31999R0192

Regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999 che estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 3433/91 alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan o originari di Taiwan, e che chiude il procedimento rispetto alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Hong Kong e da Macao

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 29/01/1999 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 192/1999 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1999 che estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 3433/91 alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan o originari di Taiwan, e che chiude il procedimento rispetto alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Hong Kong e da Macao

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3433/91 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominati «accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere») originari della Repubblica popolare cinese. Tale dazio è stato basato sul margine di dumping constatato.

(2) Nel novembre 1993 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di queste misure ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (3), presentata dalla federazione europea dei produttori di accendini (EFLM) la quale asseriva che vi era stato un aumento del margine di dumping e, quindi, del pregiudizio. La conseguente inchiesta ha evidenziato l'esistenza di un margine di dumping dell'80,3 % ed ha determinato l'istituzione, tramite il regolamento (CE) n. 1006/95 (4), di un dazio antidumping specifico sulle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese di 0,065 ecu per accendino (in seguito denominato «le misure in vigore»).

2. Richiesta di apertura di un'inchiesta sull'elusione

(3) Il 24 marzo 1998 la EFLM ha presentato una domanda concernente l'elusione delle misure in vigore (in seguito denominata «la domanda»). Secondo tale domanda, il dazio antidumping sarebbe assertivamente eluso attraverso la modifica della configurazione degli scambi tra la Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan, da un lato, e la Comunità, dall'altro, risultante dalle seguenti pratiche per le quali non vi è una giustificazione economica sufficiente all'infuori dell'istituzione del dazio:

- importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere, originari della Repubblica popolare cinese, trasbordati rispettivamente via Hong Kong, Macao e Taiwan;

- importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese i quali, dopo leggere modifiche, sono dichiarati come accendini ricaricabili e/o con possibilità di sostituzione della pietra focaia sebbene, in pratica, ciò non corrisponda al vero.

(4) Inoltre, è stato chiesto di rendere queste importazioni soggette a registrazione da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «il regolamento di base») e, se giustificato, estendere a queste importazioni il dazio antidumping di cui sopra.

(5) La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti, in base ai requisiti dell'articolo 13 del regolamento di base, per avviare un'inchiesta sulla presunta esclusione delle misure esistenti. Pertanto, con il regolamento (CE) n. 971/98 (5) la Commissione ha avviato un'inchiesta.

B. INCHIESTA

(6) La Commissione ha informato i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong, di Macao e di Taiwan dell'apertura dell'inchiesta. Sono stati inviati questionari agli importatori ed agli esportatori comunitari menzionati nella richiesta, come pure agli esportatori noti dall'inchiesta precedente e ad altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine fissato. Sono state ricevute risposte ai questionari da un produttore di Macao e dal suo esportatore collegato, un gruppo di importazione avente società di acquisto collegate stabilite in Estremo Oriente, da dove effettuano anche esportazioni, e da tre importatori non collegati.

(7) La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttore

- Fábrica de Isqueiro Macau Lda (FDI) - Macao.

Esportatori collegati

- Gladstrong Investments Limited - Hong Kong (collegata alla FDI);

- Pollyflame Concept (HK) Ltd - Hong Kong (società di acquisto della Polly Concept Group Europe).

Importatori

- Heinz Tröber GmbH & Co - Germania.

(8) Il periodo di inchiesta ha coperto dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1998.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. REPUBBLICA POPOLARE CINESE

1.1. La pratica in questione

(9) Nella richiesta si adduceva che i produttori cinesi di accendini tascabili a pietra focaia avevano aggiunto una valvola per la ricarica ai normali accendini a pietra focaia a perdere, onde poterli classificare, ai fini doganali, come accendini a pietra focaia ricaricabili e, quindi, attribuirli ad un diverso codice NC non soggetto alle misure in vigore. È stato inoltre asserito che tali accendini (in seguito denominati «accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere») non sono, in realtà, venduti o utilizzati come ricaricabili.

1.2. Prodotto simile

(10) Gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Cina erano in tutto identici rispetto agli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere oggetto dell'inchiesta precedente, fatta eccezione per l'aggiunta di una valvola di ricarica rivelatasi essere una modifica ininfluente per un accendino che all'atto pratico è stato percepito e trattato dai consumatori come un prodotto a perdere (vedi i punti 16-21). Di conseguenza, si è stabilito che questi accendini erano simili agli accendini soggetti alle misure in vigore.

