31999L0071

Direttiva 1999/71/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0036 - 0044


DIRETTIVA 1999/71/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/65/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/65/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(6), modificata da ultimo dalla direttiva 99/1/CE(7), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

(1) considerando che la direttiva 98/47/CE della Commissione(8) ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una nuova sostanza attiva, l'azossistrobina, da utilizzarsi unicamente come fungicida, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture trattate con prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina;

(2) considerando che la suddetta iscrizione nell'allegato I si fondava sull'esame della documentazione presentata in merito all'uso proposto della sostanza come fungicida su cereali e viti; che alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative all'uso della sostanza in questione su cereali, viti e banane, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; che le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui;

(3) considerando che, in mancanza di limiti massimi di residui comunitari o provvisori, gli Stati membri stabiliscono provvisoriamente un limite massimo di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, in attesa che venga concessa l'autorizzazione;

(4) considerando che la valutazione tecnico-scientifica dell'azossistrobina ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata ultimata il 22 aprile 1998 sotto forma di relazione di sintesi della Commissione; che in questa relazione di sintesi la dose giornaliera accettabile (DGA) per l'azossistrobina è stata fissata in 0,1 mg/kg bw/giorno; che l'esposizione vita natural durante dei consumatori di derrate alimentari trattate con azossistrobina è stata stimata secondo le procedure e la prassi invalse nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(9); che è stato calcolato che i limiti massimi di residui provvisori fissati nella presente direttiva non danno luogo a dosi inaccettabili di esposizione;

(5) considerando che nel corso della valutazione e delle discussioni che hanno preceduto l'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose di riferimento acuta;

(6) considerando che, per taluni prodotti agricoli, le condizioni per l'uso dell'azossistrobina erano state già definite in modo tale da permettere la fissazione di limiti massimi di residui definitivi;

(7) considerando che, ad efficace tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è consigliato fissare limiti massimi di residui provvisori al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio; che la fissazione di tali limiti massimi di residui provvisori a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire limiti massimi di residui provvisori per l'azossistrobina in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima, in particolare il punto 2.4.2.3 della parte B; che un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli ulteriori usi dell'azossistrobina; che al termine di tale periodo i suddetti limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi;

(8) considerando che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui limiti fissati dalla presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione; che la Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare limiti massimi di tolleranza all'importazione per particolari combinazioni di prodotti vegetali/antiparassitari sulla base di dati attendibili eventualmente comunicati;

(9) considerando che si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari;

(10) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

1. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE e nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, i limiti massimi di residui per l'azossistrobina sono designati con la lettera "(p)", il che significa che sono provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i limiti massimi di residui provvisori per l'azossistrobina riportati negli allegati cessano di essere provvisori e diventano definitivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, nonché dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 5

1. La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 1999.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni dal 1o febbraio 2000.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 40.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(4) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

(5) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(6) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(7) GU L 21 del 21.1.1999, pag. 21.

(8) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

(9) "Orientamenti per la stima dell'ingestione alimentare di residui di antiparassitari" (riveduti), a cura del programma GEMS/Alimentazione in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1997.