Regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione del 4 marzo 1999 che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 05/03/1999 pag. 0008 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 481/1999 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1999 che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (4), in particolare l'articolo 46, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (5), in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (6), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/95 (8), in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità (9), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (10), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (11), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1402/97 (13), il regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2404/96 (15), il regolamento (CEE) n. 3601/92 della Commissione (16), modificato dal regolamento (CEE) n. 2507/94 (17), il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/1999 (19), il regolamento (CE) n. 3582/93 della Commissione (20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/97 (21), e il regolamento (CE) n. 803/98 della Commissione (22), relativi alla promozione, rispettivamente, del succo d'uva, delle mele, degli agrumi, delle olive da tavola, delle carni bovine di qualità, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prevedono modalità differenti, a seconda del settore, in materia di durata dei programmi e di gestione finanziaria dei contratti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di pagamento; considerando che, ai fini di una buona festione finanziaria, occorre armonizzare le differenti modalità relative all'esecuzione dei contratti di promozione, in particolare in materia di durata dei contratti; considerando che le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e i competenti organismi nazionali sulla base di contratti tipo forniti dalla Commissione; considerando che, per garantire la corretta esecuzione del contratto, è necessario che il contraente costituisca una cauzione a favore dell'organismo competente pari al 15 % del contributo comunitario; che, allo stesso fine, dev'essere costituita una garanzia in caso di richiesta di un anticipo; considerando che, in materia di esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (23), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (24), occorre distinguere per le sue peculiarità, il settore delle carni bovine di qualità dagli altri settori oggetto della promozione; considerando che, per esigenze di gestione finanziaria, è indispensabile fissare sanzioni da comminare in caso di mancata presentazione o mancato rispetto del termine di presentazione delle domande di pagamento intermedie trimestrali o di ritardo nei pagamenti da parte degli Stati membri; considerando che esiste il rischio che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun saldo da pagare; che, per evitare tale rischio e ai fini di una buona gestione finanziaria, si deve stabilire che l'anticipo e i successivi pagamenti intermedi non possano superare il 75 % del contributo comunitario; che, per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire all'organismo competente entro un dato termine; considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento; che, ai fini di una buona gestione finanziaria, occorre che gli Stati membri collaborino tra loro qualora le azioni siano realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il competente organismo contraente; considerando che, per motivi di buona gestione finanziaria e al fine di assicurare il massimo successo alle azioni realizzate, è necessario predisporre una valutazione indipendente di tali azioni complementare alla valutazione interna effettuata dal contraente; che occorre altresì precisare le modalità di esecuzione e di finanziamento della suddetta valutazione esterna; considerando che, nel caso in cui il bilancio complessivo del programma da valutare sia relativamente esiguo e il costo della valutazione risulti sproporzionato rispetto a tale bilancio occorre prevedere, a titolo eccezionale, la possibilità di esonerare dall'obbligo della valutazione esterna; considerando che, qualora in uno stesso Stato membro vengano attuati più programmi, può essere economicamente opportuno affidarne la valutazione ad un solo organismo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i vini, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per i prodotti ortofrutticoli, per le carni bovine, per le piante vive e i prodotti della floricoltura e per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità generali relative alla gestione indiretta dei programmi di promozione nei settori seguenti: - succo d'uva, - latte e prodotti lattiero-caseari, - mele e agrumi, - carni bovine di qualità, - piante vive e prodotti della floricoltura, - olio d'oliva e olive da tavola, sempreché rientrino in questo tipo di gestione. Articolo 2 1. Nel quadro della procedura di selezione dei programmi gli interessati sono informati dall'organismo competente dell'esito delle loro domande - non appena la decisione della Commissione che approva i programmi di promozione è notificata allo Stato membro o, - per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, non appena fissato l'elenco definitivo delle azioni approvate dallo Stato membro interessato. 2. Gli organismi competenti concludono i contratti con le persone selezionate entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione o, per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, dalla fissazione dell'elenco definitivo delle azioni approvate dallo Stato membro interessato. Dopo la scadenza di tale termine nessun contratto può essere concluso senza l'autorizzazione preliminare della Commissione. Gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione. Tali contratti comprendono le condizioni pertinenti che si presumono conosciute e accettate da entrambi i contraenti. Salvo in caso di proroga autorizzata dalla Commissione, le azioni previsti dal contratto sono realizzate entro un termine massimo di 12 mesi dalla data in cui le due parti avranno firmato il contratto. L'eventuale proroga, che non potrà superare i tre mesi, deve formare oggetto di una domanda debitamente motivata inviata dal contraente all'organismo competente prima dello scadere del termine. 3. Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Essa è costituita secondo le condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al paragrafo 1, a condizione che detta autorità si impegni: - a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e - ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti. La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire all'organismo competente prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma. La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 4 del presente regolamento per il pagamento del saldo. 4. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione si intende l'esecuzione delle misure indicate nel contratto. Tuttavia, nel settore delle carni bovine di qualità, sono previste altre due esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato: a) la realizzazione delle misure previste dal protocollo di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1318/93; b) eventualmente, l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento interno dell'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento succitato in caso di mancato rispetto del capitolato d'oneri da parte dei suoi membri, e in particolare la perdita del diritto di fruire dell'azione di promozione. 5. L'organismo competente trasmette immediatamente una copia del contratto e la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione alla Commissione. Qualora nel contratto siano previste azioni da realizzare in un altro Stato membro, l'organismo competente contraente informa della firma del contratto le autorità di tale Stato membro. Articolo 3 1. Entro 30 giorni dalla firma del contratto il contraente può presentare all'organismo competente una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione di cui al paragrafo 3. Scaduto tale termine, l'anticipo non può più essere richiesto. L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario. 2. L'organismo competente deve provvedere al pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ritardo si applicano le norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 296/96 della Commissione (25). 3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore dell'organismo competente pari al 110 % dell'anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al precedente paragrafo, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto anticipato non sia stato stabilito. Articolo 4 1. Le domande di pagamento intermedie sono presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui scade ogni periodo di 90 giorni di calendario calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Le domande riguardano le spese effettivamente sostenute nel periodo di cui trattasi e sono accompagnate dai documenti giustificativi pertinenti e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto. Qualora nel trimestre in questione non sia stata realizzata alcuna spesa, tale informazione è trasmessa entro gli stessi termini previsti per le domande di pagamento intermedie. Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva delle domande di pagamento intermedie e della relativa documentazione comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo. Tali pagamenti e l'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non possono superare complessivamente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario. Non appena è stato raggiunto tale livello, non viene più presentata alcuna domanda. 2. La domanda di pagamento del saldo (almeno 25 %) è presentata entro quattro mesi dalla data della conclusione delle azioni previsti dal contratto. Per essere accettata essa deve essere corredata: a) di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese; b) di un riepilogo delle azioni realizzate (rapporto di attività); c) di una relazione di valutazione interna, preparata dal contraente, dei risultati ottenuti accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto. Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo. 3. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 2. Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 2, paragrafo 4. 4. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all'importo anticipato sia stato definitivamente accertato. 5. L'organismo competente esegue i versamenti previsti ai paragrafi precedenti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento mediante notifica al contraente creditore che la domanda non è accettabile, in quanto il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive o ancora l'organismo competente ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine continua a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, che devono essere trasmesse entro un termine di 30 giorni. Salvo casi di forza maggiore, il ritardo nei versamenti suddetti comporta una riduzione del rimborso allo Stato membro conformemente alle norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 296/96. 6. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell'organismo competente. 7. L'organismo competente trasmette alla Commissione entro i 30 giorni dal loro ricevimento: - le relazioni trimestrali di esecuzione del contratto, - il riepilogo delle azioni realizzate, - la relazione di valutazione interna. 8. Dopo il pagamento del saldo, l'organismo competente invia alla Commissione un bilancio finanziario delle spese effettuate nell'ambito del contratto. Esso attesta inoltre che, sulla base dei controlli eseguiti, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto. 9. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono dedotte dalle spese dichiarate al FEAOG-garanzia. Articolo 5 1. Gli organismi competenti prendono i provvedimenti necessari per verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente e presso i suoi eventuali compartecipanti e subappaltatori, quanto segue: a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti; b) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (26), essi informano al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, quando il contraente realizza azioni in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il competente organismo contraente, l'organismo competente dello Stato membro interessato, informato con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, fornisce a quest'ultimo tutta la collaborazione necessaria per verifiche e controlli. 3. Ai fini del controllo delle azioni realizzate nei paesi terzi, l'organismo competente dello Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione. 4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A tal fine gli organismi competenti degli Stati membri informano tempestivamente la Commissione delle verifiche e dei controlli previsti ai paragrafi 2 e 3. Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari. Articolo 6 1. Per la redazione del parere motivato su ciascun programma presentato o, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, per la compilazione dell'elenco provvisorio delle azioni prescelte, l'organismo competente dello Stato membro interessato effettua un'analisi ex ante della conformità delle azioni approvate agli obiettivi generali e specifici fissati nel programma di cui trattasi, conformemente alla normativa in vigore nel settore considerato. 2. L'organismo competente organizza, nel rispetto delle norme comunitarie e secondo le modalità più opportune, una gara tra organismi indipendenti per la realizzazione di una valutazione esterna. La scelta dell'organismo di valutazione dev'essere approvata dalla Commissione. Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura tale valutazione viene effettuata nell'ultimo anno di esecuzione del programma. La valutazione esterna deve comprendere i seguenti aspetti: - il controllo delle azioni programmate sulla base di un campionamento significativo; - la valutazione ex post dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati; - la stima dell'efficacia delle principali azioni del programma sulla base di indicatori di rendimento (costo, risultati e impatto). Lo studio di valutazione, redatto entro quattro mesi dalla data di completamento delle azioni, viene comunicato al più presto alla Commissione. Qualora il bilancio complessivo del programma da valutare sia inferiore a 100 000 euro la Commissione può autorizzare, in via eccezionale e su richiesta motivata dell'organismo competente, che non venga realizzato lo studio di valutazione di tale programma. 3. Qualora in uno Stato membro vengano attuati più programmi, la valutazione esterna di ciascuna di questi programmi può essere affidata ad un solo organismo. I costi di tale valutazione vengono ripartiti tra i vari programmi, proporzionalmente ai loro bilanci rispettivi. 4. Per il finanziamento della valutazione valgono le medesime condizioni applicate all'insieme delle azioni programmate. 5. Fatto salvo il paragrafo 2, ultimo comma, qualora la valutazione esterna non venga effettuata o risulti incompleta, la Commissione ne tiene conto al momento dell'esame dei programmi successivi, indipendentemente dalle eventuali conseguenze finanziarie per l'organismo di valutazione. Articolo 7 Il tasso di cambio agricolo applicabile è fissato in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2799/98 della Commissione (27). Articolo 8 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. 2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria. Articolo 9 Son abrogate le disposizioni seguenti: - articolo 2, paragrafo 3, ultima frase e paragrafi 3 bis e 4, articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino, seconda frase, articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3461/85; - articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3582/93; - articolo 1, paragrafo 3, articoli 7, 8, 8 bis, 9, 9 bis e 10 del regolamento (CEE) n. 2282/90; - articolo 1, paragrafo 3, articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3601/92; - articolo 2, paragrafo 1, articoli 6 e 7, articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1318/93; - articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 803/98. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999. Esso è applicabile ai contratti conclusi a decorrere da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32. (3) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (4) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8. (5) GU L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53. (6) GU L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65. (7) GU L 145 del 27. 5. 1992, pag. 1. (8) GU L 123 del 3. 6. 1995, pag. 4. (9) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57. (10) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67. (11) GU L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7. (12) GU L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (13) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 1. (14) GU L 205 del 3. 8. 1990, pag. 8. (15) GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 27. (16) GU L 366 del 15. 12. 1992, pag. 17. (17) GU L 267 del 18. 10. 1994, pag. 3. (18) GU L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83. (19) GU L 44 del 18. 2. 1999, pag. 10. (20) GU L 326 del 28. 12. 1993, pag. 23. (21) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 51. (22) GU L 115 del 17. 4. 1998, pag. 5. (23) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (24) GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4. (25) GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5. (26) GU L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11. (27) GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.