1.3. Modifica della configurazione degli scambi

(11) La Commissione non ha ricevuto informazioni dai produttori o dagli esportatori di accendini della Repubblica popolare cinese. Tuttavia, sono state ottenute informazioni da un importatore che ha collaborato, il quale aveva acquistato accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere durante il periodo di inchiesta e da una società di Hong Kong collegata al produttore di Macao che aveva collaborato, che li aveva esportati nella Comunità. Congiuntamente, essi rappresentavano il 15 % di tutte le importazioni di accendini a pietra focaia ricaricabili effettuate dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità durante il periodo di inchiesta. Tenuto conto del basso grado di collaborazione, la modifica del modello delle transazioni commerciali è stata esaminata con riferimento ai dati Eurostat.

(12) In base ai dati Eurostat, nel 1997 le importazioni dalla Cina alla Comunità di accendini a pietra focaia ricaricabili sono aumentate sensibilmente passando da 22,8 milioni di pezzi nel 1994 a 144 milioni nel 1997. Nello stesso periodo, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese di accendini non ricaricabili a perdere sono diminuite da 133,5 milioni di pezzi nel 1994 a 6,8 milioni nel 1997.

(13) Parte delle importazioni di accendini a pietra focaia ricaricabili consiste di accendini ricaricabili chiaramente riutilizzabili. Tuttavia, la sensibile diminuzione del prezzo medio unitario da 0,37 ecu nel 1993 a 0,19 ecu nel 1994 ed a 0,10 ecu nel 1997 è una chiara indicazione del fatto che gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere ricaricabili rappresentano la maggior parte delle importazioni a partire dal 1994. Inoltre, tale prezzo medio del 1997 è addirittura inferiore al prezzo medio unitario degli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Cina nel corso dello stesso anno.

(14) Tale evoluzione delle quantità e dei prezzi ha coinciso con l'inizio dell'inchiesta di riesame sugli accendini cinesi a pietra focaia non ricaricabili a perdere, alla fine del 1993 (6), e con l'istituzione di un dazio antidumping maggiorato nel 1995.

1.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(15) La Commissione ha esaminato se l'aggiunta di una valvola al semplice accendino a pietra focaia a perdere avesse giustificazioni sufficienti diverse dall'elusione del dazio antidumping in vigore. Nell'esaminare tale aspetto essa ha preso in considerazione i seguenti elementi di prova:

(16) Tra il 1994 e il 1997 si è verificata una notevole variazione della struttura generale delle importazioni nella Comunità di accendini a pietra focaia ricaricabili e non ricaricabili. Mentre nel 1994 le importazioni di accendini cinesi a pietra focaia ricaricabili costituivano solamente il 7,6 % delle importazioni totali di accendini a pietra focaia, nel 1997 tale quota era salita al 44,2 %. Durante lo stesso periodo, le importazioni di accendini a pietra focaia a perdere, non ricaricabili, dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite dal 45,0 % al 2,1 % delle importazioni complessive di accendini a pietra focaia. Una siffatta sostituzione di accendini a pietra focaia ricaricabili al posto degli accendini a pietra focaia non ricaricabili non si è verificata in alcun altro caso di importazioni nella Comunità da paesi terzi.

(17) Tra il 1994 ed il 1997 le importazioni complessive di accendini a pietra focaia nella Comunità sono rimaste relativamente stabili nonostante il notevole aumento, in proporzione, delle importazioni di accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere registrate nello stesso periodo. In base ad osservazioni trasmesse dalle parti interessate, il consumo comunitario totale di accendini a pietra focaia (sia ricaricabili che non ricaricabili) sembra essere rimasto relativamente stabile durante tale periodo. Molto probabilmente, se gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere venissero effettivamente ricaricati, il consumo totale di accendini a pietra focaia sarebbe diminuito.

