo normale di ammortamento di 15,5 anni. L'importo così calcolato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato adeguato sommando ad esso gli interessi per il periodo dell'inchiesta in modo da determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 14 %. L'importo della sovvenzione è poi stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

Due società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta e ottenuto sovvenzioni comprese tra lo 0,9 % e l'1,2 %.

5. Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

(43) Un altro strumento della Politica in materia di esportazione e importazione che comporta un'assistenza all'esportazione è il sistema relativo alle Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione, introdotto il 22 giugno 1994.

La Commissione ha accertato che nessun produttore del prodotto in questione era stabilito in una zona di trasformazione per l'esportazione o era un'unità orientata all'esportazione. Non occorre pertanto che la Commissione valuti il sistema in oggetto nel contesto dell'inchiesta.

6. Esenzione dall'imposta sul reddito

(44) La legge sull'imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema in oggetto. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, pone la base per la riscossione delle imposte e per diverse esenzioni/detrazioni che possono essere chieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge.

a) Ammissibilità

(45) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione. L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

b) Attuazione pratica

(46) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni suindicate una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni sopracitate.

In base alle sezioni 10A, 10B e 80HHC, le società possono chiedere l'esenzione dall'imponibilità per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione. Durante il periodo dell'inchiesta le società si sono avvalse dell'esenzione dall'imposta sul reddito soltanto in base alla sezione 80HHC.

c) Conclusioni sul sistema di esenzione dall'imposta sul reddito

(47) Alla lettera e) dell'Elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura «l'esenzione totale o parziale........ riferit[a] alle esportazioni, da imposte dirette». Con il sistema in esame il Governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che sarebbero dovute se la società non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario, riducendone la soggettività tributaria.

(48) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(49) Le domande di esenzione ai sensi delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché l'anno fiscale indiano (1° aprile-31 marzo) coincide con il periodo dell'inchiesta, il vantaggio è stato calcolato sulla base dell'effettiva esenzione dall'imposta sul reddito concessa in quel lasso di tempo. Il vantaggio conferito agli esportatori è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. È stato tenuto conto del fatto che alcune società sono soggette al pagamento dell'imposta alternativa minima, che rappresenta un modo alternativo di calcolare l'imposta dovuta in base alla legge sull'imposta sul reddito. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 35 %. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario, si è proceduto ad adeguare tale importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia il 14 %. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 1997/1998.

(50) Durante l'anno fiscale 1997/1998, tre società hanno beneficiato del sistema con riferimento alla sezione 80HHC, ottenendo sovvenzioni comprese tra l'1,3 % e il 5,9 %. Una società, la Bhansali Bright Bars, non ha fornito copia della propria denuncia dei redditi entro i termini stabiliti dalla Commissione. Ritenendo che questa società non avesse collaborato in riferimento al sistema di esenzione dall'imposta sul reddito, la Commissione, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, si è servita dei dati disponibili più attendibili per determinare l'importo della sovvenzione di cui la società stessa aveva beneficiato nell'ambito di questo sistema. Su tale base e al fine di non premiare l'omessa collaborazione, l'importo della sovvenzione per la Bhansali Bright Bars è stato considerato equivalente all'aliquota più alta rilevata presso le società che hanno collaborato, cioè del 5,9 %.

7. Importo delle sovvenzioni compensabili

(51) In considerazione di quanto precede, l'importo totale delle sovvenzioni compensabili per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

II. COREA

1. Introduzione

(52) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, i servizi della Commissione hanno esaminato i seguenti sistemi, che assertivamente comportano la concessione di sovvenzioni compensabili:

- Programmi di prestiti

- Prestiti concessi nell'ambito di una politica governativa (cioè Prestiti su finanziamento pubblico)

- Indicazioni del governo sui prestiti commerciali

- Indicazioni del governo sui prestiti in valuta estera

- Prestiti per il finanziamento delle esportazioni concessi dalla Banca di Corea per l'import-export (in appresso «EXIM»)

- Regimi fiscali

- Sistema di restituzione dei dazi

- Fornitura di energia elettrica senza adeguato corrispettivo

- Sovvenzioni ad hoc e iniezioni di capitale

- Cancellazione dei debiti.

Questi sistemi sono esaminati in modo particolareggiato più avanti.

2. Programmi di prestiti

a) Caratteri generali

(53) Nella sua risposta al questionario, il governo coreano ha affermato che tra il 1980 e il marzo 1998 le società che hanno risposto e le società collegate hanno usufruito di prestiti a breve e a lungo termine su finanziamento pubblico, di prestiti in valuta estera e di prestiti per il finanziamento delle esportazioni. Secondo il governo coreano, le società hanno beneficiato di prestiti su finanziamento pubblico nel quadro dei seguenti programmi:

- Prestiti per la strutturazione di base delle piccole e medie imprese (PMI)

- Prestito commerciale per lo sviluppo tecnologico

- Prestiti a favore degli stabilimenti di produzione di reti da pesca

- Prestiti per la prevenzione dell'inquinamento ambientale

- Fondo di promozione scientifica e tecnologica

- Fondo di investimento nazionale

- Fondo nazionale abitativo

- Fondo per l'avvio e la promozione delle PMI

- Fondo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

- Fondo per la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agricoli e della pesca

- Prestito del fondo di promozione informatica

- Prestito speciale per l'innovazione tecnologica

- Prestiti per impianti speciali

- Prestiti per stabilimenti industriali di esportazione

- Prestito del fondo di sviluppo industriale.

(54) In riferimento alle indicazioni del governo sui prestiti in valuta estera, il governo coreano ha affermato che le società coreane hanno tre possibilità di ottenere valuta estera:

- prestiti nazionali in valuta estera concessi da istituti finanziari nazionali

- prestiti in valuta estera diretti concessi da istituti finanziari con sede all'estero

- finanziamento diretto da mercati finanziari esteri.

(55) Delle categorie di fondi sopraelencate, le società che hanno collaborato hanno utilizzato solo i prestiti nazionali in valuta estera. Secondo il governo coreano, le direttive pubblicate dal ministero delle Finanze riguardo all'approvazione dei prestiti in valuta estera si applicano solo ai prestiti in valuta estera diretti e il governo coreano non ha avuto alcuna influenza sulle decisioni di concessioni di prestiti degli istituti finanziari nazionali (vedi successivi punti 145-147).

(56) Riguardo alle indicazioni del governo sui prestiti commerciali, il governo coreano ha affermato che durante l'applicazione del «programma per l'industria pesante e chimica», tra il 1973 e il 1982, gli istituti finanziari hanno concesso crediti prioritariamente alle imprese dell'industria pesante e dell'industria chimica. Inoltre, per i prestiti in valuta nazionale, i settori chiave (incluso quello dell'acciaio) hanno usufruito di tassi di interesse preferenziali. Nella risposta al questionario il governo coreano ha affermato che, dall'abolizione di questo programma, nel 1982, il governo non è stato più coinvolto nelle decisioni di concessione di prestiti da parte delle banche commerciali. Anche la regolamentazione dei tassi di interesse, affidata alla Banca di Corea, è stata liberalizzata nel 1991 e la legge sulla limitazione degli interessi, che fissava un tetto massimo del 25 % per gli interessi, è stata abolita il 31 dicembre 1997.

(57) Riguardo ai prestiti per il finanziamento delle esportazioni concessi dalla EXIM, il governo coreano ha affermato che gli esportatori che hanno cooperato hanno utilizzato tre tipi di prestiti:

- Prestiti per il finanziamento delle esportazioni per la produzione di merci esportate

- Prestiti all'esportazione per la produzione di beni capitali per le PMI

- Credito per gli investimenti esteri.

(58) Il governo coreano ha confermato che tutti i prestiti concessi dall'EXIM erano conformi all'accordo OCSE sugli orientamenti nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno e che il sistema coreano di crediti all'esportazione era conforme agli impegni internazionali dal momento che il tasso di interesse sui prestiti in valuta nazionale si basava sui tassi commerciali di mercato e i prestiti in valuta estera si basavano sui tassi di interesse passivi più un ragionevole rincaro.

b) Calcolo dell'importo della sovvenzione nel caso dei prestiti

(59) L'importo della sovvenzione corrisponde alla differenza tra gli interessi pagati sul prestito durante il periodo dell'inchiesta e gli interessi che sarebbero stati pagati normalmente su un paragonabile prestito commerciale nello stesso periodo. Per prestito paragonabile si intende un prestito di importo e durata analoghi che il beneficiario ha effettivamente ottenuto da una banca privata rappresentativa operante sul mercato interno. Ai fini dell'inchiesta, i prestiti sono stati suddivisi, da una parte, in prestiti con capitale fino a 200 milioni di won, da 200 a 400 milioni di won, da 400 a 600 milioni di won, da 600 a 800 milioni di won e di oltre 800 milioni di won e, dall'altra, in prestiti a breve termine (durata fino ad un anno), a medio termine (tra uno e quattro anni) e a lungo termine (oltre quattro anni). In mancanza di prestiti comparabili concessi alla società nella categoria interessata, si è ritenuto che i tassi di interesse medi pagati su prestiti commerciali di importo e durata analoghi concessi ad altri esportatori che hanno collaborato avrebbero costituito riferimenti adeguati. La differenza così ottenuta corrisponde al vantaggio ottenuto dalla società grazie al prestito preferenziale ed è compensabile. Se il prestito è stato estinto prima del periodo dell'inchiesta e quindi durante lo stesso periodo non vi sono pagamenti di interessi, occorre innanzitutto determinare se il prestito è stato usato per l'acquisizione di capitale fisso. In caso affermativo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'intero importo del vantaggio deve essere ripartito sul periodo medio di ammortamento nell'industria dell'acciaio, che nel caso dell'industria coreana di fili di acciaio inossidabile è di 7 anni. L'importo relativo al periodo dell'inchiesta corrisponde al vantaggio compensabile ottenuto dalla società. Se il prestito è stato utilizzato solo per fini operativi ed è stato estinto prima del periodo dell'inchiesta, non vi è vantaggio compensabile per la società durante il periodo dell'inchiesta.

(60) Se per il prestito in questione il periodo di grazia per la restituzione del capitale e degli interessi è più lungo del periodo di grazia di un comparabile prestito commerciale durante il periodo dell'inchiesta, esiste una sovvenzione che conferisce alla società un vantaggio in forma di prestito senza interessi. Si considera che il prestito senza interessi sia stato concesso per un periodo che corrisponde alla differenza tra l'effettivo periodo di grazia del prestito in questione e il periodo di grazia per il pagamento degli interessi o del capitale normalmente dovuti durante lo stesso periodo per un prestito commerciale comparabile. Se il prestito è stato estinto prima del periodo dell'inchiesta e quindi durante lo stesso periodo non vi sono pagamenti di interessi o di capitale, si effettua la stessa analisi illustrata al punto precedente.

(61) Parimenti, se la restituzione del prestito è stata differita in un modo non conforme alla normale pratica commerciale, tale differimento costituisce un prestito senza interessi e l'importo della sovvenzione è calcolato some sopra.

(62) Se rate di rimborso del prestito sono condonate, in un modo non conforme alla normale prassi commerciale, l'importo condonato è considerato un sussidio.

(63) Al fine di definire il vantaggio globale ottenuto dalla società, agli importi calcolati come sopra descritto è stato aggiunto un interesse al tasso medio di interesse commerciale vigente in Corea durante il periodo dell'inchiesta, cioè al 13,35 %. Se la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni, l'intero importo della sovvenzione è ripartito sul totale delle vendite all'esportazione, in tutti gli altri casi tale importo è ripartito sul volume d'affari globale.

Programmi utilizzati dagli esportatori che hanno collaborato

c) Prestiti concessi nell'ambito di una politica governativa (Prestiti su finanziamento pubblico)

Risultanze generali sulla compensabilità dei prestiti concessi nell'ambito di una politica governativa

(64) Tutti i prestiti di questo tipo presentano due caratteristiche comuni. In primo luogo, i prestiti concessi nell'ambito di una politica governativa prevedono un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), poiché l'erogazione di prestiti costituisce un trasferimento diretto di fondi da banche statali o da fondi pubblici. Inoltre, le norme di ammissibilità e le procedure sono stabilite da enti governativi o da banche statali. In secondo luogo, tali prestiti sono concessi a tassi di interesse generalmente più bassi rispetto ai tassi applicabili a prestiti commerciali paragonabili e pertanto conferiscono un vantaggio al beneficiario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Salvo diversa indicazione, tali condizioni riguardano tutti i prestiti di questo tipo descritti in appresso.

