31999L0065

Direttiva 1999/65/CE della Commissione, del 24 giugno 1999, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 08/07/1999 pag. 0040 - 0041


DIRETTIVA 1999/65/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1999

recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a),

(1) considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/362/CEE e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE prevedono che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri trasmettano alla Commissione il programma previsionale di sorveglianza nazionale dei residui di antiparassitari sugli e negli otrofrutticoli e sui e nei cereali che intendono applicare nell'anno successivo; che dall'esperienza acquisita dagli Stati membri in materia di pianificazione, definizione, realizzazione, valutazione e notifica dei programmi di sorveglianza annuali precendenti risulta che tale scandenza è poco realistica, poiché non consente di tener conto dei risultati dell'anno precedente nel quadro della programmazione per l'anno successivo; che un periodo supplementare di tre mesi è considerato sufficiente ai fini di un'adeguata valutazione dei risultati precedenti e della successiva programmazione;

(2) considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE prevedono che, entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione sottoponga al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata mediante controlli per campione da inserire nel programma di sorveglianza; che il contenuto di tale progetto di raccomandazione dipende dalle informazioni fornite dagli Stati membri in merito al rispettivo programma previsionale di sorveglianza; che un periodo supplementare di tre mesi per la presentazione dei piani nazionali alla Commissione da parte degli Stati membri ritarderebbe di tre mesi la presentazione di un progetto di raccomandazione della Commissione al comitato fitosanitario permanente;

(3) considerando che, nella pratica, la Commissione e gli Stati membri pianificano programmi comunitari di sorveglianza coordinata su base pluriennale;

(4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE:

- al paragrafo 2, lettera a), la data del "30 giugno" è sostituita da quella del "30 settembre";

- al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, la data del "30 settembre" è sostituita da quella del "31 dicembre".

Articolo 2

All'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE:

- al paragrafo 2, lettera a), la data del "30 giugno" è sostituita da quella del "30 settembre";

- al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, la data del "30 settembre" è sostituita da quella del "31 dicembre".

Articolo 3

1. La presente direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Le presenti misure si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.