(18) In base a campioni forniti alla Commissione dalle parti che hanno collaborato, le pietre focaie degli accendini a perdere ricaricabili non sono più lunghe delle pietre focaie degli accendini non ricaricabili a perdere. Pertanto, la pietra focaia dovrebbe, di norma, essere sostituita qualora l'accendino venisse ricaricato. Tuttavia, la Commissione ha notato che, da un lato, le pietre focaie non erano facilmente disponibili in tutte le regioni della Comunità e che, dall'altro, non era in genere pratico, e spesso non era possibile, per un consumatore ordinario sostituire la pietra focaia.

(19) A prescindere dalle riserve di cui sopra, per il consumatore comunitario medio il risparmio massimo teoricamente ottenibile ricaricando gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere (tenendo conto del costo dei contenitori del gas) sarebbe trascurabile (circa 2 ecu all'anno). In tali circostanze, è improbabile che il consumatore comunitario sia invogliato ad effettuare la scomoda operazione di sostituire la pietra focaia e ricaricare l'accendino.

(20) I risultati delle prove eseguite da un'autorità doganale ed i pareri espressi da diversi parti interessate hanno indicato che gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere potrebbero non essere sempre ricaricabili e spesso non funzionano correttamente neanche per la durata di una singola carica di gas. Inoltre, spesso non sono accompagnati dalle istruzioni per la ricarica e dalle avvertenze previste dalla norma internazionale sulla sicurezza degli accendini, ISO 9994.

(21) Elementi commerciali caratteristici quali l'imballaggio, i fogli illustrativi e la pubblicità non distinguono, di norma, tra accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere e accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere, ed i loro canali di distribuzione sono identici.

(22) I punti di cui sopra confermano le osservazioni trasmesse dagli esportatori e dagli importatori di accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere, in base alle quali, in circostanze normali, i consumatori comunitari non ricaricherebbero gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere.

(23) Gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere oggetto dell'inchiesta corrispondono ad uno dei primi modelli giapponesi di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere, adottato dai produttori cinesi una decina di anni fa. Il progetto di base comprende un corpo del serbatoio in plastica. I produttori cinesi non hanno tentato di introdurre alcuna caratteristica o miglioria supplementare a tale disegno di base, ad eccezione di un meccanismo di sicurezza anti-bambini per il mercato statunitense (obbligatorio per legge dal 1995) e la valvola di ricarica per il mercato comunitario.

(24) In considerazione di quanto precede, non è stata evidenziata alcuna causa plausibile o giustificazione economica per l'aggiunta della valvola di ricarica al semplice accendino a pietra focaia a perdere, se non l'imposizione delle misure in vigore.

1.5. Elusione dell'effetto correttivo delle misure esistenti

(25) Come indicato nella sezione precedente, gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere cinesi sono competitivi nel segmento del mercato comunitario degli accendini a perdere. Effettivamente, come sopra illustrato, la maggior parte di tali importazioni non può essere, e non è, utilizzata come accendini ricaricabili.

(26) In termini quantitativi, le importazioni complessive di accendini a pietra focaia ricaricabili cinesi rappresentavano circa il 25 % del consumo comunitario stimato e circa il 50 % delle importazioni complessive di accendini a pietra focaia durante il periodo di inchiesta. Ciò era comparabile alle proporzioni di accendini cinesi a pietra focaia non ricaricabili a perdere consumati ed importati nel 1994 (ovvero immediatamente prima dell'istituzione del dazio maggiorato in seguito ad un riesame approfondito del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità). Ne emerge quindi chiaramente un'operazione di sostituzione, poiché il volume complessivo delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di accendini a pietra focaia a perdere ricaricabili e non ricaricabili è rimasto, grossomodo, allo stesso livello.

(27) In termini di prezzi, il prezzo di importazione medio, comprensivo del dazio doganale, degli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere comunicato dalle società che hanno collaborato durante il periodo di inchiesta era di 0,047 ecu mentre, in base ai dati Eurostat, il prezzo equivalente per l'insieme degli accendini a pietra focaia ricaricabili era di 0,095 ecu. Malgrado il fatto che quest'ultimo prezzo sia significativamente più elevato di quello stabilito per le parti che hanno collaborato, poiché comprende anche gli accendini a pietra focaia veramente ricaricabili è comparabile al prezzo di importazione in dumping e arrecante pregiudizio, dazio doganale corrisposto, stabilito per gli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere nell'inchiesta precedente (0,081 ecu). Inoltre, entrambi i prezzi all'importazione stabiliti nell'attuale inchiesta sono significativamente inferiori al prezzo all'importazione di 0,146 ecu, corrispondente al livello, determinato nell'inchiesta precedente, al quale gli effetti nocivi del dumping sarebbero stati eliminati.

