31999R0547

Regolamento (CE) n. 547/1999 della Commissione del 12 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2802/95 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 13/03/1999 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 547/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2802/95 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganala comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclaura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che il regolamento (CE) n. 2802/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3), ha classificato un prodotto, nella colonna 1 dell'allegato, come bevanda, senza tenere conto ai fini della classificazione del prodotto, delle sue funzioni terapeutiche e profilattiche specifiche per il trattamento dell'anemia ferropriva e che occorre, pertanto, modificare la classificazione di tale prodotto che deve esere considerato come un medicamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La classificazione del prodotto descritto nella colonna 1 della tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2802/95 è sostituita dalla classificazione di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU L 292 del 30. 10. 1998, pag. 1.

(3) GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

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