(65) Quanto alle questioni del periodo di grazia e del differimento dei rimborsi, di cui ai precedenti punti 60 e 61, la Commissione ha determinato in via provvisoria che gli eventuali vantaggi ottenuti a questo titolo sono trascurabili. Infine, è emerso che non sono state condonate rate di rimborso per i prestiti su polizza concessi agli esportatori che hanno collaborato.

(66) Alcuni programmi di prestiti su finanziamento pubblico si erano conclusi prima del periodo dell'inchiesta, ma nel periodo dell'inchiesta i prestiti concessi nel quadro di tali programmi non erano ancora stati estinti. Poiché le società oggetto dell'inchiesta hanno ottenuto vantaggi durante il periodo dell'inchiesta e continueranno ad ottenerne anche in futuro, si ritiene che questi programmi debbano essere soggetti a misure compensative conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i) Prestiti per la strutturazione di base delle piccole e medie imprese

(67) La base giuridica di questo programma di prestiti è rappresentata dal regolamento sui prestiti per la strutturazione di base per le piccole e medie imprese (Basic Structuring Loans for Small and Medium Enterprises), entrato in vigore il 15 marzo 1994, e dai relativi piani operativi d'attuazione. Il programma si è concluso nel 1996 e sono solo in corso i rimborsi di interessi e capitale per i prestiti non ancora estinti.

a) Ammissibilità

(68) Le PMI possono accedere a questo tipo di prestito per talune attività, come per la costruzione di stabilimenti di produzione o l'acquisto di macchinari nazionali destinati alla produzione di merce per l'esportazione o alla produzione di materiali o pezzi sostitutivi delle importazioni.

b) Attuazione pratica

(69) Per ottenere un prestito, una società deve presentare domanda ad una banca commerciale, che successivamente eroga il prestito attingendone l'importo da fondi precedentemente erogati dal ministero delle Finanze e dell'Economia tramite l'Industrial Bank of Korea (IBK).

c) Conclusioni sui prestiti per la strutturazione di base delle piccole e medie imprese

(70) Questi prestiti rappresentano contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64.

(71) Uno degli obiettivi del programma di prestiti è quello di fornire finanziamenti alla costruzione di stabilimenti per la produzione di beni destinati all'esportazione. Pertanto, il sistema è condizionato all'andamento delle

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(72) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Una società ha beneficiato di questo programma ricevendo sovvenzioni dello 0,06 %.

ii) Prestito a favore della produzione di reti da pesca

(73) Questo sistema di prestiti è basato sull'articolo 11 della legge speciale per lo sviluppo dei villaggi agricoli e di pesca (Special Act on Development of Agricultural and Fishing Villages) e sui relativi regolamenti e direttive di attuazione. Il programma è stato avviato nel gennaio 1994.

a) Ammissibilità

(74) Le società che producono reti da pesca possono essere ammesse ad usufruire di questo prestito per finanziare la produzione di reti da pesca. Talune di queste società producono anche il prodotto in questione.

b) Attuazione pratica

(75) Dietro raccomandazione del presidente della corporazione reti da pesca (Fishing Net Corporation), la federazione nazionale cooperative della pesca (National Federation Fisheries Cooperative) eroga il prestito alle società che ne abbiano presentato domanda al presidente della federazione stessa.

c) Conclusioni sul prestito a favore della produzione delle reti da pesca

(76) Questi prestiti rappresentano contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64. Riguardo all'attribuzione della sovvenzione per il prodotto in questione, i prestiti a tasso agevolato consentono ai produttori di reti da pesca, che sono anche produttori del prodotto in questione, di ridurre il costo globale del finanziamento che va anche a beneficio del prodotto in questione.

(77) Poiché i prestiti sono inoltre specifici dell'industria delle reti da pesca, il programma costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(78) L'importo della sovvenzione deve essere calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Una società ha beneficiato di questo programma ricevendo sovvenzioni dello 0,14 %.

iii) Prestiti del fondo per l'avvio e la promozione delle PMI

(79) La base giuridica di questo sistema di prestiti è rappresentata dalla legge a favore della promozione delle piccole e medie imprese e per l'acquisto dei loro prodotti (Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of their Products Act) del 22 dicembre 1994, con le relative modifiche e i regolamenti e le direttive di attuazione. Il sistema ha assunto la sua struttura attuale nel 1996.

a) Ammissibilità

(80) Esistono tre categorie di ammissibilità:

- Prestiti per l'avvio di PMI (Prestiti di tipo A). Gli esportatori che hanno collaborato non hanno ricevuto prestiti di tipo A.

- Prestiti per miglioramenti strutturali delle PMI (Prestiti di tipo B). I prestiti di tipo B sono accessibili alle PMI, ad eccezione delle società operanti nel settore agricolo, forestale e della pesca. I prestiti possono essere utilizzati per taluni progetti quali l'automazione, lo sviluppo tecnico e la standardizzazione della gestione.

- Prestiti per lo sviluppo delle PMI locali (Prestiti di tipo C). Questo tipo di prestito può essere ottenuto dalle PMI con sede nel territorio di qualunque amministrazione locale. Direttive dettagliate per la gestione del fondo sono stabilite dalla competente amministrazione locale. A norma del regolamento della provincia del Kyung Sang meridionale per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI (Kyung Sang South Province SME Support Fund Establishment and Operation Bylaw), le PMI possono ottenere i fondi per utilizzarli in progetti quali il rinnovo delle attrezzature e miglioramenti strutturali. A norma del regolamento dell'area metropolitana di Pusan per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI (Pusan Metropolitan City SME Support Fund Establishment and Operation Bylaw), le PMI possono chiedere prestiti anche per adeguamenti strutturali e per l'acquisizione della proprietà dell'azienda.

b) Attuazione pratica

(81) Per ottenere un prestito di tipo B, la società presenta una domanda ad una banca commerciale, che a sua volta la inoltra per riesame e approvazione all'ente per la promozione della piccola e media industria (Small and Medium Industry Promotion Corporation). Quanto ai prestiti di tipo C, la società presenta domanda direttamente all'amministrazione locale, che, verificatane la rispondenza ai criteri di ammissibilità, la approva. Dopo aver ottenuto l'approvazione, la banca commerciale eroga il prestito.

c) Conclusioni sui prestiti del fondo per l'avvio e la promozione delle PMI

(82) Questi prestiti prevedono contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64.

(83) Riguardo ai prestiti di tipo B, non sono emerse prove della specificità del sistema.

(84) Per quanto attiene ai prestiti di tipo C, tanto gli orientamenti generali del sostegno alle PMI locali (Basic Guidelines of Local SME Support), pubblicati dall'ufficio per le piccole e medie imprese (Office of Small and Medium Enterprises) e applicabili a tutti i prestiti di tipo C, quanto il regolamento della provincia del Kyung Sang meridionale per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI, applicabile in quella particolare regione, non contengono disposizioni relative alla sostituzione delle esportazioni o delle importazioni. Inoltre, tali orientamenti non limitano l'ammissibilità a determinati settori economici. Non sono emerse prove che dimostrino che i prestiti di tipo C, concessi sulla base degli orientamenti generali sul sostegno alle PMI locali e del regolamento della provincia del Kyung Sang meridionale per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI, sono specifici. Tuttavia, il regolamento dell'area metropolitana di Pusan per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI pone una condizione in materia di esportazione, poiché, tra l'altro, limita l'utilizzo dei prestiti ad «attività di promozione delle esportazioni consistenti nel passaggio dalla locazione delle aziende alla proprietà». Pertanto, i prestiti di tipo C concessi ai sensi di detto regolamento sono specifici poiché sono condizionati all'andamento delle esportazioni. Quindi, i prestiti di tipo B e di tipo C, concessi dai sensi del regolamento della provincia del Kyung Sang meridionale per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI, non sono considerati specifici e non sono di conseguenza compensabili. I prestiti di tipo C, concessi ai sensi del regolamento dell'area metropolitana di Pusan per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI, sono specifici e compensabili.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(85) L'importo della sovvenzione per i prestiti di tipo C concessi ai sensi del regolamento dell'area metropolitana di Pusan per la creazione e la gestione del fondo di sostegno alle PMI è calcolato come esposto ai precedenti punti 59-63. Tre società hanno ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e hanno ottenuto sovvenzioni variabili tra lo 0,02 % e lo 0,14 %.

iv) Prestiti per impianti speciali

(86) La base giuridica di questo programma, avviato nel 1989, è rappresentata dagli Orientamenti operativi per i prestiti per impianti speciali (Operation Guideline of Special Facilities Loans). Nell'ambito di questo programma, la IBK e la Korea Development Bank (KDB) forniscono prestiti direttamente alle società o forniscono fondi a società tramite banche commerciali.

a) Ammissibilità

(87) Solo le PMI sono ammissibili ad usufruire dei prestiti gestiti dalla IBK. Dei prestiti gestiti dalla KDB possono beneficiare anche grandi società. Per essere ammissibili, le società devono far parte dell'industria di trasformazione (comprese le industrie informatiche di software). I fondi non possono essere usati per l'acquisto di macchinari esteri d'importazione. I prestiti possono essere usati esclusivamente per stabilimenti di produzione di merci per l'esportazione e/o di materiali o merci sostitutivi delle importazioni («prestiti per le attrezzature delle industrie esportatrici»), per l'investimento nel settore R& S («prestiti a favore di ricerca e sviluppo»), e per industrie designate dal ministero delle Finanze e dell'Economia di concerto con altri enti statali («prestiti per gli stabilimenti ad alta tecnologia»).

b) Attuazione pratica

(88) Le società chiedono un prestito di questo tipo alla IBK, alla KDB o a qualunque banca commerciale. Se il prestito è gestito dalla KDB (nel caso di alcune PMI e delle grandi società), occorre che questa fornisca la propria approvazione alla banca commerciale. Solo allora il prestito è erogato dalla banca commerciale alla società.

c) Conclusioni sui prestiti per impianti speciali

(89) Questi prestiti prevedono contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64. L'ammissibilità ai fondi è limitata, tra l'altro, al finanziamento di impianti di produzione di merci per l'esportazione. Pertanto il sistema costituisce una sovvenzione all'esportazione specifica. Il programma di prestiti è inoltre limitato agli acquisti di macchinari nazionali e uno degli usi consentiti per il prestito è il finanziamento di stabilimenti per la produzione di materiali o merci sostitutivi delle importazioni. Pertanto, il sistema è anche subordinato all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati ed è quindi specifico. In ogni caso, poiché l'ammissibilità è limitata all'industria di trasformazione, il programma è specifico per talune imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base ed è di conseguenza compensabile.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(90) L'importo della sovvenzione deve essere calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Tre società hanno ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e hanno ottenuto sovvenzioni fino allo 0,32 %.

v) Prestiti per stabilimenti industriali di esportazione

a) Caratteri generali

(91) La base giuridica di questo programma è costituita dallo statuto della Bank of Korea (Bank of Korea Act) e dal regolamento per la gestione dei prestiti per gli impianti delle industrie esportatrici e delle industrie di materiali di base e di pezzi sostitutivi delle importazioni (Regulation for Administration of Facility Loans for Export Industries and Import Substitution of Basic Materials and Parts Industries), emanato l'11 settembre 1986. A partire dal 1° gennaio 1991, non sono stati più concessi nuovi prestiti a grandi società e a società facenti parte di un gruppo aziendale. Nel marzo 1994 il programma è stato soppresso anche per le PMI. Benché il programma si sia concluso nel marzo 1994, vi sono ancora prestiti non estinti per 115 milioni di USD.

b) Ammissibilità

(92) Fino al 1° gennaio 1991, qualunque società appartenente all'industria di trasformazione poteva chiedere questo tipo di prestito per investire in macchinari per la produzione di merci destinate all'esportazione o per la produzione di materiali di base e di pezzi sostitutivi delle importazioni. Per essere ammissibile un progetto doveva prevedere la costruzione o l'ampliamento di uno stabilimento di produzione, l'acquisto di macchinari e strutture di sviluppo tecnologico nazionali nonché l'incentivazione di tecnologie. Dal 1° gennaio 1991, potevano accedere a questo programma solo le PMI che soddisfacevano tali requisiti.

