31999R0067

Regolamento (CE) n. 67/1999 del Consiglio del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per il 1999, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 18/01/1999 pag. 0145 - 0146


REGOLAMENTO (CE) N. 67/1999 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per il 1999, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la futura convenzione delle Nazione Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di seguito denominata «convenzione NEAFC», è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE del 13 luglio 1981 (2), ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982;

considerando che la convenzione NEAFC definisce un quadro idoneo per la cooperazione multilaterale ai fini della conservazione razionale e della gestione ottimale delle risorse alieutiche della zona ivi definita;

considerando che, in data 20 novembre 1998, la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato delle raccomandazioni che limitano le catture di scorfano nella zona della convenzione e che introducono requisiti minimi di notifica e di dichiarazione delle catture di scorfano e di aringa atlantico-scandinava per il 1999; che è opportuno che tali raccomandazioni siano attuate a livello comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock e la parte disponibile per la Comunità, nonché ripartire quest'ultima tra gli Stati membri;

considerando che per assicurare la piena osservanza delle misure di conservazione e di gestione applicabili, rafforzando nel contempo le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3), debbono essere stabilite alcune misure di controllo specifiche concernenti l'autorizzazione dei pescherecci, la notifica dei permessi e la dichiarazione delle catture;

considerando che i TAC e i contingenti relativi sono stati fissati su base annuale e non possono essere superati; che essi pertanto non possono essere soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4);

considerando che per ragioni imperative di interesse comune il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1999, le catture di scorfano effettuate da pescherecci comunitari sono limitate ai contingenti fissati in allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi che battono la loro bandiera e immatricolate nella Comunità cui è concesso il diritto di pescare lo scorfano atlantico entro e non oltre il 20 gennaio 1999 e, successivamente, ogni modifica, ivi compresa l'aggiunta all'elenco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca della nave. Si considerano autorizzate alla pesca dello scorfano atlantico unicamente le navi comprese nell'elenco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì prima delle ore 12, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano atlantico catturati dai loro pescherecci e il numero dei loro pescherecci che esercitano questo tipo di pesca.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano mutatis mutandis all'aringa (Clupea harengus) catturata nelle zone CIEM I e II (aringa atlantico-scandinava, fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia).

Articolo 4

I contingenti di pesca elencati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(2) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>