31999R0308

Regolamento (CE) n. 308/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 12/02/1999 pag. 0006 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 308/1999 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CE) n. 850/98 (4) contiene vari errori, omissioni e imprecisioni redazionali;

considerando che in seguito ad una ridefinizione dei limiti di pesca da parte del Regno Unito nessuna parte della sottozona CIEM XII a nord di 56° latitudine nord ricade sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri; che non occorre pertanto fare più riferimento a questa zona;

considerando che il metodo secondo cui deve essere misurata la taglia della grancevola non è ritenuto funzionale e deve quindi essere riveduto;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto iii), terzo trattino, i termini «quantitativi di passera e sogliola» sono sostituiti dai termini «quantitativi di passera e/o sogliola».

2) All'articolo 30, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) la divisione CIEM Vb e la sottozona CIEM VI a nord di 56° latitudine nord.»

3) Nell'allegato I:

a) La nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:

«(1) Nel Mare del Nord dal 1° marzo al 31 ottobre e per tutto l'anno nelle altre parti delle regioni 1 e 2, tranne nello Skagerrak e nel Kattegat.»

b) La nota in calce (6) è sostituita dalla seguente:

«(6) Nel corso del primo anno dalla data di applicazione del presente regolamento una percentuale minima di specie bersaglio del 50 % è pertinente per quanto riguarda le catture effettuate nella regione 2 ad eccezione del Mare del Nord, della divisione CIEM Vb e della sottozona VI a nord di 56° latitudine nord.»

4) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

5) Nell'allegato IX, la riga «70-79 + ≥ 70» è sostituita da «60-69 + ≥ 70».

6) Nell'allegato XII, ogni riferimento a «Sgombro (Scomber scombrus)» è sostituito da «Sgombro (Scomber spp.)» e ogni riferimento a «Suro (Trachurus trachurus)» è sostituito da «Suro (Trachurus spp.)».

7) Nell'allegato XIII, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. a) La taglia della grancevola è misurata, come indicato nell'illustrazione 4A, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dalla punta anteriore tra i rostri fino alla punta posteriore del carapace stesso.

b) La taglia del granchio di mare è misurata, come indicato nell'illustrazione 4B, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.»

8) L'illustrazione 4A è sostituita dall'illustrazione dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LAFONTAINE

(1) GU C 337 del 5. 11. 1998, pag. 8.

(2) Parere espresso il 13 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 2 dicembre 1998.

(4) GU L 125 del 27. 4. 1998, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

ATTREZZI DA TRAINO - Skagerrak e Kattegat

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO II

«Figura 4A»

>RIFERIMENTO A UN FILM>