31999R0047

Regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 16/01/1999 pag. 0001 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 47/1999 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3060/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), è in vigore fino al 31 dicembre 1998;

considerando che è opportuno mantenere questo regime oltre la suddetta data e fino all'adesione di Taiwan all'Organizzazione mondiale del commercio;

considerando che, per garantire il rispetto degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti ad un'autorizzazione all'importazione su presentazione di un documento d'esportazione rilasciato a Taiwan da un organismo che fornisca tutte le garanzie necessarie;

considerando che è opportuno non prevedere l'imputazione sui limiti quantitativi succitati dei prodotti introdotti sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in un altro regime di ammissione temporanea e riesportati al di fuori dello stesso territorio tali quali o previa trasformazione, come pure dei prodotti artigianali o del folclore tradizionale, per i quali deve essere istituito un regime di certificazione ad hoc;

considerando che, per i prodotti tessili che rientrano nel regime di importazione applicabile a Taiwan e per i quali non è stato fissato alcun limite quantitativo, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre siffatti limiti quando siano riunite determinate condizioni;

considerando che, qualora si accerti che i prodotti originari di Taiwan soggetti al presente regolamento sono stati importati nella Comunità aggirando le sue disposizioni, è opportuno prevedere la possibilità di detrarre i quantitativi in causa dai limiti quantitativi corrispondenti fissati a norma del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di introdurre limiti quantitativi specifici per i prodotti ottenuti nel traffico di perfezionamento passivo;

considerando che il regime di importazione attualmente in vigore scade il 31 dicembre 1998; che è necessario prevedere disposizioni transitorie per i prodotti spediti anteriormente al 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie di cui all'allegato I è disciplinata dal presente regolamento.

2. La classificazione si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'importazione nella Comunità di prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta né a restrizioni quantitative né a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Negli anni 1999, 2000 e 2001 l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato II, originari di Taiwan, avviene entro i limiti quantitativi comunitari fissati nel suddetto allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario e le modalità di controllo dell'origine sono quelle stabilite dalla normativa comunitaria in materia.

3. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti menzionati al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri su domanda dell'importatore e su presentazione da parte sua di un documento d'esportazione conforme al modello riportato all'allegato III e rilasciato dalla Taiwan Textile Federation.

4. Le autorità dello Stato membro d'importazione rilasciano l'autorizzazione d'importazione conformemente alle regole e procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3030/93 (2).

Le importazioni autorizzate conformemente al comma precedente sono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti da Taiwan.

Ai fini del presente regolamento, si ritiene che le merci siano state spedite alla data in cui sono state caricate sull'aereo, sul veicolo o sulla nave ai fini della loro esportazione.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al presente regolamento dopo il 1° gennaio 1999 è subordinata al regime di importazione in vigore prima di tale data a condizione che i prodotti siano stati spediti da Taiwan anteriormente al 1° gennaio 1999.

6. L'importazione di quantitativi più elevati di quelli indicati all'allegato II può essere autorizzata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, qualora risulti che quantitativi supplementari dei prodotti ivi contemplati sono richiesti nella Comunità.

7. La definizione dei limiti quantitativi fissati all'allegato II e delle categorie di prodotti cui tali limiti si applicano è adattata, seconda la procedura di cui all'articolo 9, qualora ciò si dimostri necessario per evitare che un'ulteriore modifica della nomenclatura combinata o una decisione che modifichi la classificazione dei prodotti in questione portino a una riduzione dei limiti quantitativi stessi.

Articolo 3

1. Le importazioni di prodotti tessili delle categorie alle quali si applica il presente regolamento, originari di Taiwan e non elencati nell'allegato II, possono essere sottoposte a limitazioni quantitative ogniqualvolta il livello di queste importazioni nella Comunità superi delle seguenti percentuali le importazioni totali degli stessi prodotti effettuate nell'anno precedente:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 0,4 %,

- per le categorie di prodotti del gruppo II: 2 %,

- per le categorie di prodotti del gruppo III: 6 %.

2. Detti limiti non possono essere fissati ad un livello annuo inferiore al 106 % del livello delle importazioni effettuate durante l'anno che precede quello nel corso del quale le importazioni hanno superato la soglia derivante dall'applicazione del paragrafo 1, al livello che risulta dall'applicazione del paragrafo 1 o al volume delle importazioni realizzate nel 1998 per la categoria di prodotti in causa, originari di Taiwan.