(28) Si può dunque concludere che le importazioni di accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere compromettono significativamente, in termini sia quantitativi che di prezzo, gli effetti correttivi del dazio antidumping imposto sugli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese.

1.6. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

(29) Il prezzo medio all'esportazione fob franco frontiera cinese degli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere comunicato dalle due società che hanno collaborato, menzionate al punto 11, durante il periodo di inchiesta era di 0,044 ecu. Il prezzo medio all'importazione cif franco frontiera comunitaria in base ai dati Eurostat per l'insieme degli accendini a pietra focaia ricaricabili cinesi (a perdere e non a perdere) durante lo stesso periodo era di 0,094 ecu, equivalente a 0,092 ecu fob franco frontiera cinese. Entrambi gli importi fob sono sostanzialmente inferiori al valore normale di 0,144 ecu stabilito nell'inchiesta precedente e vi sono dunque chiari elementi di prova dell'esistenza del dumping.

1.7. Conclusione

(30) In considerazione di quanto precede, le misure esistenti dovrebbero essere estese agli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese.

(31) Le misure in vigore non dovrebbero essere estese a tutti gli accendini riutilizzabili, ma soltanto a quelli che sono chiaramente simili agli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere. Il metodo più adatto per definire tali accendini consiste nel determinare una soglia di valore, unitamente a una descrizione delle caratteristiche fisiche (ossia, corpo del serbatoio in plastica).

(32) L'inchiesta ha rivelato che gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere vengono importati nella Comunità ad un prezzo medio cif di 0,046 ecu. Tuttavia, non è opportuno definire la soglia ad un valore inferiore al valore normale stabilito nell'inchiesta precedente (corretto su base cif franco frontiera comunitaria), che era inferiore alla soglia di pregiudizio.

(33) Di conseguenza, il dazio esistente dovrebbe essere esteso agli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere con corpo del serbatoio in plastica, classificati al codice NC ex 9613 20 90, importati dalla Repubblica popolare cinese, aventi un valore franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR per pezzo.

2. TAIWAN

2.1. La pratica in questione

(34) Nella domanda si adduceva che le importazioni da Taiwan di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere eludono le misure in vigore. Inoltre, si asseriva che a Taiwan non si producono accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere e che, di conseguenza, tutte le importazioni da tale paese nella Comunità registrate dall'Eurostat consistono in accendini non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese, dichiarati impropriamente come originari di Taiwan. Tale affermazione è stata esaminata alla luce di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.

(35) Si noti che nessuna società di Taiwan ha collaborato all'inchiesta malgrado agli esportatori di Taiwan fossero stati inviati 29 questionari e le autorità di Taiwan fossero state debitamente informate. Le transazioni documentate dagli importatori che hanno collaborato durante il periodo di inchiesta non comprendevano alcuna importazione da Taiwan. Un importatore si è manifestato durante l'inchiesta adducendo che a Taiwan si produceva il prodotto in questione. Tuttavia, l'importatore non ha fornito alcun particolare circa il suo fornitore, compreso il nome. L'importatore è stato invitato a compilare un questionario ma non è stata ricevuta alcuna risposta.

(36) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha esaminato le statistiche relative alle esportazioni da Taiwan di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere. In base a tali statistiche, durante il periodo di inchiesta le esportazioni da Taiwan rappresentavano approssimativamente la metà delle importazioni comunitarie da Taiwan secondo le indicazioni di Eurostat.

(37) In considerazione di quanto precede si è concluso, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, che le importazioni provenienti da Taiwan che non possono essere contabilizzate nelle statistiche sulle esportazioni di Taiwan dovrebbero essere considerate come merci originarie della Repubblica popolare cinese trasbordate via Taiwan. In tale contesto, è opportuno notare che la richiesta dei denunzianti conteneva elementi di prova di certificati di origine falsificati concernenti gli accendini a perdere assertivamente originari della Repubblica popolare cinese impropriamente dichiarati di origine taiwanese.

