Regolamento (CE) n. 69/1999 della Commissione del 12 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2486/98 della Commissione che prevede l'apertura, per la campagna 1998/99, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/1999 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 69/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2486/98 della Commissione che prevede l'apertura, per la campagna 1998/99, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1648/98 della Commissione (5) ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1998/99; considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2486/98 della Commissione (6), il termine per la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni alle autorità competenti scade il 15 gennaio 1999; che è necessario rinviare tale termine, nonché termini ad esso connessi in modo da permettere una maggiore partecipazione alla misura; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2486/98 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, la data del «15 gennaio 1999» è sostituita dal «29 gennaio 1999»; 2) All'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, la data del «29 gennaio 1999» è sostituita dal «12 febbraio 1999»; 3) All'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, la data del «5 febbraio 1999» è sostituita dal «19 febbraio 1999»; 4) All'articolo 1, paragrafo 6, primo comma, la data del «28 febbraio 1999» è sostituita dal «12 marzo 1999». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8. (3) GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (4) GU L 202 del 24. 7. 1991, pag. 16. (5) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 63. (6) GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 18.