c) Attuazione pratica

(93) Nel quadro di questo programma, una società poteva chiedere un prestito ad una qualunque banca commerciale, che lo concedeva dopo aver verificato la conformità ai criteri di ammissibilità. La Bank of Korea forniva i fondi necessari all'erogazione del prestito mediante un dispositivo di risconto messo in atto tra la stessa Bank of Korea e l'istituto che concedeva il prestito nel quadro del programma.

d) Conclusioni sui prestiti per stabilimenti industriali di esportazione

(94) Questi prestiti prevedono contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64. La sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati ed è pertanto specifica.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(95) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Quattro società hanno ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e hanno ottenuto sovvenzioni fino allo 0,56 %.

vi) Prestito del fondo di sviluppo industriale

(96) La base giuridica di questo programma è costituita dall'articolo 17 della legge sullo sviluppo industriale (Industrial Development Act) dell'8 gennaio 1986 con i relativi regolamenti e direttive di attuazione.

a) Ammissibilità

(97) I prestiti sono disponibili per progetti volti al miglioramento della produttività e delle imprese ad alto valore aggiunto (prestiti gestiti dal ministero del commercio e dell'Industria, dall'associazione calzaturiera, dalla federazione coreana delle industrie tessili e dall'associazione per la promozione delle industrie meccaniche), alla razionalizzazione del settore della distribuzione (prestiti gestiti dall'amministrazione per lo sviluppo industriale) e per la fondazione a favore delle PMI (prestiti gestiti da determinate banche commerciali e statali, in particolare dalla IBK). I progetti ammissibili riguardano la costruzione o l'ampliamento di aziende o l'investimento in attrezzature nazionali per la produzione di merci destinate all'esportazione o di materiali e pezzi, come annunciato dal governo coreano.

b) Attuazione pratica

(98) Nell'ambito di questo programma, le società possono chiedere un prestito a determinate banche commerciali o statali. Ad eccezione dei prestiti per la «fondazione a favore delle PMI», la concessione del prestito si effettua previa autorizzazione del ministero del Commercio e dell'Industria.

c) Conclusione sui prestiti del fondo di sviluppo industriale

(99) Questi prestiti prevedono contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64. Per essere ammissibili i progetti devono prevedere l'uso di merci nazionali per la costruzione di impianti di produzione di merci destinate all'esportazione. La sovvenzione è pertanto condizionata all'andamento delle esportazioni e all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati ed è quindi specifica e compensabile.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(100) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Una società ha ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e ha ottenuto sovvenzioni dello 0,08 %.

vii) Prestito commerciale per lo sviluppo tecnologico

(101) Questo sistema di prestiti si basa sulla legge per la promozione dello sviluppo tecnologico (Technology Development Promotion Act) e sui relativi regolamenti e direttive di attuazione. Il programma si è concluso nel 1995, ma sono ancora in corso le restituzioni dei prestiti non ancora estinti.

a) Ammissibilità

(102) Sono ammissibili i seguenti progetti: progetti di sviluppo delle tecnologie industriali di base, sostegno allo sviluppo tecnologico fornito dalla Korea Electric Power Corporation, sostegno allo sviluppo tecnologico fornito dal ministero delle Telecomunicazioni e sostegno allo sviluppo fornito dalla BDK.

b) Attuazione pratica

(103) Se una società intende sviluppare una tecnologia di produzione per taluni usi specificati per ciascun settore dal ministero del commercio e dell'Industria, essa può chiedere un prestito che viene concesso se il progetto soddisfa i criteri stabiliti.

c) Conclusioni sul prestito commerciale per lo sviluppo tecnologico

(104) Questi prestiti rappresentano contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64. Nell'ambito di questo programma i prestiti sono accessibili da parte di industrie che investono in determinati progetti. Il ministero del Commercio e dell'Industria pubblica orientamenti a cui sono allegati per ciascun settore gli elenchi dettagliati di progetti di interesse prioritario (es.: «sviluppo della tecnologia per la trafilatura a freddo»). Di conseguenza, solo società appartenenti a determinati settori e che investono in determinati progetti potranno beneficiare di questo programma. Il programma è pertanto considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(105) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Un prestito per lo «sviluppo tecnologico» ottenuto da un esportatore che ha collaborato, che sulla base delle informazioni fornite non ha potuto avere una classificazione più precisa, è stato inserito nel quadro di questo programma. La società in questione ha ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e ha ottenuto sovvenzioni dello 0,02 %.

viii) Fondo di promozione scientifica e tecnologica

(106) Questo programma si basa sulla legge per la promozione scientifica e tecnologica (Science and Technology Promotion Act) e sul relativo decreto di attuazione. Il fondo è stato creato nel 1992.

a) Ammissibilità

(107) I prestiti concessi nel quadro di questo programma sono accessibili a tutte le industrie che investono nei seguenti progetti: progetti di sviluppo di tecnologie di punta, progetti di verifica in materia di ricerca e sviluppo, progetti di miglioramento in materia di ricerca e sviluppo e progetti industriali basati sull'uso di nuove tecnologie.

b) Attuazione pratica

(108) Le domande di prestito sono presentate al Korea Technology Banking Corporation (KTBC), che gestisce il fondo. Il KTBC ha la facoltà di accettare o respingere le domande di prestito. Il ministero della Scienza e della Tecnologia fissa i tassi di interesse ai quali le società rimborseranno i prestiti concessi da questo fondo.

(109) Periodicamente, il ministero decide sui progetti di investimento prioritari nel settore ricerca e sviluppo. L'industria è informata preventivamente di questi progetti prioritari per i quali i finanziamenti sono più prontamente disponibili. Non sono state fornite informazioni in merito ai criteri usati dal ministero per decidere sui progetti prioritari.

c) Conclusioni sul fondo di promozione scientifica e tecnologica

(110) Questi prestiti prevedono contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione e conferiscono ai beneficiari un vantaggio, come esposto al precedente punto 64.

(111) I prestiti concessi nell'ambito di questo programma sono accessibili a tutte le industrie che investono in determinati progetti. Tuttavia, come già detto in precedenza, il ministero della Scienza e della Tecnologia conserva una certa discrezionalità nel decidere sui progetti prioritari. Di conseguenza, solo società che investono in determinati progetti potranno beneficiare di questo programma. Il programma è pertanto considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(112) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Una società ha ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e ha ottenuto sovvenzioni dello 0,15 %.

Prestiti concessi nell'ambito di una politica governativa non considerati compensabili

ix) Prestiti per la prevenzione dell'inquinamento ambientale

(113) Poiché i vantaggi conferiti mediante questo sistema sono considerati trascurabili, la compensabilità del programma non è stata oggetto di ulteriori approfondimenti.

x) Fondo nazionale abitativo

(114) Non vi sono prove del fatto che questa sovvenzione sia specifica per certe imprese ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. Poiché la sovvenzione non è specifica, essa si considera non compensabile.

xi) Prestito del fondo di promozione informatica

(115) Non vi sono prove del fatto che questa sovvenzione sia specifica per certe imprese ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, poiché essa è generalmente accessibile a tutte le società senza restrizioni. Poiché la sovvenzione non è specifica, essa si considera non compensabile.

xii) Prestito speciale per l'innovazione tecnologica

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 399R0618.1

(116) Non vi sono prove del fatto che questa sovvenzione sia specifica per certe imprese ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, poiché la limitazione alle PMI si basa su criteri oggettivi e neutri. Poiché la sovvenzione non è specifica, essa si considera non compensabile.

xiii) Programma di prestiti per le PMI/Prestiti per la promozione delle esportazioni collegati al FMI

(117) Generalmente, il tasso di interesse di questi prestiti non era inferiore ai tassi di interesse applicati per prestiti commerciali analoghi. Poiché tramite questo sistema non sono stati conferiti vantaggi, la sua compensabilità non è stata ulteriormente approfondita.

Prestiti concessi nell'ambito di una politica governativa non utilizzati durante il periodo dell'inchiesta dagli esportatori che hanno cooperato

xiv) Fondo di investimento nazionale

xv) Fondo per la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agricoli e della pesca

xvi) Fondo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

d) Prestiti per il finanziamento delle esportazioni

(118) La EXIM è una banca statale sotto il controllo del ministero delle Finanze e dell'Economia. L'EXIM è stata creata nel luglio 1976 con lo statuto dell'Export-Import Bank of Korea (Export-Import Bank of Korea Act) al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia nazionale e della cooperazione economica con i paesi esteri mediante la concessione di prestiti a medio e lungo termine per le operazioni di esportazione e di importazione, per investimenti all'estero e per lo sfruttamento di risorse naturali all'estero. Gli esportatori che hanno collaborato si sono avvalsi dei seguenti sistemi:

- Crediti all'esportazione EXIM

- Crediti per investimenti all'estero EXIM

- Prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali.

a) Ammissibilità

(119) In linea di massima, questi programmi sono disponibili per tutte le società che hanno in corso esportazioni o investimenti all'estero. I crediti all'esportazione EXIM sono a disposizione di tutte le società che esportano beni capitali e altri prodotti compresi nella voce «prodotti trasformati», definita all'articolo 13 del decreto presidenziale di attuazione dell'Export-Import Bank of Korea Act.

(120) I crediti per investimenti all'estero EXIM sono accessibili a tutte le società che effettuano investimenti esteri.

(121) I prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali sono accessibili a tutte le PMI che esportano beni capitali con un significativo apporto all'economia nazionale, come specificato all'articolo 45 del regolamento interno sui prestiti (questi prodotti corrispondono ai «prodotti trasformati» citati a proposito dei crediti all'esportazione).

b) Attuazione pratica

- Crediti all'esportazione EXIM

(122) L'EXIM esamina individualmente per ciascuna transazione le domande di credito all'esportazione presentate. I richiedenti devono essere esportatori o produttori di merci per l'esportazione e, per ottenere un prestito all'esportazione, devono essere in possesso di una lettera di credito generale (LC) di un acquirente estero o devono aver concluso un contratto con una società coreana in possesso di una LC. I crediti all'esportazione possono essere di tipo pre-spedizione o post-spedizione.

(123) I crediti pre-spedizione sono erogati in forma di prestiti intesi a finanziare la produzione di «prodotti trasformati» destinati all'esportazione. Il tasso di interesse per un prestito in valuta estera è fluttuante al tasso interbancario attivo londinese (London Interbank Offered Rate, LIBOR). Il tasso di interesse per un prestito in won è fluttuante e oscilla con il tasso primario delle banche commerciali. Gli interessi sono pagati con scadenza mensile e il primo pagamento è effettuato un mese dopo il ricevimento del prestito. Il capitale è rimborsato entro due anni dal giorno del ricevimento del prestito.

(124) I crediti di tipo post-spedizione sono prestiti intesi a finanziare il pagamento differito dei «prodotti trasformati» esportati. Questi prestiti sono considerati prestiti a lungo termine (con durata superiore ai 2 anni) e pertanto dal 1° gennaio 1997 devono conformarsi agli orientamenti OCSE. In funzione del paese interessato, l'OCSE pratica una distinzione tra categoria 1 e 2. La categoria 2 riguarda i paesi in via di sviluppo. Il tasso di interesse viene fissato e deve corrispondere almeno al tasso più basso indicato dagli orientamenti OCSE. Dopo il ricevimento del prestito, gli interessi sono pagati con scadenza semestrale, a fine mese. Per un prestito di categoria 1, il capitale deve essere rimborsato entro un periodo di 8,5 anni dal giorno del ricevimento del prestito. Tale periodo è di 10 anni per un prestito di categoria 2.

- Crediti per investimenti all'estero EXIM

(125) I richiedenti devono presentare all'EXIM un piano economico relativo all'investimento estero previsto. Se la domanda è accolta, il richiedente può ottenere un credito per investimenti all'estero pari al 90 % dell'investimento totale. I tassi di interesse dei prestiti per investimenti all'estero possono essere o fissi al tasso «swap» (cioè il tasso dei fondi in valuta estera sul mercato finanziario internazionale), più utile lordo (composto da premio di rischio e costi connessi alla durata del credito), oppure variabili al LIBOR, più utile lordo.

- Prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali

(126) L'EXIM valuta i richiedenti non sull'attuale andamento delle loro esportazioni (come per i crediti all'esportazione EXIM), ma sull'andamento delle loro esportazioni negli ultimi due anni. Quando l'EXIM accoglie una domanda, la PMI può ricevere un credito pari fino al 90 % dell'investimento totale necessario a produrre ed esportare i quantitativi previsti per il periodo della durata del prestito. L'importo massimo del credito che una PMI può ottenere dall'EXIM corrisponde ad 1/3 del totale delle vendite all'esportazione effettuate nell'anno precedente. I tassi di interesse sono fluttuanti al tasso primario più un utile lordo composto dal premio di rischio e dai costi connessi alla durata del credito. Il tasso primario corrisponde al tasso primario applicato dalle banche commerciali, mentre l'EXIM calcola il premio di rischio e i costi connessi alla durata del credito su base individuale per ciascuna PMI. Il capitale è rimborsato in un'unica soluzione al termine del periodo del prestito (prestito bullet).

c) Conclusione sui prestiti di finanziamento alle esportazioni

(127) Poiché l'EXIM è una banca statale, esiste un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione.

(128) Per i prestiti utilizzati dagli esportatori che hanno collaborato, i tassi di interesse sono calcolati sulla base del LIBOR, su base SWAP o sulla base del tasso primario delle banche commerciali, con un adeguamento composto da premi di rischio e costi connessi alla durata del credito. Stando alle informazioni fornite dagli esportatori che hanno collaborato, durante il periodo dell'inchiesta non sono stati utilizzati crediti EXIM del tipo post-spedizione. Al fine di verificare se nel quadro degli altri programmi fossero stati conferiti vantaggi, è stato effettuato un confronto con paragonabili prestiti commerciali ottenuti dai medesimi esportatori che hanno collaborato o, qualora tali informazioni non fossero disponibili, con paragonabili prestiti commerciali ottenuti da altri esportatori che hanno collaborato appartenenti allo stesso settore e con la stessa situazione finanziaria. Da questa analisi è emerso che tanto i crediti all'esportazione EXIM di tipo pre-spedizione, quanto i crediti per investimenti all'estero EXIM e i prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali erano generalmente concessi a tassi di interesse più bassi rispetto a prestiti commerciali paragonabili e conferivano quindi un vantaggio ai beneficiari di questi prestiti.

(129) I crediti all'esportazione EXIM di tipo pre-spedizione e i prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali sono condizionati all'andamento delle esportazioni e sono pertanto specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. I crediti per investimenti all'estero EXIM sono accessibili solo a società che investono all'estero. Il criterio non è considerato neutro, poiché esso favorisce le società che investono all'estero rispetto alle altre. Pertanto, dal momento che l'ammissibilità non è basata su criteri neutri, questi crediti sono specifici per certe imprese, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Per questa ragione, tanto i crediti all'esportazione EXIM di tipo pre-spedizione, quanto i prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali e i crediti per investimenti all'estero EXIM sono considerati specifici e compensabili.

(130) È stato inoltre stabilito in via provvisoria che i crediti all'esportazione EXIM di tipo pre-spedizione non rientrano nel campo di applicazione del punto k) dell'allegato I del regolamento di base, poiché in generale solo i finanziamenti alle esportazioni della durata di due o più anni possono essere considerati «crediti all'esportazione» ai sensi di detta disposizione, sulla base della definizione fornita dall'accordo OCSE sugli orientamenti nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno. Tale disposizione non è applicabile neanche ai prestiti all'esportazione EXIM per le PMI che esportano beni capitali o ai crediti per investimenti all'estero EXIM, poiché tali prestiti non sono utilizzati per operazioni d'esportazione, ma rispettivamente per investimenti in strutture per la produzione di merci per l'esportazione e per investimenti all'estero.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(131) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 59-63. Quattro società hanno ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e hanno ottenuto sovvenzioni tra lo 0,07 % e il 2,19 %.

Programmi di prestiti non utilizzati dagli esportatori che hanno collaborato

e) Indicazioni del governo sui prestiti commerciali

(132) Il denunciante ha affermato che le società ricevono finanziamenti di crediti a lungo termine a tassi di interesse preferenziali da parte di banche commerciali che concedono prestiti su indicazioni del governo coreano.

(133) Non sono emerse prove inoppugnabili del coinvolgimento del governo nelle decisioni adottate dalle banche commerciali riguardo ai prestiti commerciali concessi agli esportatori che hanno collaborato. Da fonti ufficiose è emerso che, almeno di recente, il governo ha avuto un certo ruolo nell'erogazione di risorse finanziarie destinate in particolar modo a grosse società coreane, le chaebol. Tuttavia, gli esportatori che hanno collaborato sono tutti PMI e riguardo alle singole società non sono state individuate prove dell'esistenza di simili indicazioni da parte del governo sui prestiti commerciali. Pertanto, si ritiene che gli esportatori che hanno collaborato non abbiano ricevuto vantaggi compensabili dai prestiti commerciali concessi dalle banche commerciali.

f) Indicazioni del governo sui prestiti in valuta estera

(134) Nella denuncia, si affermava che il governo coreano concedeva a determinate industrie un accesso preferenziale ai prestiti in valuta estera a tassi di interesse bassi. Nel corso dell'inchiesta è stato verificato che l'unica fonte di finanziamento in valuta estera a favore degli esportatori che hanno collaborato erano i prestiti in valuta estera concessi dalle banche nazionali.

(135) Le norme su questo tipo di prestiti in valuta estera indicano che, nel caso di prestiti in valuta estera concessi da banche commerciali, non vi sono contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione, poiché i prestiti sono finanziati con fondi privati e il governo non ha ufficialmente alcun ruolo nelle decisioni di concessione dei finanziamenti da parte delle banche commerciali o nella definizione dei tassi di interesse. Non sono emerse neanche prove, per lo meno in riferimento agli esportatori che hanno collaborato, che indicassero per i prestiti in valuta estera un qualunque tipo di coinvolgimento informale di funzionari governativi nelle decisioni adottate dalle banche in materia di concessione di prestiti.

(136) Pertanto, si ritiene che gli esportatori che hanno collaborato non abbiano ricevuto vantaggi compensabili dai prestiti in valuta estera.

3. Programmi fiscali

a) Caratteri generali

(137) Rispondendo al questionario della Commissione nell'ambito del presente procedimento, il governo coreano ha fornito dettagli relativi a varie disposizioni contenute nella normativa fiscale di cui i produttori/esportatori coreani possono beneficiare. Più avanti è riportata un'analisi di queste disposizioni articolata in due parti: le disposizioni utilizzate dai produttori/esportatori di acciaio inossidabile che hanno collaborato in questi procedimenti e quelle non utilizzate dagli stessi. Salvo indicazione contraria, la base giuridica di tutti questi differimenti/crediti d'imposta è costituita dalla Legge per il controllo delle esenzioni e delle riduzioni fiscali (Tax Exemption and Reduction Control Law, TERCL). La TERCL è stata promulgata nel 1964. Per ottenere crediti/differimenti d'imposta, la domanda deve essere presentata sulla denuncia dei redditi e corredata di pezze giustificative. Non ci sono domande o procedure di approvazione distinte per beneficiare di vantaggi nel quadro di una qualunque disposizione TERCL. Le società sono soggette ad imposte per i redditi percepiti nel corso dell'anno fiscale.

(138) In Corea vige un sistema di minimum tax per cui una società con utili imponibili paga o un'imposta minima all'aliquota del 12 % (o del 10 % per le PMI) sugli utili imponibili al lordo della detrazione di qualsiasi incentivo fiscale oppure la normale imposta dovuta sugli imponibili al netto della detrazione degli incentivi, se questa risulta di importo superiore alla precedente. Con effetto dal 1° gennaio 1998, queste aliquote sono state portate rispettivamente al 15 % e al 12 %.

b) Calcolo dell'importo della sovvenzione nel caso delle imposte

(139) Nel caso delle riserve per il pagamento di imposte, la sovvenzione è calcolata nel modo seguente: una riserva funge da sistema di differimento d'imposte, che deve essere considerato alla stregua di un prestito senza interessi. L'importo della sovvenzione equivale pertanto all'importo degli interessi che la società avrebbe pagato su un paragonabile prestito commerciale durante il periodo dell'inchiesta, cioè un importo equivalente all'importo delle imposte differite. In pratica, ciò significherebbe che anche gli importi delle imposte differite negli anni fiscali precedenti a quello interessato dal periodo dell'inchiesta devono essere inclusi nell'importo del prestito nella misura in cui essi non siano stati interamente rimborsati.

(140) Nel caso di crediti d'imposte, l'importo della sovvenzione corrisponde all'importo di imposta che, in forma di sussidio, resta non corrisposto.

(141) Al fine di definire il vantaggio globale ottenuto dalla società, agli importi calcolati come sopra descritto è stato aggiunto un interesse al tasso medio di interesse commerciale vigente in Corea durante il periodo dell'inchiesta, cioè al 13,35 %. Se la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni, l'intero importo della sovvenzione è ripartito sul totale delle vendite all'esportazione, in tutti gli altri casi tale importo è ripartito sul volume d'affari globale.

Programmi fiscali utilizzati dagli esportatori che hanno collaborato

i) Risultanze generali sulla compensabilità dei programmi fiscali

(142) Per tutti i programmi fiscali di cui sarà questione più avanti si applicano i seguenti principi: nel caso di riserve, il programma può essere considerato un sistema di differimento di imposte, poiché un determinato importo è detratto dal reddito imponibile e, dopo un periodo di grazia di due o tre anni, è aggiunto nuovamente al reddito imponibile nell'arco di tre anni, suddiviso in importi uguali. Si riscontrano un contributo finanziario da parte del governo coreano in forma di differimento di imposte e un vantaggio derivante al beneficiario (cioè al produttore/esportatore interessato) dalla possibilità di rinviare a data successiva il pagamento al fisco di un determinato importo. Dal punto di vista del beneficiario, il differimento costituisce un prestito senza interessi. Per quanto attiene ai crediti di imposte, si riscontrano un contributo finanziario da parte del governo coreano in forma di rinuncia ad imposte e un vantaggio derivante al beneficiario (cioè al produttore/esportatore interessato) dal fatto di non dover pagare un certo importo al fisco.

ii) Articolo 8 (Riserva per lo sviluppo tecnologico)

(143) Ai sensi dell'articolo 8 del TERCL, alcune società possono creare una «riserva per lo sviluppo tecnologico». L'articolo 8 offre la possibilità di creare una riserva del 3 % dei redditi globali dell'anno fiscale in corso quando si sostengono spese per lo sviluppo di nuove tecnologie. Tale percentuale sale al 5 % nel caso delle società appartenenti all'industria dei beni capitali (compresa l'industria dell'acciaio) o all'industria a forte tecnologia. Gli importi messi in riserva nel quadro di tale disposizione, dopo un periodo di grazia di tre anni, devono essere aggiunti nuovamente al reddito imponibile nell'arco di tre anni, suddivisi in importi uguali.

a) Ammissibilità

(144) Possono usufruire di questo strumento le società operanti nel settore della trasformazione, nel settore minerario e in alcuni altri settori come quello edile e meccanico.

b) Conclusione sull'articolo 8

(145) Questa riserva costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Sono ammissibili ad usufruire di questo differimento d'imposte solo attività di trasformazione, minerarie e alcune altre attività, se hanno sostenuto spese per lo sviluppo e il perfezionamento di nuove tecnologie. È quindi evidente che numerose imprese coreane non possono usufruire dei vantaggi offerti da questo programma fiscale. Le disposizioni di questo articolo sono pertanto considerate specifiche e di conseguenza compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(146) L'importo della sovvenzione deve essere calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Una società ha ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e ha ottenuto sovvenzioni dello 0,03 %.

iii) Articolo 16 (Riserva per le perdite da esportazione)

(147) Ai sensi dell'articolo 16 del TERCL, alcune società possono creare una «riserva per le perdite da esportazione» per un importo pari all'1 % del valore delle vendite all'esportazione oppure del 50 % degli utili da esportazione imponibili, qualora quest'ultimo importo risultasse inferiore al primo. Gli importi messi in riserva nel quadro di tale disposizione, dopo un periodo di grazia di due anni, sono aggiunti nuovamente al reddito imponibile nell'arco di tre anni, suddivisi in importi uguali. Tale disposizione non sarà più in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

a) Ammissibilità

(148) Tutte le società esportatrici, ad eccezione di quelle appartenenti all'industria della costruzione navale, sono ammissibili a costituire riserve nel quadro di questa disposizione.