(38) Per quanto concerne il resto delle importazioni da Taiwan è stato necessario, ugualmente, formulare conclusioni in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La dichiarazione dall'importatore di cui sopra faceva riferimento all'esistenza di un produttore di accendini a Taiwan. Tuttavia, nel corso dell'inchiesta le parti che hanno collaborato hanno dichiarato che, per quanto a loro conoscenza, a Taiwan non vi è un'effettiva fabbricazione di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere eccetto, eventualmente, per la vendita sul mercato interno. Inoltre, essi hanno osservato che, a Taiwan, la fabbricazione di questo tipo di accendini per l'esportazione non è più economica e che tutti i produttori esportatori taiwanesi di accendini hanno trasferito la fabbricazione degli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere nella Repubblica popolare cinese. In base a quanto precede, la Commissione ha quindi concluso che queste altre importazioni provenienti da Taiwan erano state trasbordate attraverso tale paese essendo in realtà originarie della Repubblica popolare cinese. In questo contesto è inoltre opportuno notare che, anche qualora a Taiwan vi fosse una certa fabbricazione di accendini, non vi è alcuna indicazione sull'eventuale proporzione delle esportazioni coperte da tale attività ed inoltre, poiché nessun produttore taiwanese ha collaborato durante l'inchiesta, si ritiene che qualsiasi attività di fabbricazione a Taiwan, esaminata alla luce dei criteri dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, eluderebbe le misure in vigore.

2.2. Modifica della configurazione degli scambi

(39) I dati Eurostat indicano che le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere da Taiwan sono aumentate da 7,5 milioni di pezzi nel 1994 a 37 milioni di pezzi nel 1995. Tale periodo corrisponde in linea di massima a quello intercorrente tra l'inizio dell'inchiesta di riesame e l'imposizione del dazio antidumping notevolmente maggiorato sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Successivamente, le importazioni da Taiwan sono scese a 33 milioni di pezzi nel 1996 ed ulteriormente a 16 milioni nel 1997. Le statistiche relative all'esportazione elaborate da Taiwan indicano un andamento similare sebbene, come già menzionato, esse coprano circa la metà delle importazioni registrate da Eurostat. Allo stesso tempo, e come sopra indicato, i volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di accendini a pietra focaia, non ricaricabili a perdere sono diminuiti da 133,5 milioni di pezzi nel 1994 a 6,8 milioni di pezzi nel 1997.

(40) Si è verificata, dunque, una modifica della configurazione degli scambi tra Taiwan, la Repubblica popolare cinese e la Comunità, nella misura in cui le importazioni dalla Repubblica popolare cinese di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere sono state parzialmente sostituite dalle importazioni di tali accendini da Taiwan.

2.3. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(41) Come già menzionato, il notevole aumento delle importazioni da Taiwan di accendini a pietra focaia a perdere non ricaricabili a perdere, da un lato, e la diminuzione delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dall'altro, hanno avuto luogo immediatamente dopo l'introduzione di un dazio antidumping significativamente aumentato sulle importazioni di tali accendini dalla Repubblica popolare cinese, nel maggio 1995.

(42) In considerazione delle osservazioni dalle parti che hanno collaborato, che affermano che i crescenti costi di produzione hanno reso la fabbricazione a Taiwan di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere non competitiva, ed in mancanza di altre informazioni al riguardo, si è concluso che non vi fossero motivazioni economiche o altre cause che possano giustificare la modifica della configurazione degli scambi, se non l'istituzione delle misure esistenti.

2.4. Elusione dell'effetto correttivo delle misure esistenti

(43) Non essendo disponibili informazioni di parti che hanno collaborato, sono stati utilizzati i valori unitari medi in base ai dati Eurostat, dai quali è stato ricavato un prezzo medio all'importazione da Taiwan, corretto ad un livello, dazio corrisposto, di 0,098 ecu per il periodo di inchiesta. Esso è comparabile all'equivalente prezzo all'importazione oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese accertato nell'inchiesta precedente (0,081 ecu). Il suddetto prezzo è inoltre sostanzialmente inferiore al prezzo accertato nell'inchiesta precedente al quale gli effetti nocivi del dumping sarebbero stati eliminati, vale a dire 0,146 ecu. È opportuno notare che i prezzi all'importazione da Taiwan erano significativamente inferiori a questo nel periodo 1994-1996, ed hanno raggiunto il livello medio minimo (0,038 ecu) nel 1995.

