31999L0055

Direttiva 1999/55/CE della Commissione, del 1o giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 11/06/1999 pag. 0028 - 0030


DIRETTIVA 1999/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi dei protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che, per migliorare la sicurezza tenendo conto della varietà crescente dell'offerta a livello industriale, è opportuno prendere in considerazione anche il caso dei trattori aventi posto di guida reversibile - con sedile e volante reversibili - progettati per consentire un funzionamento sempre più polivalente dei trattori e il controllo delle attrezzature;

(2) considerando che è opportuno armonizzare le modalità di prova dei dispositivi di protezione in casi di capovolgimento con quelle definite dal codice III dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli (prove dinamiche);

(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 77/536/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

(2) GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

(3) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 77/536/CEE sono così modificati:

1) All'allegato I, punto 2.2, è aggiunto il seguente terzo trattino: "- per quanto riguarda i trattori con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili) o muniti di sedili aggiuntivi, si applica esclusivamente il metodo di prova descritto all'allegato III, parte B".

2) All'allegato II è aggiunto il seguente punto 3.1.1.5: "3.1.1.5. Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il primo urto è applicato longitudinalmente sull'estremità più pesante (con più del 50 % della massa del trattore). Segue una prova di schiacciamento sulla medesima estremità. Il secondo urto è applicato sull'estremità meno pesante e il terzo viene prodotto lateralmente. Infine viene effettuata una seconda prova di schiacciamento sull'estremità meno pesante".

3) L'allegato III, parte B, è così modificato:

a) al punto 1.3.1, il secondo paragrafo è così completato: "Nel caso di un trattore avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il punto d'urto è definito in rapporto all'intersezione del piano mediano del trattore con un piano ad esso perpendicolare, secondo una direttrice passante per un punto equidistante dai due punti di riferimento del sedile".

b) Sono aggiunti i seguenti punti 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.13: "2.2.11. Nel caso di un trattore di tipo reversibile, avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), la zona libera è costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile.

2.2.12. Nel caso di un trattore che può essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato determinato dai punti di riferimento del sedile per l'insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all'interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile.

2.2.13. Se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all'interno dello spazio percedentemente definito. Se ciò non si verifica, si deve effettuare una nuova prova."