b) Conclusione sull'articolo 16

(149) Questa riserva costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Poiché questa riserva è condizionata all'andamento delle esportazioni, essa è specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(150) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Anche se questa disposizione non è più in vigore a partire dal 1° gennaio 1999, gli esportatori continueranno a trarne vantaggio ancora per alcuni anni. Date le circostanze, si ritiene che i vantaggi derivati ai beneficiari nel periodo dell'inchiesta debbano essere compensabili. Tre società hanno ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e hanno ottenuto sovvenzioni tra lo 0,05 % e lo 0,09 %.

iv) Articolo 17 (Riserva per lo sviluppo del mercato estero)

(151) Ai sensi dell'articolo 17 del TERCL, alcune società possono costituire una «riserva per lo sviluppo del mercato estero». Gli importi messi in riserva nel quadro di tale disposizione, dopo un periodo di grazia di due anni, sono aggiunti nuovamente al reddito imponibile nell'arco di tre anni, suddivisi in importi uguali. Tale disposizione non sarà più in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

a) Ammissibilità

(152) Tutte le società esportatrici, ad eccezione di quelle appartenenti all'industria della costruzione navale, sono ammissibili a costituire riserve nel quadro di questa disposizione nella misura dell'1 % del valore delle vendite all'esportazione. Per i) le PMI, ii) le società esportatrici di macchine, calzature e prodotti tessili o iii) le società che esportano in determinati paesi/regioni, può essere concesso un ulteriore 1 % del valore delle esportazioni. Alle società appartenenti alle categorie i) e iii) che esportano con il proprio marchio di fabbrica può essere concesso ancora un ulteriore 1 %: ciò rende possibile una riserva pari ad un massimo del 3 % del valore delle esportazioni.

b) Conclusione sull'articolo 17

(153) Questa riserva costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Per costituire una riserva ai sensi di questo articolo, una società deve avere effettuato vendite all'estero durante l'anno fiscale interessato. Poiché questa riserva è condizionata all'andamento delle esportazioni, essa è specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(154) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Anche se questa disposizione non è più in vigore a partire dal 1° gennaio 1999, gli esportatori continueranno a trarne vantaggio ancora per alcuni anni. Date le circostanze, si ritiene che i vantaggi derivati ai beneficiari nel periodo dell'inchiesta debbano essere compensabili. Quattro società hanno ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e hanno ottenuto sovvenzioni variabili tra lo 0,02 % e lo 0,13 %.

v) Articolo 7 (Riduzione speciale e parziale esenzione fiscale per piccole e medie imprese di trasformazione ecc.)

(155) Questa disposizione non era stata citata nella denuncia, ma se ne è scoperta l'esistenza durante la verifica di due esportatori che hanno collaborato. Ai sensi dell'articolo 7 del TERCL, talune PMI possono usufruire di questo credito d'imposte che equivale al 20 % delle imposte sui redditi o delle imposte sulle società per qualsiasi reddito commerciale.

a) Ammissibilità

(156) Possono usufruire di questa disposizione tutte le PMI operanti nell'industria di trasformazione, in attività di comunicazione secondaria, in attività di ricerca e sviluppo, in attività meccaniche, in attività di elaborazione dati e connesse ad operazioni informatiche o nell'industria di distribuzione.

b) Conclusione sull'articolo 7

(157) Questo credito d'imposte costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Possono usufruire di questo credito d'imposte solo le PMI operanti nei sopraelencati settori industriali e di attività. Per la natura stessa di questi criteri di ammissibilità, è inevitabile che solo un numero limitato di società usufruiscano del credito d'imposte. Data la premessa, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e di conseguenza compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(158) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Due società si sono avvalse di questo sistema ed hanno ottenuto sovvenzioni dello 0,09 % e dello 0,18 %.

vi) Articolo 25 (Credito d'imposte per investimenti in impianti per l'incremento della produttività)

(159) In virtù dell'articolo 25 del TERCL, una società può ricevere un credito d'imposte pari al 5 % dell'importo investito in alcuni tipi di impianti per l'incremento della produttività. L'importo del credito d'imposte è detratto dall'importo globale che la società in questione dovrebbe pagare al fisco come imposta sulle società. Fino al 31 dicembre 1996, le aliquote del credito erano del 3 % per gli impianti di miglioramento della produttività importati, del 10 % per quelli di produzione nazionale e del 15 % per quelli prodotti da PMI nazionali.

(160) Quando un progetto di investimento abbia avuto inizio prima del 31 dicembre 1996, ma non sia ancora stato completato dopo tale data, la società interessata può scegliere se chiedere un credito basato sulle aliquote in vigore prima o dopo questa data.

(161) Ai sensi dell'articolo 25 del TERCL, questo credito d'imposte sarà disponibile solo per gli investimenti portati a termine entro il 31 dicembre 1998. Tuttavia, il governo coreano ha dichiarato che questa e altre disposizioni del TERCL, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 1998, saranno probabilmente prorogate dall'assemblea nazionale coreana prima di tale data. Non sono state fornite ulteriori informazioni in proposito.

a) Ammissibilità

(162) Qualunque società operante nell'industria di trasformazione o nell'industria mineraria è ammissibile ad usufruire del credito d'imposte per investimenti nei seguenti tipi di impianti per l'incremento della produttività: impianti per l'automazione e il miglioramento dei processi di lavorazione, attrezzature di alta tecnologia, installazioni per il miglioramento degli impianti obsoleti e strutture per la razionalizzazione, come indicato dalla legge sullo sviluppo industriale (Industrial Development Act).

b) Conclusione sull'articolo 25

(163) Questo credito d'imposte costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. A questo credito d'imposte possono accedere solo le industrie di trasformazione e le industrie minerarie che abbiano investito in determinate attrezzature per l'incremento della produttività. Per la natura stessa di questi criteri di ammissibilità, è inevitabile che solo un numero limitato di società usufruiscano del credito d'imposte. Data la premessa, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e di conseguenza compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

(164) Inoltre, fino al 31 dicembre 1996, data in cui le aliquote del credito sono state cambiate, gli investimenti in impianti nazionali comportavano un'aliquota di credito più alta rispetto agli investimenti in impianti importati. Poiché, per i progetti di investimento avviati prima del 31 dicembre 1996, le società possono scegliere se beneficiare delle aliquote in vigore prima o dopo tale data, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e pertanto compensabili anche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(165) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Una società ha ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e ha ottenuto sovvenzioni dello 0,21 %.

vii) Articolo 23 (Riserva per le perdite da investimenti all'estero)

(166) Ai sensi dell'articolo 23 del TERCL, alcune società possono creare una «riserva per le perdite da investimenti all'estero». Gli importi messi in riserva nel quadro di tale disposizione, dopo un periodo di grazia di due anni, sono aggiunti nuovamente al reddito imponibile nell'arco di tre anni, suddivisi in importi uguali. Tale disposizione non è più in vigore a partire dal 1° gennaio 1998.

a) Ammissibilità

(167) Le società coreane che investono in azioni di società estere o impegnano capitali per attività in un paese estero, possono detrarre dal proprio imponibile il 20 % dell'importo dell'investimento estero dell'anno fiscale.

b) Conclusione sull'articolo 23

(168) Questa riserva costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Poiché le disposizioni di questo articolo riguardano esclusivamente le società coreane che investono all'estero, esse sono considerate specifiche ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base e sono pertanto compensabili.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(169) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Un esportatore che ha collaborato si è avvalso di questo sistema e ha ottenuto un vantaggio dello 0,12 %.

viii) Articolo 5 (Speciale credito d'imposte per le PMI)

(170) Il denunziante non ha fatto riferimento a questa disposizione del TERCL. Durante la visita di verifica effettuata presso il governo coreano, le autorità governative hanno riferito che questo credito d'imposte era stato ottenuto da uno degli esportatori che hanno collaborato. Anche l'esportatore in questione ha fornito informazioni sulla sua utilizzazione di questo credito d'imposte. In tali circostanze, la Commissione ha esaminato la compensabilità della disposizione.

(171) L'articolo 5 del TERCL consente ad una società di ottenere un credito d'imposte pari al 3 % del valore degli investimenti in macchinari importati o al 5 % del valore di macchinari nazionali. Dal 10 aprile 1998, l'aliquota applicata agli investimenti in macchinari, importati o nazionali, è del 3 %.

a) Ammissibilità

(172) Tutte le piccole e medie imprese sono ammissibili ad ottenere questo credito d'imposte.

b) Conclusione sull'articolo 5

(173) Questo credito d'imposte costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Fino al 10 aprile 1998, data in cui le aliquote del credito sono state cambiate, gli investimenti in macchinari nazionali comportavano un'aliquota di credito più alta rispetto agli investimenti in macchinari importati. Poiché, per i progetti di investimento avviati prima del 31 dicembre 1996, le società possono scegliere se beneficiare delle aliquote in vigore prima o dopo tale data, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e pertanto compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(174) L'importo della sovvenzione corrisponde all'importo delle imposte che, in eccesso rispetto al normale 3 % di credito d'imposte, resta non corrisposto in forma di sussidio e deve essere calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Una società ha ricevuto vantaggi nell'ambito di questo sistema e ha ottenuto sovvenzioni dello 0,01 %.

ix) Articolo 27 (Credito d'imposte temporaneo sugli investimenti)

(175) Questa disposizione non era stata citata nella denuncia, ma se ne è scoperta l'esistenza durante la verifica di due esportatori che hanno collaborato. Durante la visita di verifica effettuata presso il governo coreano, le autorità governative non hanno riferito sulla concessione di questo credito d'imposte a esportatori che hanno collaborato. Tuttavia gli esportatori in questione hanno fornito informazioni sulla loro utilizzazione di questo credito d'imposte. In tali circostanze, la Commissione ha esaminato la compensabilità della disposizione.

(176) Ai sensi dell'articolo 72 del TERCL, in vigore nel corso dell'anno fiscale 1993/1994, le industrie di trasformazione o minerarie che investivano in impianti, potevano chiedere un credito pari al 10 % del valore dei macchinari nazionali o del 3 % del valore dei macchinari importati. Nel 1994, questo articolo ha cambiato numero, diventando l'articolo 27 del TERCL, ma le disposizioni in esso contenute sono rimaste immutate. Nel 1996 è stata eliminata la differenza di aliquote applicabili ai macchinari importati e a quelli nazionali.

a) Ammissibilità

(177) Tutte le società operanti nell'industria di trasformazione o mineraria possono accedere a questo credito d'imposte per investimenti in impianti.

b) Conclusione sull'articolo 27

(178) Questo credito d'imposte costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. A questo credito d'imposte possono accedere solo le industrie di trasformazione e le industrie minerarie che abbiano investito in determinate attrezzature per l'incremento della produttività. Per la natura stessa di questi criteri di ammissibilità, è inevitabile che solo un numero limitato di società usufruiscano del credito d'imposte. Data la premessa, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e di conseguenza compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

(179) Inoltre, fino al 1996, anno in cui le aliquote del credito sono state cambiate, gli investimenti in impianti nazionali comportavano un'aliquota di credito più alta rispetto agli investimenti in impianti importati. Poiché, per i progetti di investimento avviati prima del 31 dicembre 1996, le società possono scegliere se beneficiare delle aliquote in vigore prima o dopo tale data, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e pertanto compensabili anche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(180) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Due società si sono avvalse di questo sistema ed hanno ottenuto vantaggi dello 0,03 % e dello 0,19 %.

x) Articolo 9 (Crediti d'imposte per spese a favore dello sviluppo di tecnologia e manodopera)

(181) Ai sensi dell'articolo 9 del TERCL, alcune società possono ottenere un credito d'imposte per spese sostenute a favore dello sviluppo di tecnologia e manodopera. Il credito d'imposte può corrispondere o al 5 % delle spese sostenute per lo sviluppo di tecnologia e manodopera durante l'anno fiscale (15 % nel caso di PMI e 10 % per società diverse da PMI per trasferimento di tecnologie a una PMI) oppure al 50 % delle spese per lo sviluppo di tecnologie e manodopera sostenute nell'anno fiscale in eccesso rispetto alla media sostenute per lo sviluppo di tecnologie e manodopera nei due anni immediatamente precedenti. Crediti d'imposte chiesti, ma non utilizzati in un determinato anno fiscale possono essere riportati nei sette anni successivi.

a) Ammissibilità

(182) Questo credito d'imposta è accessibile ai seguenti tipi di attività: imprese di trasformazione, minerarie, edilizie, meccaniche, di elaborazione dati e connesse ad operazioni informatiche, di telecomunicazioni, di stoccaggio, di smaltimento dei rifiuti industriali o di progettazione dei prodotti.

b) Conclusione sull'articolo 9

(183) Questo credito d'imposte costituisce un contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione e conferisce al beneficiario un vantaggio, come esposto al precedente punto 142. Solo le industrie di trasformazione, minerarie, imprese di costruzione e alcune imprese di servizi possono usufruire di questo credito d'imposte se hanno investito a favore dello sviluppo di manodopera e tecnologie. Per la natura stessa di questi criteri di ammissibilità, è inevitabile che solo un numero limitato di società usufruiscano del credito d'imposte. Data la premessa, le disposizioni di questo articolo sono considerate specifiche e di conseguenza compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(184) L'importo della sovvenzione è calcolato nel modo esposto ai precedenti punti 139-141. Due società si sono avvalse di questo sistema ed hanno ottenuto vantaggi dello 0,02 % e dello 0,08 %.

