31999R0589

Regolamento (CE) n. 589/1999 della Commissione del 18 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2693/98 che concede, per la campagna 1998/99, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 19/03/1999 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 589/1999 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2693/98 che concede, per la campagna 1998/99, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, e l'articolo 83,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2693/98 della Commissione (3), i produttori possono commercializzare i mosti di uva e i mosti concentrati di uva destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva; che nel corso di tali operazioni possono verificarsi perdite dovute al travaso e/o al pompaggio; che occorre tenere conto di tale circostanza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2693/98 è aggiunto il seguente comma: «L'utilizzazione ai fini previsti dei prodotti di cui al paragrafo 1 è considerata totale qualora riguardi almeno il 97 % dei quantitativi oggetto dei contratti di magazzinaggio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

(3) GU L 338 del 15. 12. 1998, pag. 8.