Direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi carni fresche di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1999 pag. 0017 - 0018
DIRETTIVA 1999/89/CE DEL CONSIGLIO del 15 novembre 1999 che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi carni fresche di volatili da cortile IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) l'articolo 3, punto A, paragrafo 1 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(4), stabilisce le norme relative alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle per i branchi di origine della carne di volatili da cortile destinata a Stati membri o regioni degli Stati membri il cui statuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova(5); (2) la decisione 93/152/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle(6) è applicabile dal 1o gennaio 1995; (3) tenuto conto della situazione attuale, è pertanto opportuno modificare la direttiva 91/494/CEE in particolare l'articolo 3, punto A; (4) è opportuno modificare le norme commerciali applicabili ai paesi terzi per prevedere la possibilità di stabilire disposizioni supplementari per l'importazione di carni fresche di volatili da corile che offrano, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle previste al capitolo II della direttiva 91/494/CEE; (5) occorre inoltre adattare la direttiva 91/494/CEE per tener conto delle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/494/CEE è modificata come segue: 1) all'articolo 3, punto A, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1) che, dal momento della deposizione delle uova, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capitolo III della direttiva 90/539/CEE."; 2) all'articolo 3, punto A, il paragrafo 6 è soppresso; 3) è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 14 bis Fatti salvi gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18, di autorizzare le importazioni di carni fresche di volatili da cortile da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi alle disposizioni degli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Norme particolareggiate per siffatte importazioni sono adattate in maniera concomitante con la medesima procedura. Esse devono offrire, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II della presente direttiva."; 4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE(8), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissine adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione, sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. 5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di quindici giorni. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto."; 5) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. 5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto."; 6) l'allegato è soppresso. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU C 15 del 20.1.1996, pag. 15. (2) GU C 261 del 9.9.1996, pag. 188. (3) GU C 153 del 28.5.1996, pag. 46. (4) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 93/121/CE (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 39). (5) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (6) GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35. (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.