Programmi fiscali considerati non passibili di misure compensative.

xi) Imposta sulle società, articolo 18-2: spese di manutenzione

(185) L'articolo 18-2 della legge sulle imposte delle società (Corporation Tax Act) dispone la detrazione di un certo importo di spese di manutenzione dal reddito imponibile.

a) Ammissibilità

(186) Tutte le società sono ammissibili ad usufruire di questa detrazione d'imposta.

b) Conclusione sull'articolo 18-2

(187) Tutte le società possono chiedere detrazioni fiscali per spese di manutenzione senza differenza di limite tra spese estere e spese interne. Questa disposizione della normativa è considerata non specifica e pertanto non passibile di misure compensative.

Programmi fiscali non utilizzati dagli esportatori che hanno collaborato

xii) Articolo 14 (Riserva per perdite di investimenti e finanziamenti)

xiii) Articolo 15 (Esenzione dall'imposta sul reddito per ingegneri e tecnici stranieri)

xiv) Articolo 19 (Riserva per le perdite da investimenti all'estero)

xv) Articolo 20 (Detrazione per attività estere)

xvi) Articolo 10 (Credito d'imposte/speciale sistema di ammortamento per investimenti in impianti per lo sviluppo di tecnologie e manodopera)

xvii) Legge sull'imposta sulle società (Corporation Tax Law), articolo 24-3 (Doppia imposizione)

xviii) Articolo 26 (Credito d'imposte per investimenti in attrezzature specifiche)

(188) Dato che gli esportatori che hanno collaborato non hanno fatto ricorso alle disposizioni dei suddetti programmi, non è stata esaminata la compensabilità di dette disposizioni.

4. Sistema di restituzione dei dazi

(189) La base giuridica del sistema è offerta dalla «Legge relativa a casi speciali riguardanti la restituzione di dazi doganali, ecc. applicati a materie prime per l'esportazione» e dal «decreto di applicazione della legge», entrati in vigore il 1° luglio 1997.

a) Ammissibilità

(190) Il sistema di restituzione del dazio può essere utilizzato da tutti i fabbricanti/esportatori coreani. Per poter usufruire di tale sistema, la società deve aver importato direttamente materie prime e pagato i dazi doganali applicabili, oppure acquistato sul mercato interno coreano materie prime precedentemente importate (o materie prime trasformate in Corea ma contenenti parti importate), per le quali il fornitore ha rilasciato - sotto sorveglianza doganale -, un certificato speciale che trasferisce all'acquirente il diritto di beneficiare della restituzione del dazio (tali operazioni sono note come acquisti con lettera di credito locale). La società deve quindi esportare merci per la cui produzione siano state utilizzate le materie prime importate.

b) Attuazione pratica

(191) Quando importa materie prime, l'importatore paga i dazi doganali. In seguito alla successiva esportazione delle merci trasformate (ottenute da materie prime estere direttamente importate dal fabbricante-esportatore in veste di importatore o acquistate sul mercato interno attraverso una «lettera di credito locale»), il fabbricante-esportatore ha il diritto di chiedere al servizio doganale la restituzione del dazio. Esistono attualmente due sistemi per calcolare l'importo da restituire: la restituzione del dazio individuale (accessibile a tutti gli operatori) e la restituzione ad importo fisso, accessibile soltanto a piccole e medie imprese (PMI) che abbiano ricevuto come restituzione del dazio meno di 100 milioni di won durante l'anno precedente (tale sistema è applicabile anche a «merci che richiedono uno speciale processo produttivo»).

(192) Durante il periodo dell'inchiesta, su sette fabbricanti-esportatori di filo di acciaio inossidabile che hanno collaborato, cinque hanno fatto ricorso al sistema di restituzione del dazio individuale ed uno si è avvalso del sistema di restituzione a importo fisso. Nel quadro del sistema di restituzione del dazio individuale, i fabbricanti-esportatori possono, in teoria, calcolare il proprio tasso di impiego di materie prime (che dovrebbero contare come scarti recuperabili). In pratica, i fabbricanti preferiscono cooperare con l'Istituto nazionale della tecnologia e della qualità (National Institute of Technology & Quality - NITQ) per stabilire «tassi di impiego uniformi». Tali tassi di rendimento, che contano come scarti recuperabili, vengono regolarmente sottoposti a un riesame. Per ogni materia prima utilizzata nella produzione delle merci esportate, viene stabilito un «tasso di impiego uniforme», che consiste in una formula che indica la quantità di una determinata materia prima necessaria per produrre un'unità di una determinata produzione. Il dazio restituibile viene quindi calcolato sulla base del dazio effettivamente pagato sulle materie prime corrispondenti. Si è riscontrato che i cinque fabbricanti-esportatori di filo di acciaio inossidabile che si sono avvalsi di tale sistema presentavano un tasso di rendimento reale molto vicino al tasso standard stabilito dall'NITQ.

(193) Il «sistema di restituzione a importo fisso» è diverso dato che stabilisce direttamente l'importo del dazio da restituire. A tal fine, le autorità doganali calcolano il rapporto tra «restituzione del dazio ottenuta» e «valore totale delle esportazioni» per i fabbricanti-esportatori utilizzando il sistema della restituzione del dazio individuale. Il calcolo viene rieffettuato ogni anno sulla base dei dati disponibili dell'anno precedente.

c) Conclusioni sul sistema di restituzione del dazio

(194) Occorre operare una distinzione tra il sistema di restituzione del dazio individuale e il sistema di restituzione a importo fisso. Nel quadro del primo sistema, è emerso che il governo coreano aveva istituito e applicava una procedura che consentiva di stabilire quali mezzi di produzione venissero utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Si è quindi concluso che il sistema di restituzione del dazio individuale in vigore in Corea durante il periodo dell'inchiesta non prevede una restituzione eccessiva degli oneri all'importazione e non costituisce pertanto una sovvenzione ai sensi dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base.

(195) Nel quadro del sistema di restituzione a tasso fisso, l'importo rimborsato degli oneri all'importazione non viene calcolato in base ai mezzi di produzione effettivamente utilizzati nel processo produttivo dal fabbricante-esportatore interessato (ma piuttosto come forfait sulla base dei dati globali). Inoltre, non esistono un meccanismo o una procedura che consentano di stabilire quali mezzi di produzione vengano utilizzati nel processo produttivo della merce esportata e in che quantità. A norma dell'allegato II, parte II, punto 5) e dell'allegato III, parte II, punto 3) del regolamento di base, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi mezzi di produzione utilizzati o delle operazioni effettive, onde determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo coreano non ha effettuato l'esame in questione. La Commissione non ha quindi verificato se si sia proceduto o meno a un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui mezzi di produzione utilizzati nel processo produttivo della merce esportata.

(196) Il sistema di restituzione del dazio a importo fisso istituito in Corea costituisce una sovvenzione poiché il contributo finanziario del governo coreano sotto forma di dazi rimborsati conferisce un vantaggio diretto al beneficiario. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni (è una sovvenzione all'esportazione ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base), considerata pertanto specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(197) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio rimborsato durante il periodo dell'inchiesta e trattato come sovvenzione ricorrente. Il tasso d'interesse commerciale in Corea durante il periodo dell'inchiesta, pari al 13,35 %, è stato aggiunto al valore nominale della sovvenzione. L'importo del vantaggio è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta. Una società si è avvalsa del sistema durante il periodo dell'inchiesta con un vantaggio dell'1,15 %.

5. Fornitura di energia elettrica senza adeguato corrispettivo

(198) Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo della stessa i fabbricanti-esportatori di filo di acciaio inossidabile che hanno collaborato avevano pagato le spese di elettricità dovute in quel periodo. Si è ritenuto adeguato verificare ulteriormente le condizioni in cui l'elettricità era stata loro fornita, soprattutto per determinare se avessero beneficiato di sconti/incentivi.

(199) Si è riscontrato che il tariffario della Korea Electric Power Corporation (KEPCO) prevedeva tre tipi di sconto durante il periodo dell'inchiesta:

- l'adeguamento del fattore forza motrice,

- l'adeguamento per vacanze estive e riparazioni e

- l'adeguamento della distribuzione del carico.

È emerso che durante il periodo dell'inchiesta i fabbricanti-esportatori di filo di acciaio inossidabile che hanno collaborato hanno beneficiato soltanto dei primi due tipi di sconto indicati.

i) Adeguamento del fattore forza motrice

a) Ammissibilità

(200) Il sistema è accessibile a tutti i clienti della KEPCO con potenza impegnata di almeno 6kW.

b) Conclusioni sull'adeguamento del fattore forza motrice

(201) Il sistema non viene limitato ad alcune imprese e quindi non è specifico né compensabile.

ii) Adeguamento per vacanze estive e riparazioni

a) Ammissibilità

(202) Il sistema è accessibile in Corea a tutti i clienti della KEPCO con potenza impegnata di almeno 500kW.

b) Conclusioni sull'adeguamento per vacanze estive e riparazioni

(203) Possono godere del vantaggio previsto dal programma di adeguamento per vacanze estive e riparazioni alcune imprese che presentano un consumo relativamente elevato. Il programma è aperto tuttavia a un'ampia gamma di società di tutte le industrie e il vantaggio concesso è subordinato al conseguimento di un obiettivo oggettivamente stabilito. Si è pertanto concluso che il programma della KEPCO in vigore durante il periodo dell'inchiesta non costituisce una sovvenzione specifica e compensabile.

6. Sovvenzioni ad hoc e iniezioni di capitale

(204) La Commissione ha esaminato la presunta accessibilità a sovvenzioni ad hoc (quali iniezioni di capitali, prestiti/crediti forniti dalle istituzioni pubbliche a condizioni favorevoli e prestazione di assistenza finanziaria specifica a grandi società) a favore di produttori siderurgici.

(205) Si è riscontrato che nessuno degli esportatori che avevano collaborato aveva ricevuto alcuna delle suddette sovvenzioni ad hoc.

7. Condono di debito da parte della Korea Asset Management Corporation (KAMCO)

(206) KAMCO è stata istituita essenzialmente per liquidare i prestiti in sofferenza delle istituzioni finanziarie. Pertanto, essa presta i propri servizi soltanto alle istituzioni finanziarie. Si è riscontrato che, fino al termine del periodo dell'inchiesta, gli esportatori che hanno collaborato rimborsavano regolarmente i prestiti contratti. La KAMCO non si è quindi occupata degli affari di tali società. Pertanto, la compensabilità delle sue operazioni non è stata ulteriormente esaminata.

8. Importo delle sovvenzioni compensabili

>SPAZIO PER TABELLA>

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione di industria comunitaria

Produttori comunitari

(207) La produzione comunitaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, è costituita da:

- produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia e che hanno collaborato all'inchiesta («i denuncianti che hanno collaborato»),

- produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia e che non hanno collaborato all'inchiesta («i denuncianti che non hanno collaborato») e

- altri produttori comunitari che non sono denuncianti, che non hanno collaborato al procedimento e che non vi si sono opposti.