(44) Per quanto concerne le quantità registrate da Eurostat durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni da Taiwan rappresentavano il 2,5 % dell'intero mercato comunitario di accendini a pietra focaia a perdere e il 4,8 % di tutte le importazioni (compresi gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere cinesi) mentre nel 1993 le importazioni erano pari, rispettivamente, allo 0,3 % ed all'1,1 % del mercato. Nel 1995, l'anno in cui le importazioni da Taiwan hanno raggiunto il livello massimo, queste rappresentavano circa il 10 % delle importazioni totali, vale a dire il 6 % del consumo comunitario di accendini a pietra focaia a perdere. La diminuzione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere è già stata illustrata al punto 39.

(45) Pertanto, si è concluso che le importazioni da Taiwan di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere hanno sostituito in parte le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere dalla Repubblica popolare cinese e che quindi, tali importazioni hanno pregiudicato, sia in termini di quantità che di prezzi, gli effetti correttivi del dazio antidumping imposto sugli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese.

2.5. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

(46) In base alle informazioni fornite dai denunzianti e da Eurostat si è concluso che gli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere di origine cinese, ma consegnati alla Comunità attraverso Taiwan, sono stati importati a prezzi che, se paragonati al valore normale stabilito nell'inchiesta precedente, risultano oggetto di dumping. A tale riguardo è opportuno notare che il valore normale stabilito nell'inchiesta precedente era pari a 0,144 ecu per pezzo, mentre il prezzo di importazione medio ricalcolato come fob Taiwan durante il periodo di inchiesta era pari a 0,092 ecu.

2.6. Conclusione

(47) In considerazione di quanto precede, le misure in vigore andrebbero estese alle importazioni di accendini a pietra focaia a perdere provenienti da Taiwan.

3. HONG KONG

3.1. La pratica in questione

(48) Nella domanda si adduceva che le importazioni da Hong Kong di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere eludono le misure in vigore. Nella domanda si asseriva inoltre che a Hong Kong non si producono accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere e che, di conseguenza, tutte le importazioni da tale paese nella Comunità registrate da Eurostat consistono in accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese, dichiarati impropriamente come originari di Hong Kong.

(49) Nessun produttore di Hong Kong si è manifestato durante l'inchiesta. Nel corso dell'inchiesta sono state ricevute ulteriori informazioni in base alle quali a Hong Kong non vi sarebbe alcuna fabbricazione di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere, a causa delle norme di sicurezza che limitano i depositi di gas nel territorio. Tale affermazione è stata quindi esaminata per quanto riguarda l'eventualità di trasbordi, alla luce di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.

3.2. Elusione degli effetti correttivi delle misure esistenti

(50) Le importazioni registrate come originarie di Hong Kong durante il periodo di inchiesta rappresentavano poco più dell'1 % del consumo comunitario di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere ed il 3,8 % delle importazioni complessive nella Comunità di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere.

(51) Nel corso della presente inchiesta è stato determinato che gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese erano un prodotto simile agli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere.

(52) Per analizzare se gli effetti correttivi delle misure esistenti fossero pregiudicati è stato necessario prendere in considerazione le risultanze di cui sopra e ricalcolare il volume complessivo delle importazioni, al fine di includere gli accendini a pietra focaia ricaricabili a perdere della Repubblica popolare cinese nell'insieme degli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere.

(53) La Commissione ha così rilevato che durante il periodo di inchiesta le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere da Hong Kong rappresentavano soltanto il 2 % delle importazioni complessive nella Comunità di accendini a pietra focaia non ricaricabili, compresi gli accendini a pietra focaia ricaricabili cinesi. Inoltre, tali importazioni rappresentano soltanto il 4,1 % del volume di accendini importati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità nel 1994, vale a dire prima dell'inizio delle misure elusive. In considerazione delle modeste quantità delle importazioni da Hong Kong, l'eventuale elusione degli effetti correttivi delle misure in vigore non è considerata rilevante. Si ritiene dunque opportuno chiudere l'inchiesta sull'elusione per quanto riguarda le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere provenienti da Hong Kong.

