31999R0574

Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio del 12 marzo 1999 che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1999 pag. 0002 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 574/1999 DEL CONSIGLIO del 12 marzo 1999 che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 100 C,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che l'articolo 100 C del trattato stabilisce che il Consiglio determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

(2) considerando che la compilazione dell'elenco comune contenuto nell'allegato del presente regolamento è un passo importante verso l'armonizzazione delle politiche in materia di visti; che l'articolo 7 A, secondo comma del trattato prevede in particolare che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata, tra l'altro, la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che gli altri elementi dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti, compresi i requisiti per il rilascio, sono stabiliti in ambito appropriato;

(3) considerando che nel compilare tale elenco comune occorre tener conto soprattutto dei rischi in materia di sicurezza e di immigrazione clandestina; che occorre inoltre tener conto delle relazioni internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

(4) considerando che il principio secondo cui uno Stato membro non può esigere alcun visto da una persona che intende varcare le sue frontiere esterne, qualora essa sia in possesso di un visto rilasciato da un altro Stato membro che soddisfa i requisiti armonizzati per il rilascio dei visti ed è valido in tutta la Comunità, o qualora essa sia in possesso di un documento appropriato rilasciato da uno Stato membro, dovrebbe essere stabilito in ambito appropriato.

(5) considerando che il presente regolamento non dovrebbe vietare agli Stati membri di decidere le modalità secondo cui i cittadini di paesi terzi che risiedono regolarmente nel loro territorio possono ritornarvi dopo essersi assentati dal territorio degli Stati membri dell'Unione durante il periodo di validità del loro documento di soggiorno;

(6) considerando che per tener conto dei casi particolari che giustificano una deroga al principio dell'obbligo del visto, gli Stati membri possono esimere da tale obbligo determinate categorie di persone, in conformità del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti;

(7) considerando che, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi, alle persone che hanno lo status di rifugiato e alle persone in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio rilasciato da un'entità o da un'autorità territoriale non riconosciuta come Stato da tutti gli Stati membri, gli Stati membri possono decidere in merito all'obbligo del visto per queste categorie di persone qualora detta entità o autorità territoriale non figuri su tale elenco comune;

(8) considerando che l'aggiunta di nuove entità a questo elenco deve tener conto delle implicazioni diplomatiche e degli orientamenti presi dall'Unione europea in materia; che in ogni caso l'inserimento di un paese terzo in tale elenco comune lascia del tutto impregiudicato il suo status internazionale;

(9) considerando che la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri deve effettuarsi gradualmente; che gli Stati membri si sforzano costantemente di armonizzare le loro politiche in materia di visti nei confronti dei paesi terzi che non figurano in tale elenco comune; che le presenti disposizioni non devono pregiudicare la realizzazione della libera circolazione delle persone, prevista dall'articolo 7 A del trattato; che durante il primo semestre del 2001 la Commissione dovrebbe stendere una relazione sul grado di armonizzazione raggiunto;

(10) considerando che, per garantire che il sistema sia gestito in modo trasparente e che le persone interessate siano informate, i provvedimenti adottati dai singoli Stati membri nel contesto del presente regolamento dovrebbero essere comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione; che, per gli stessi motivi, dette informazioni devono altresì essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune allegato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. I cittadini di paesi che facevano parte di paesi che figurano nell'elenco comune sono soggetti al disposto del paragrafo 1 finché il Consiglio non decida diversamente secondo la procedura prevista alla pertinente disposizione del trattato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri decidono se i cittadini di paesi terzi che non figurano nell'elenco comune siano soggetti all'obbligo del visto.

2. Gli Stati membri decidono se gli apolidi e le persone che hanno lo status di rifugiati siano soggetti all'obbligo del visto.

3. Gli Stati membri decidono se le persone in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio rilasciato da un'entità o da un'autorità territoriale, che non è riconosciuta come Stato da tutti gli Stati membri, siano soggette all'obbligo del visto qualora detta entità o autorità territoriale non figuri nell'elenco comune.

4. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni nuovo provvedimento successivamente adottato conformemente al paragrafo 1 è analogamente notificato entro cinque giorni lavorativi.

I provvedimenti comunicati conformemente al presente paragrafo e il relativo aggiornamento sono pubblicati, a titolo informativo, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Durante il primo semestre del 2001 la Commissione procede alla stesura di una relazione sullo stato di armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di visti nei confronti dei paesi terzi che non figurano nell'elenco comune e, se del caso, presenta al Consiglio proposte relative agli ulteriori provvedimenti necessari per conseguire l'obiettivo di armonizzazione previsto dal trattato.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può prevedere deroghe all'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Ciò vale soprattutto per gli equipaggi civili di aerei e navi, gli equipaggi e gli accompagnatori nei voti di soccorso o di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi e incidenti, nonché per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:

- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;

- il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito nella zona internazionale degli aeroporti e i trasferimenti tra aeroporti di uno Stato membro.

Articolo 6

Il presente regolamento non pregiudica un'ulteriore armonizzazione tra Stati membri, che vada oltre l'elenco comune, per quanto riguarda la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. SCHILY

(1) GU C 11 del 15. 1. 1994, pag. 15.

(2) GU C 128 del 9. 5. 1994, pag. 350 e parere reso il 10 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

ELENCO COMUNE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. STATI

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

Bahrein

Bangladesh

Benin

Bhutan

Bielorussia

Birmania/Myanmar

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cina (*)

Comore

Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

Egitto

Emirati arabi uniti

Eritrea

Etiopia

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Gibuti

Giordania

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iraq

Iran

Kazakstan

Kirghizistan

Kuwait

Laos

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Maldive

Mali

Marocco

Mauritania

Mauritius

Moldova

Mongolia

Mozambico

Nepal

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Papua Nuova Guinea

Perù

Qatar

Repubblica Centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Repubblica Dominicana

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

Romania

Ruanda

Russia

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Tagikistan

Tanzania

Thailandia

Togo

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Yemen

Zambia

II. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI

Taiwan

(*) Per quanto riguarda la Cina, non sono compresi i titolari di passaporti rilasciati dall'«Hong Kong Special Administrative Region». È applicabile l'articolo 2: gli Stati membri possono decidere se mantenere o riesaminare i loro requisiti in materia di visti nei confronti di tali persone.