3. I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono introdotti secondo la procedura stabilita all'articolo 9.

4. Le disposizioni riguardanti la gestione dei limiti quantitativi di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento, si applicano ai limiti quantitativi fissati in virtù del presente articolo, salvo diverse disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 9, possono essere autorizzate importazioni oltre i limiti quantitativi di cui all'articolo 2, in forma di riporto dei quantitativi non utilizzati dei limiti quantitativi per l'anno precedente oppure in forma di anticipo sui limiti quantitativi dell'anno successivo, sempre che il riporto e l'anticipo siano limitati, rispettivamente, al 7 % e al 5 % del limite quantitativo aumentato.

2. La Comunità può, secondo la procedura prevista all'articolo 9, autorizzare trasferimenti di quantitativi non utilizzati da un limite quantitativo all'altro entro i limiti seguenti:

- tra le categorie 2 e 3 del gruppo I: 4 % del limite quantitativo verso il quale è effettuato il trasferimento,

- tra le categorie 4-8 del gruppo I: 4 % del limite quantitativo verso il quale è effettuato il trasferimento,

- dalle categorie dei gruppi I, II e III verso le categorie dei gruppi II e III: 5 % del limite quantitativo verso il quale è effettuato il trasferimento.

La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti di cui al primo comma figura nell'allegato I.

3. L'applicazione cumulata delle disposizioni di flessibilità previste ai paragrafi precedenti non potrà superare, per ogni limite quantitativo, il 12 %.

Articolo 5

Qualora la Commissione constati che prodotti originari di Taiwan soggetti ai limiti quantitativi fissati ai sensi del presente regolamento sono stati trasbordati, deviati o importati altrimenti nella Comunità aggirando il presente regolamento è qualora quest'elusione sia chiaramente dimostrata, viene detratto, secondo la procedura di cui all'articolo 9, un importo equivalente all'importo dei prodotti in questione originari di Taiwan dai limiti quantitativi fissati in virtù del presente regolamento.

Articolo 6

Per i prodotti contemplati all'allegato II o soggetti a limiti quantitativi ai sensi dell'articolo 3 possono essere istituiti, secondo la procedura di cui all'articolo 9, limiti specifici riservati ai prodotti derivanti da operazioni di perfezionamento passivo economico conformi alle condizioni del regolamento (CE) n. 3036/94 (3).

Articolo 7

I prodotti di cui all'articolo 1 immessi sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in un altro regime di ammissione temporanea, e riesportati al di fuori dello stesso territorio tali e quali o previa trasformazione, non vengono imputati sui limiti quantitativi di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8

1. I prodotti indicati all'articolo 1 non sono imputati sui limiti quantitativi di cui agli articoli 2 e 3 purché rispondano ai criteri seguenti:

a) tessuti fabbricati con telai azionati a mano o a pedale, di una varietà tradizionale fabbricata dall'artigianato familiare di Taiwan;

b) vestiti o altri articoli tessili di una varietà tradizionale fabbricata dall'artigianato familiare di Taiwan, ottenuti manualmente dai tessuti sopra descritti e cuciti a mano senza l'aiuto di macchine;

c) prodotti tessili fatti a mano del folclore tradizionale fabbricati dall'artigianato familiare di Taiwan.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, i prodotti devono essere corredati all'importazione di un certificato conforme al modello riportato nell'allegato IV e rilasciato dalla Taiwan Textile Federation.

Articolo 9

Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il presidente sottopone la questione, di sua iniziativa oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3030/93.

Il rappresentante della Commissione, che presiede il comitato, presenta un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime un parere in merito entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato decide alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Al momento della votazione in sede di comitato, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione definita dall'articolo suddetto. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure proposte purché conformi al parere del comitato.

Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da attuare. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non prende una decisione entro un mese, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

Il presidente può consultare il comitato, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in merito a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. EINEM

(1) GU L 326 del 30.12.1995, pag. 25.

(2) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/98 (GU L 151 del 25.5.1998, pag. 10).

(3) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (1).

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

>SPAZIO PER TABELLA>

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(1) Il simbolo «ex» a fronte di un codice NC indica che i prodotti coperti in ciascuna categoria sono determinati dal campo di applicazione del codice NC nonché da quello della descrizione corrispondente.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice A

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s). 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community. CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB value (1) Valeur fob (1) 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: (a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: (a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); (b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); (c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)

>FINE DI UN GRAFICO>