Regolamento (CE) n. 101/1999 della Commissione del 15 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato e il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1999 pag. 0014 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 101/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato e il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7 bis, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (4), prevede la vendita a prezzo ridotto di burro delle scorte pubbliche per il consumo diretto nella Comunità sotto forma di burro concentrato; che detto regime rimarrà applicabile finché le disponibilità di burro delle scorte pubbliche lo consentono; che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 (6), prevede la concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato ottenuto dal burro o dalla crema di burro proveniente dal mercato e destinato al consumo diretto nella Comunità: che i precitati regolamenti nonché il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98 (8), prevedono l'aggiunta di traccianti per garantire un'utilizzazione finale corretta del prodotto e che è opportuno stabilire i medesimi limiti e metodi di riferimento qualora il dosaggio dei traccianti chimici contemplati nei citati regolamenti non fosse rispettato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3143/85 è sostituito dal seguente testo: «Tuttavia, nel caso in cui, segnatamente a motivo di una ripartizione non omogenea, il dosaggio di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, risulta inferiore di oltre il 5 % ma di meno del 30 % rispetto ai quantitativi minimi prescritti, la cauzione è incamerata a concorrenza di una percentuale pari all'1,5 % del suo importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi prescritti.» 2. All'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 429/90, «20 %» è sostituito da «30 %». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (4) GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27. (5) GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8. (6) GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18. (7) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3. (8) GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.