3.3. Conclusione

(54) In base a quanto precede, le misure in vigore non dovrebbero essere estese ad Hong Kong.

4. MACAO

4.1. La pratica in questione

(55) Nella domanda si adduceva che le importazioni da Macao di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere eludono le misure in vigore. Nella domanda si asseriva che tutte le importazioni da tale paese nella Comunità registrate da Eurostat consistono in accendini non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese, dichiarati impropriamente come originari di Macao.

(56) Come detto nei punti 6 e 7, FDI, un produttore stabilito a Macao si è manifestato, ha rinviato un questionario compilato ed è stato successivamente soggetto ad una visita di verifica.

(57) L'affermazione di cui sopra è stata anzitutto esaminata riguardo a questo produttore, alla luce dei criteri specifici stabiliti nell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base concernenti le operazioni di assemblaggio, anche in un paese terzo.

(58) L'asserzione è stata poi presa in esame per quanto riguarda la possibilità che gli accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere spediti da Macao nella Comunità fossero stati dichiarati alle autorità doganali comunitarie come originari di Macao, ma fossero in realtà originari della Repubblica popolare cinese, e che tali importazioni eludessero in tal modo le misure antidumping in vigore. Tale esame è stato condotto alla luce di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, tenendo conto delle risultanze riguardo al produttore di Macao.

4.2. Indagine sull'operazione effettuata dal produttore di Macao nel contesto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base

4.2.1.a) Le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari della Repubblica popolare cinese

(59) La FDI è stata registrata nell'aprile 1991 ed ha iniziato la produzione nel gennaio 1992. Vi è quindi una chiara correlazione temporale tra l'avvio delle operazioni e l'apertura, nell'aprile 1990, del primo procedimento antidumping (7) concernente le importazioni di accendini a gas e a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. In quel periodo, tuttavia, il mercato principale della FDI erano gli Stati Uniti. Nel periodo 1992-1994 le vendite alla Comunità non erano significative.

(60) Nel dicembre 1993 la Commissione ha annunciato, con un avviso, l'inizio di un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto concerne le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese. In seguito, le esportazioni della FDI nella Comunità sono aumentate sensibilmente fino a superare i 60 milioni di pezzi nel 1997. I criteri principali dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), sono dunque soddisfatti.

4.2.2.b) Il valore dei pezzi (originari della Repubblica popolare cinese) è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato

(61) Al fine di uniformare i criteri di esame, la Commissione ha basato le proprie risultanze sui rendiconti finanziari dell'anno civile 1997, che coprono l'80 % del periodo di inchiesta di 15 mesi, visto che i dati concernenti questo periodo di dodici mesi sono stati considerati rappresentativi dell'intero periodo di inchiesta.

(62) Sulla base di un'analisi dettagliata del costo dei pezzi, è stato determinato che i pezzi originari della Repubblica popolare cinese costituivano meno del 60 % del valore dei pezzi del prodotto assemblato.

(63) Pertanto, non si può considerare che la FDI elude i dazi antidumping oggetto dell'inchiesta.

4.3. Asserzione in base alla quale gli accendini non ricaricabili a perdere spediti da Macao nella Comunità sarebbero dichiarati alle autorità doganali comunitarie come originari di Macao, sebbene provengano dalla Repubblica popolare cinese

(64) È stato quindi analizzato se vi fossero esportazioni assertivamente originarie di Macao, diverse da quelle prodotte da FDI, che potrebbero essere ritenute eludere le misure in vigore.

(65) A tale riguardo si è concluso che tutte le importazioni da Macao nella Comunità registrate da Eurostat tra il 1994 e la fine del periodo di inchiesta potevano essere attribuite alla FDI.

(66) Inoltre, sia le indagini condotte in loco dalla Commissione sia una relazione presentata alla Commissione dalla delegazione di Macao dell'ambasciata portoghese hanno indicato che la capacità produttiva, sia teorica che effettiva, della FDI era sufficiente per coprire la totalità delle importazioni originarie di Macao.

4.3.1. Conclusione

(67) In considerazione di quanto precede, le misure in vigore non dovrebbero essere estese a Macao.

