31999R0294

Regolamento (CE) n. 294/1999 della Commissione del 9 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2334/98 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 e al regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore delle carni di pollame

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 10/02/1999 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 294/1999 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2334/98 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 e al regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 2334/98 della Commissione (3) istituisce misure speciali di regolarizzazione per talune operazioni di esportazione in seguito ai problemi incontrati sul mercato russo dalla seconda metà del mese di agosto 1998;

considerando che le difficoltà incontrate sul mercato russo perdurano e che la situazione creatasi ha gravemente compromesso le possibilità di esportazione degli operatori verso tale destinazione; che occorre quindi limitare queste conseguenze pregiudizievoli con l'adozione di misure speciali che consentano di annullare i titoli di esportazione e alcune procedure doganali già avviate, nonché prorogare alcuni termini;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e le carni di pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2334/98 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. A richiesta del titolare, presentata anteriormente al 1° marzo 1999, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (*) e richiesti anteriormente al 29 agosto 1998, esclusi quelli la cui validità è scaduta il 1° agosto 1998, sono annullati e la cauzione è svincolata.

2. A richiesta dell'operatore, per i prodotti per i quali al più tardi il 29 agosto 1998 sono state espletate le formalità doganali di esportazione ma che non hanno ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che sono stati sottoposti a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'operatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le diverse cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate.

(*) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 25.»

2) All'articolo 4 la durata di «150 giorni» è sostituita da «210 giorni».

3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri comunicano ogni giovedì i quantitativi dei prodotti che, nella settimana precedente, sono stati oggetto delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, precisando la data di rilascio dei titoli e la categoria interessata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(3) GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 15.