Industria comunitaria

(208) I denuncianti che hanno collaborato soddisfano i requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, dato che rappresentano oltre il 65 % della produzione comunitaria totale del prodotto in questione. Si è pertanto considerato che essi costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2. Osservazioni preliminari: aspetti relativi alla concorrenza

(209) Nel corso dell'inchiesta, alcuni produttori esportatori hanno obbiettato che tutti i dati presentati dall'industria comunitaria nell'ambito del presente procedimento erano inattendibili a causa dell'applicazione uniforme del sistema «extra di lega» e che non sarebbe stato quindi possibile effettuare un'analisi precisa del pregiudizio nel quadro del procedimento antisovvenzioni.

(210) Tali produttori esportatori basavano le proprie affermazioni sulle conclusioni raggiunte in una decisione della Commissione (IV/35.814 - «extra di lega») (5), la quale ha stabilito che i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile hanno modificato «in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune».

(211) I produttori esportatori hanno riconosciuto che la suddetta decisione riguardava i prodotti piatti (e non i prodotti lunghi, quali il filo di acciaio inossidabile), ma hanno obbiettato, innanzitutto, che esisteva una pratica concordata anche per il prodotto in questione e, in secondo luogo, che se anche non fosse stata istituita una siffatta pratica per il prodotto in questione, la pratica illegale applicata ai prodotti piatti avrebbe sortito un effetto sinergico o a valle sul prodotto in questione.

(212) Dato che, per ragioni tecniche, per la fabbricazione di filo di acciaio inossidabile non vengono utilizzati prodotti piatti, è ancora da dimostrare che la pratica concordata sortisca su di esso i medesimi effetti a valle riscontrati per detti prodotti. Inoltre, i produttori di prodotti piatti e di filo di acciaio inossidabile sono, in larga misura, dissimili, e i produttori di filo di acciaio inossidabile sono assai più numerosi di quelli di prodotti piatti.

(213) A questo proposito, mentre, il 5 ottobre 1998, i produttori esportatori interessati hanno presentato una denuncia (IV/E-1/37.271) alla DG IV, quest'ultima non ha avviato alcuna inchiesta in merito alla presunta violazione dell'articolo 85 del trattato CE per quanto riguarda il prodotto in questione. Di fatto, tale denuncia è un'estensione di quella relativa alle barre di acciaio inossidabile (anch'esse appartenenti alla categoria dei prodotti lunghi) presentata alla DG IV il 3 febbraio 1998 (IV/E-l/36.930), per la quale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 99/63 del Consiglio (6), ai denuncianti è stata inviata una lettera di rigetto in data 28 ottobre 1998, benché una decisione definitiva non sia ancora stata adottata.

(214) In conformità della decisione sopra citata, l'applicazione di un sistema «extra di lega» sarebbe illegale soltanto se questo venisse applicato in maniera concordata. L'attuale inchiesta ha dimostrato tuttavia che l'extra di lega non viene applicata in maniera uniforme dall'industria comunitaria: alcune società l'applicano a tutti i propri clienti o soltanto ad alcuni di essi, mentre altri non l'applicano affatto.

(215) Va osservato altresì che dal confronto dei prezzi di vendita dei membri dell'industria comunitaria risultano variazioni dei prezzi per prodotti identici. Infine, anche quando viene applicato, l'extra di lega rappresenta soltanto un'esigua percentuale del prezzo totale del prodotto in questione.

(216) La Commissione conclude pertanto che non è provato che i dati raccolti in merito al pregiudizio siano inattendibili a causa dell'applicazione dell'extra di lega.

3. Consumo comunitario

(217) Per stabilire il consumo apparente di filo di acciaio inossidabile nella Comunità, la Commissione ha utilizzato i dati sul volume delle vendite del prodotto in questione nella Comunità forniti dall'industria comunitaria e da EUROFER. Tali dati sono stati aggiunti alle cifre relative alle importazioni calcolate sulla base dei dati presentati dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato, nonché di dati Eurostat.

(218) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, il consumo apparente di filo di acciaio inossidabile nella Comunità, espresso in tonnellate, è stato pari a 69 212 nel 1994, a 80 539 nel 1995, a 70 489 nel 1996, a 78 576 nel 1997 e a 82 772 durante il periodo dell'inchiesta. L'incremento osservato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta è stato pertanto del 20 %.

4. Cumulo

(219) È stato fatto osservare che le importazioni di filo di acciaio inossidabile provenienti dalla Corea non dovrebbero venire cumulate con quelle provenienti dall'India, visto che non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato obbiettato che il volume delle importazioni del prodotto in questione era trascurabile, e che le condizioni della concorrenza in termini di quote e prezzi di mercato variavano notevolmente tra importazioni coreane e indiane.

(220) Innanzitutto, gli importi delle sovvenzioni compensabili calcolati per entrambi i paesi interessati sono superiori a quelli minimi e anche le importazioni da ciascun paese non sono trascurabili ai sensi degli articoli 10, paragrafo 11, e 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(221) In secondo luogo, i prodotti importati erano simili sotto tutti gli aspetti, intercambiabili e commercializzati nella Comunità nell'ambito di analoghe politiche commerciali e di prezzi. Dall'inchiesta è emerso che anche rispetto ai prodotti fabbricati nella Comunità, i prodotti importati sono simili sotto tutti gli aspetti, intercambiabili e commercializzati nella Comunità alle stesse condizioni.

(222) Visto pertanto che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno procedere provvisoriamente, ai fini dell'analisi del pregiudizio a una valutazione cumulativa delle importazioni originarie della Corea del Sud e di quelle originarie dell'India.

5. Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(223) Le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno avuto il seguente andamento di crescita, in tonnellate: 1 203 nel 1994, 5 016 nel 1995, 7 648 nel 1996, 9 599 nel 1997 e 10 384 durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto nel periodo in questione, l'incremento è stato notevole e costante e ha raggiunto un livello del 763 %.

(224) Le quote di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono aumentate costantemente, passando dall'1,7 % del 1994, al 6,2 % nel 1995, al 10,8 % nel 1996, al 12,2 % nel 1997 e al 12,5 % nel periodo dell'inchiesta.

6. Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni

a) Evoluzione dei prezzi

(225) I prezzi di vendita medi per chilo (in ECU) delle importazioni oggetto di sovvenzioni hanno subito un aumento tra il 1994 e il 1995 (da 2,11 a 2,55), ma da quell'anno in poi sono diminuiti costantemente (2,37 nel 1996, 2,18 nel 1997 e 2,16 nel periodo dell'inchiesta).

b) Sottoquotazioni

Metodologia

(226) In riferimento al periodo dell'inchiesta, sono stati confrontati i prezzi di vendita di modelli corrispondenti, tanto per l'industria comunitaria quanto per i produttori esportatori, fissati a livello franco consegna. I prezzi all'esportazione a livello franco consegna sono stati attenuti aggiungendo ai valori CIF delle esportazioni una percentuale ragionevole comprendente i costi di assicurazione e nolo dalla frontiera comunitaria al cliente finale.

(227) I margini di sottoquotazione nazionali dei paesi esportatori sono stati calcolati in base alla media ponderata dei margini di sottoquotazione accertati per i produttori esportatori che hanno collaborato.

Margini di sottoquotazione

(228) Sono state accertate le seguenti medie ponderate dei margini di sottoquotazione:

- India: 22 % (con valori variabili tra il 13 % e il 36 %)

- Corea: 13 % (con valori variabili tra il 2 % e il 30 %).

7. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

(229) Poiché i produttori non detengono scorte significative, l'andamento relativo alla produzione è analogo a quello del volume delle vendite riportato più avanti. Fino al 1996, la produzione globale del prodotto in questione ha seguito l'evoluzione del mercato, salendo dalle 54 380 t del 1994 alle 59 052 t del 1995 e scendendo poi a 48 196 t nel 1996. Dal 1997 in poi, tali valori sono rimasti piuttosto stabili (54 316 t nel 1997, 55 539 t durante il periodo dell'inchiesta) contro un aumento del volume complessivo del mercato, il che dimostra che l'industria comunitaria non ha beneficiato dell'andamento positivo del mercato.

b) Utilizzazione degli impianti

(230) L'indice di utilizzazione degli impianti, dopo aver raggiunto una punta massima (86 %) nel 1995, è diminuito sensibilmente nel 1996 (65 %). Pur avendo fatto osservare una nuova crescita intorno al periodo dell'inchiesta (75 %), esso non ha più raggiunto i livelli precedenti.

c) Investimento

(231) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, l'investimento è aumentato lievemente, passando da 3,098 MECU nel 1994 a 3,591 MECU nel periodo dell'inchiesta.

d) Occupazione

(232) Per quanto riguarda l'occupazione, la forza lavoro dell'industria comunitaria ha fatto registrare una costante diminuzione (798 nel 1995, 727 nel periodo dell'inchiesta).

e) Volume delle vendite

(233) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria, dopo un calo registrato tra il 1995 e il 1996 (da 46 278 t a 37 997 t), è lievemente aumentato successivamente, raggiungendo 45 766 t nel periodo dell'inchiesta.

f) Quote di mercato

(234) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita notevolmente tra il 1994 e il 1996 (dal 63 % al 53,9 %), facendo successivamente osservare prima un leggero recupero (56,2 % nel 1997) e poi un nuovo calo (55,3 % nel periodo dell'inchiesta).

g) Prezzi

(235) I prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria hanno raggiunto una punta massima nel 1995 (3,71 ECU/Kg) e successivamente sono diminuiti in modo notevole (3,61 nel 1996, 3,19 nel 1997 e 3,19 nel periodo dell'inchiesta). Oltre a questa depressione dei prezzi, l'industria comunitaria ha subito una situazione di prezzi eccessivamente bassi. Di fatti, a causa dell'aumento delle importazioni a basso prezzo, l'industria comunitaria non ha potuto far altro che arrestare la produzione e le vendite di alcuni modelli di prodotti standard, privilegiando alcune nicchie di mercato caratterizzate da prezzi (ma anche da costi di produzione) più elevati e da una meno forte concorrenza diretta delle importazioni originarie dei paesi in questione. Si può pertanto supporre che il calo dei prezzi sarebbe stato ancor più drastico se l'industria comunitaria avesse mantenuto la stessa varietà di prodotti durante tutto il periodo in esame.

h) Redditività

(236) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, la redditività della Comunità è diminuita notevolmente (dal 6,4 % nel 1994 all'1,1 % nel periodo dell'inchiesta). Si può supporre che l'andamento sarebbe stato ancora peggiore se l'industria comunitaria avesse continuato a produrre e a vendere i modelli esposti alla politica dei prezzi estremamente aggressiva dei produttori esportatori dei paesi in questione.

8. Conclusione sul pregiudizio

(237) Fino al 1996, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria hanno seguito l'evoluzione del mercato. A partire da quell'anno, però, l'industria comunitaria non ha più beneficiato dell'andamento positivo del mercato. In effetti, l'industria comunitaria è riuscita a mantenere stabile il suo volume di vendite, a discapito della redditività che, in una situazione di depressione dei prezzi di vendita, è diminuita notevolmente. Inoltre, la sua quota di mercato non ha riguadagnato i livelli precedenti.

(238) Per queste ragioni, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave in termini di perdita di quote di mercato, di depressione dei prezzi e di livelli di prezzi eccessivamente bassi, nonché di forte calo della redditività e di diminuzione dell'occupazione.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(239) L'aumento significativo del volume delle vendite (da 1 203 t a 10 384 t) e delle quote di mercato (dall'1,7 % al 12,5 %) delle importazioni oggetto di sovvenzioni tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, nonché le forti sottoquotazioni riscontrate sono coincisi con il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di perdita della quota di mercato, depressione dei prezzi e calo della redditività.

(240) Nel contesto del generale calo del mercato del 1996, successivo alla forte crescita registrata nel 1995, l'industria comunitaria ha risentito della costante crescita delle importazioni oggetto di sovvenzioni. In effetti, le importazioni originarie dei paesi in questione sono state le uniche che hanno fatto registrare una crescita nel corso di quell'anno.