D. DOMANDA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DEL DAZIO

(68) La Commissione ha ricevuto richieste di esenzione dall'applicazione del dazio da due importatori che hanno contattato la Commissione dopo la scadenza del termine fissato nel regolamento (CE) n. 971/98 per le parti interessate che intendessero manifestarsi.

(69) Un importatore, JOJA, Francia, ha chiesto l'esenzione dalle misure per tre dei suoi prodotti. La Commissione ha esaminato i prodotti in questione ed ha determinato che si trattava di prodotti simili rispetto a quelli soggetti alle misure in vigore ed ha quindi concluso che non è possibile concedere esenzioni.

(70) Un secondo importatore, Samaco Ltd, Regno Unito, ha chiesto l'esenzione dalle misure asserendo che le sue importazioni erano effettivamente di produzione taiwanese. Poiché detto importatore non ha compilato il questionario fornito né sono state ricevute risposte al questionario da produttori/esportatori di Taiwan, non è più possibile prendere in considerazione tale richiesta.

(71) Le parti che chiedono una esenzione dovranno di norma compilare un questionario per consentire alla Commissione di determinare se sia possibile autorizzare tale esenzione; in genere, la Commissione effettua anche una visita di verifica in loco.

E. MISURE

1. Natura delle misure

(72) In considerazione delle risultanze, il dazio antidumping in vigore sugli accendini tascabili a gas e a pietra focaia non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese dovrebbe essere esteso alle importazioni degli stessi accendini spediti da Taiwan o originari di tale paese ed alle importazioni di accendini a gas ricaricabili aventi il corpo del serbatoio in plastica, originari della Repubblica popolare cinese o spediti da Taiwan o originari di Taiwan, aventi un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 euro.

(73) L'inchiesta concernente Hong Kong e Macao dovrebbe essere chiusa.

2. Riscossione dei dazi sulle importazioni sottoposte a registrazione

(74) Il dazio sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 971/98 dovrebbe essere riscosso solo per quanto concerne i prodotti descritti nel punto 72.

F. PROCEDIMENTO

(75) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre di estendere l'applicazione del dazio antidumping definitivo in vigore ai prodotti in esame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3433/91 e modificato dal regolamento (CE) n. 1006/95, concernente le importazioni di accendini tascabili a gas e a pietra focaia non ricaricabili classificati al codice NC 9613 10 00 (codice addizionale Taric 9613 10 00 * 11) originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dei medesimi accendini spediti da Taiwan o originari di Taiwan ed alle importazioni di accendini tascabili a gas e a pietra focaia ricaricabili aventi il corpo del serbatoio in plastica, classificati al codice NC ex 9613 20 90 (codice addizionale Taric 9613 20 90 * 21), originari della Repubblica popolare cinese o spediti da Taiwan o originari di Taiwan.

2. Gli accendini tascabili a gas e a pietra focaia ricaricabili aventi il corpo del serbatoio in plastica, di valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari o superiore a 0,15 euro non sono soggetti al dazio esteso ai sensi del paragrafo 1, a condizione che tale prezzo figuri in una fattura emessa da un esportatore stabilito nella Repubblica popolare cinese o a Taiwan nei confronti di un importatore non collegato nella Comunità.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, il dazio esteso ai sensi del paragrafo 1 viene riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 971/98 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso di cui all'articolo 1, vengono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni economiche esterne

Unità I/C-1

DEMOT 24, 8/38

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32 2) 295 65 05.

2. La Commissione, sentito il comitato consultivo, autorizzerà, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso ai sensi dell'articolo 1 per le importazioni che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1006/95.

Articolo 3

Si chiede alle autorità doganali di interrompere la registrazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 971/98 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 degli:

a) accendini tascabili a pietra focaia, ricaricabili, di valore unitario, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,5 ecu, classificati al codice NC ex 9613 20 90 (codice aggiuntivo Taric 9613 20 90 * 10) originari della Repubblica popolare cinese; e

b) degli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, classificati al codice NC ex 9613 10 00 (codice addizionale Taric 9613 10 00 * 10), spediti da Hong Kong, Macao e Taiwan.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/97 (GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1).

(3) GU L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU L 101 del 4. 5. 1995, pag. 38.

(5) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 38.

(6) GU C 343 del 21. 12. 1993, pag. 10.

(7) GU C 89 del 7. 4. 1990, pag. 3.