31999Q0531

Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 31/05/1999 pag. 0015 - 0019


ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 25 maggio 1999

tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee

relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

richiamandosi alla risoluzione del Parlamento europeo, del 7 ottobre 1998, sull'indipendenza, il ruolo e lo status dell'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF)(1),

richiamandosi alle conclusioni del Consiglio, del 15 marzo 1999, formulate in esito ad un dibattito approfondito con i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione,

prendendo atto della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(2),

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(4) relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

(2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

(3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

(4) considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale delle istituzioni degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto;

(5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

(6) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

(7) considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne;

previa concertazione per istituire a tal fine una disciplina comune,

invitando le altre istituzioni, gli organi e gli organismi ad aderire al presente accordo,

CONVENGONO:

1) di adottare una disciplina comune che comprenda i provvedimenti esecutivi necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio al loro interno; dette indagini hanno lo scopo di:

- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee,

- accertare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto;

tali indagini si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

nel loro svolgimento esse sono altresì soggette alle condizioni e modalità previste dai regolamenti della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

2) di avviare tale disciplina e di applicarla immediatamente con una decisione interna conforme al modello allegato al presente accordo e di non discostarsi da tale modello, se non quando particolari esigenze a loro proprie lo impongano per necessità tecniche;

3) di riconoscere la necessità di trasmettere all'Ufficio, per parere, qualsiasi domanda diretta a togliere l'immunità di giurisdizione dei funzionari od agenti connessa ad eventuali casi di frode, di corruzione, oppure a ogni altra attività illecita; l'Ufficio viene informato in merito ad ogni domanda diretta a togliere l'immunità concernente uno dei loro membri;

4) di comunicare all'Ufficio le disposizioni da essi adottate per l'attuazione del presente accordo.

Il presente accordo può essere modificato solo con il consenso espresso delle istituzioni firmatarie.

Le altre istituzioni, nonché gli organi e gli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o sulla base degli stessi, sono invitati ad aderire al presente accordo mediante una dichiarazione che ciascuno di essi trasmette ai presidenti delle istituzioni firmatarie, congiuntamente.

Il presente accordo entra in vigore il 1o giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consigliodell'Unione europea

Il Presidente

H. EICHEL

Per la Commissione dell'Unione europea

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU C 328 del 26.10.1998, pag. 95.

(2) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale

(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale

(4) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale

ALLEGATO

"MODELLO DI DECISIONE"

DECISIONE DEL/DELLA [ISTITUZIONE/ORGANO o ORGANISMO]

del

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità

ISTITUZIONE, ORGANO O ORGANISMO,

visto [base giuridica]

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(2), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

(2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

(3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

(4) considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo trattino, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma, dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o dei membri del personale degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto;

(5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

(6) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

(7) considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il segretario generale, i servizi e i dirigenti/funzionari o agenti del/della [istituzione, organo o organismo] sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto, i membri cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del/della [istituzione, organo o organismo] i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ne informa immediatamente il proprio capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, il proprio segretario generale o direttamente l'Ufficio.

Il segretario generale, i direttori generali, i dirigenti e i capi di servizio del/della [istituzione, organo o organismo] trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del/della [istituzione, organo o organismo] possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il presidente dell'istituzione [o dell'organo], oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del/della [istituzione, organo o organismo] assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un dirigente o di un funzionario o di un agente, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un dirigente o un agente del/della [istituzione, organo o organismo] senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il funzionario, il dirigente o l'agente del/della [istituzione, organo o organismo] ad esprimersi, può essere differita con il consenso del presidente o del segretario generale.

Articolo 5

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del membro, del funzionario, del dirigente o dell'agente in questione del/della [istituzione, organo o organismo], l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

Articolo 6

Domanda diretta a togliere l'immunità

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un dirigente, di un funzionario o agente del/della [istituzione, organo o organismo] per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro dell'istituzione [o organo], l'Ufficio ne viene informato.

Articolo 7

Decorrenza di efficacia

La presente decisione ha effetto dal 1o giugno 1999.

Fatto a

[istituzione, organo o organismo]

(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.