(241) A partire dal 1997, il positivo andamento del mercato è andato prevalentemente a beneficio delle importazioni oggetto di sovvenzioni. I volumi delle vendite dell'industria comunitaria non hanno seguito l'andamento crescente del mercato e i prezzi di vendita non sono tornati ai loro precedenti livelli. Al contrario, l'industria comunitaria ha dovuto subire una situazione di prezzi eccessivamente bassi e una forte depressione dei prezzi, come dimostrato dalle sottoquotazioni rilevate. Questa situazione si è tradotta in un calo della redditività e nella diminuzione dell'occupazione.

2. Effetti di altri fattori

(242) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate dai paesi interessati avessero inciso sulla situazione dell'industria comunitaria, rivolgendo particolare attenzione al ruolo di altri produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta e delle importazioni da altri paesi terzi.

a) Altri produttori comunitari

(243) Alcune delle parti interessate hanno affermato che altri produttori comunitari, vista la loro notevole quota di mercato, potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A tale proposito, occorre sottolineare che il volume delle vendite di questi altri produttori comunitari è rimasto relativamente stabile tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta e che la loro quota di mercato è diminuita drasticamente a partire dal 1996 (dal 27,2 % al 23,1 % nel periodo dell'inchiesta). In generale, la situazione di questi altri produttori comunitari non è diversa da quella dell'industria comunitaria. Quanto ai prezzi di questi altri produttori comunitari, durante l'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. La questione sollevata va pertanto respinta.

b) Importazioni da paesi terzi

(244) Le stesse parti interessate hanno evidenziato il peso assertivamente avuto da importazioni originarie di altri paesi terzi, in particolare della Svizzera, sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(245) Innanzitutto, per quanto attiene alle importazioni dalla Svizzera, queste sono aumentate del 25 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, ma la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile nell'arco di tutto il periodo in esame (6,6 % nel 1994, 6,9 % nel periodo dell'inchiesta), il che indica quindi che le importazioni svizzere nella Comunità hanno solo seguito l'andamento crescente del mercato. Se si confronta la situazione di queste importazioni con quella delle importazioni oggetto di sovvenzioni tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, si riscontra che in generale le prime si mantengono sensibilmente al di sotto del livello raggiunto dalle seconde tanto in termini di volume quanto di quote di mercato. Quanto ai prezzi, durante l'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. La questione sollevata va pertanto respinta.

(246) In secondo luogo, per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, queste sono di entità trascurabile e anche se le loro quote di mercato hanno lievemente fluttuato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta (dall'1,4 % al 2,2 %), in generale esse si sono mantenute a livelli bassi. Quanto ai prezzi, durante l'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. La questione sollevata va pertanto respinta.

c) Altri elementi

(247) La Commissione ha esaminato altresì se oltre ai fattori summenzionati, altri elementi possano aver contribuito a danneggiare l'industria comunitaria, segnatamente una contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in termini di esportazioni e di produttività.

(248) Per quanto riguarda l'evoluzione della domanda e le variazioni dell'andamento dei consumi, si è già stabilito che tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta il mercato del filo di acciaio inossidabile ha registrato un'espansione. Allo stesso tempo è stato stabilito che l'industria comunitaria non ha beneficiato di questa espansione, mentre i produttori esportatori hanno notevolmente incrementato il volume delle vendite e la quota di mercato.

(249) Per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici e la produttività dell'industria comunitaria, si è stabilito che tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha cercato di mantenere i propri livelli di produzione e di investimenti per non perdere competitività. Inoltre, il livello delle sue esportazioni è rimasto stabile nel periodo considerato e le vendite dell'industria comunitaria si sono dimostrate più redditizie sui mercati delle esportazioni che non sul mercato comunitario.

(250) Si può pertanto concludere che i fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate non hanno sortito effetti tali da rompere il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3. Conclusione sul rapporto di causalità

(251) Alla luce di quanto precede, si conclude a titolo provvisorio che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie di India e Corea hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

(252) Per stabilire l'interesse comunitario, la Commissione ha esaminato due possibili scenari, ossia gli effetti più probabili in presenza e in assenza di misure antisovvenzioni. In tale contesto, è stata rivolta particolare attenzione agli effetti che eventuali dazi compensativi sortirebbero sull'industria comunitaria, sui fornitori della materia prima e sugli utilizzatori del prodotto in questione.

2. Industria comunitaria e altri produttori comunitari

a) Osservazioni generali

(253) L'industria comunitaria si è dimostrata strutturalmente solida, capace di adeguare la propria gamma di prodotti alle condizioni mutevoli della concorrenza sul mercato e di concentrarsi su nicchie di mercato caratterizzate da una minore concorrenza delle importazioni sovvenzionate provenienti dai paesi interessati.

(254) Malgrado questo contesto strutturalmente stabile, non si può escludere che, in assenza di misure contro le importazioni oggetto di sovvenzioni, essa debba ridurre le attività produttive per il prodotto in questione nella Comunità. Si tratta di una conclusione giustificata, se si tiene conto del calo costante di redditività provocato dalle importazioni sovvenzionate. Senza misure, di fatto, l'incidenza negativa sui prezzi delle importazioni sovvenzionate continuerà a vanificare tutti gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per riconquistare un margine soddisfacente di redditività.

b) Occupazione

(255) La situazione dell'industria comunitaria ha continuato a peggiorare costantemente dal 1995. Se questa tendenza dovesse confermarsi, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta ad arrestare la produzione nella Comunità, mettendo in pericolo circa 700 posti di lavoro direttamente collegati al prodotto in questione. L'istituzione di misure consentirebbe invece all'industria di mantenere e sviluppare ulteriormente le proprie attività nella Comunità.

c) Ricerca e sviluppo

(256) Il prodotto in questione richiede investimenti continui nel settore della ricerca e dello sviluppo, essenzialmente per quanto riguarda il processo produttivo, ossia lo sviluppo di tecnologie di fabbricazione che rispettino l'ambiente e consentano un risparmio energetico. In assenza di misure, non è da escludere che l'industria comunitaria dovrà ridurre considerevolmente i propri investimenti in questo settore.

3. Importatori non collegati

(257) Gli importatori non collegati del prodotto in questione nella Comunità hanno collaborato in maniera limitata. Per le società che hanno collaborato, né l'occupazione né investimenti significativi erano direttamente collegati al prodotto in questione.

(258) Ne consegue, a titolo provvisorio, che molto probabilmente eventuali dazi compensativi non incideranno in maniera decisiva sugli importatori non collegati.

4. Fornitori

(259) I seguenti sei fornitori hanno collaborato all'inchiesta e hanno fornito dati verificati dalla Commissione:

- Acciaierie Valbruna s.r.l., Vicenza, Italia

- Acciaierie Bolzano s.r.l., Bolzano, Italia

- Cogne Acciai Speciali, Aosta, Italia

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Svezia

- Roldan SA, Madrid, Spagna

- Ugine Savoie Imphy, Ugine, Francia

Altri due fornitori dell'industria comunitaria, l'Avesta Sheffield Ltd (Sheffield, Regno Unito) e la Krupp Edelstahlprofile (Siegen, Germania), hanno inviato una risposta.

(260) Detti fornitori hanno dichiarato di avere subito le conseguenze tanto della concorrenza diretta delle importazioni di vergella da paesi terzi, notevolmente cresciuta negli ultimi anni, quanto dell'effetto a monte delle importazioni sovvenzionate del prodotto in questione. Infatti, vista la forte concorrenza per il filo di acciaio inossidabile, l'industria comunitaria aveva cercato fornitori più a buon mercato di tale materia prima, rivolgendosi pertanto a paesi terzi, ossia Corea, India e Taiwan, e aveva esercitato una pressione in termini di prezzi sui suoi fornitori per assicurarsi prezzi bassi per la materia prima.

(261) I dazi compensativi sul prodotto in questione aiuterebbero i fornitori comunitari di vergella di acciaio inossidabile a superare la loro crisi economica e a ripristinare la redditività, per poter effettuare gli investimenti necessari.

5. Utilizzatori

(262) Gli utilizzatori sono aziende impegnate nella trasformazione dei fili, i cui prodotti semilavorati vengono poi impiegati in edilizia, nell'industria automobilistica, per elettrodomestici, a scopo medico, ecc. Su 60 questionari inviati, sono pervenute soltanto quattro risposte:

- Bever GmbH, Kirchhunden, Germania

- Tucai SA, Barcellona, Spagna

- Tubiflex, Orbassano, Italia

- Max Rhodius GmbH, Weissenburg, Germania

(263) Questa collaborazione limitata porta a concludere, a titolo provvisorio, che con ogni probabilità eventuali dazi compensativi non inciderebbero in maniera decisiva sull'industria utilizzatrice, perché la materia prima non rappresenta un fattore di costo significativo oppure perché la loro fabbricazione di prodotti derivati connessi con il filo di acciaio inossidabile rappresenta soltanto una piccola percentuale della produzione globale. Inoltre, tenuto conto delle aliquote relativamente basse proposte per i produttori esportatori interessati, del numero elevato di produttori concorrenti stabiliti nella Comunità, e dell'esistenza di importazioni da altri paesi terzi, si ritiene improbabile che le misure comportino un aumento significativo del prezzo del filo di acciaio inossidabile nella Comunità.

6. Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

(264) Per quanto riguarda le conseguenze di eventuali dazi compensativi sugli scambi, va sottolineato che sebbene l'industria comunitaria esporti il prodotto in questione verso altri paesi terzi, tali paesi non comprendono i paesi interessati, anche a causa degli elevati dazi all'importazione da essi applicati al filo di acciaio inossidabile. A causa inoltre dell'attuale situazione internazionale, il mercato comunitario è uno dei pochi mercati aperti ancora caratterizzati da una forte domanda di acciaio.

(265) Per quanto riguarda le ripercussioni di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno obbiettato che i dazi provocherebbero la scomparsa dei produttori esportatori interessati dal mercato comunitario - indebolendo così notevolmente la concorrenza -, nonché un aumento dei prezzi del filo di acciaio inossidabile.

(266) Tenuto conto della suddetta posizione sul mercato dei produttori esportatori, dei dazi relativamente bassi proposti, dell'elevato numero di produttori nella Comunità, nonché della trasparenza del mercato, si può concludere che sul mercato comunitario continua ad essere presente un elevato numero di forti concorrenti dei produttori comunitari. Gli utilizzatori continueranno pertanto a poter scegliere tra vari fornitori del prodotto in questione.

(267) Infine, alcune parti interessate hanno dichiarato che non sarebbe nell'interesse della Comunità imporre misure che tengano conto, nel calcolo dell'extra di lega, delle pratiche suddette. A tale riguardo, si rinvia ai commenti di cui ai precedenti punti 209 e seguenti.

7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(268) Alla luce di quanto precede, si ritiene in via provvisoria che non vi siano ragioni sufficienti per non istituire dazi compensativi.

G. DAZIO PROVVISORIO

(269) Sulla base delle conclusioni relative alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene necessario adottare misure compensative provvisorie.

(270) Per stabilire il livello di dette misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(271) A tal fine, la Commissione ha ritenuto che i prezzi delle importazioni sovvenzionate dovessero essere portati a un livello non pregiudizievole. Per stabilire il necessario aumento dei prezzi ci si è basati sul confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per determinare la sottoquotazione (cfr. punto 226 e seguenti) e il prezzo non pregiudizievole di vari prodotti di riferimento o modelli dell'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sottraendo dal prezzo di vendita dell'industria comunitaria la media dei suoi effettivi margini di utile e aggiungendo un margine di profitto del 5 %. Tale margine di profitto corrisponde a quanto considerato minimo indispensabile in casi precedenti per questo tipo di industria. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

(272) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Ai produttori che hanno collaborato si applicano pertanto le seguenti aliquote del dazio:

a) India

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Corea

>SPAZIO PER TABELLA>

(273) Per evitare di ricompensare la mancata collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato quale somma dell'aliquota più elevata fissata per singolo programma di sovvenzioni per le società che hanno collaborato, ossia 48,9 % per i produttori indiani e 6 % per quelli coreani, dato che entrambe le aliquote sono inferiori al più elevato margine di pregiudizio stabilito per un esportatore che ha collaborato nei rispettivi paesi.

H. DISPOSIZIONE FINALE

(274) Ai fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, avente un diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC 7223 00 19.90), originario dell'India e della Corea.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(2) GU C 199 del 25. 6. 1998, pag. 5.

(3) GU C 199 del 25. 6. 1998, pag. 7.

(4) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) Decisione 98/247/CECA della Commissione (GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 55)

(6) GU 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.