31999L0053

Direttiva 1999/53/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 05/06/1999 pag. 0029 - 0029


DIRETTIVA 1999/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo trattino,

(1) considerando che, a norma della direttiva 92/76/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/100/CE(4), la Grecia e la Francia (Corsica) sono state provvisoriamente riconosciute come zone protette nei confronti degli organismi non europei sconosciuti nocivi per Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi, e che anche l'Italia è stata provvisoriamente riconosciuta come zona protetta nei confronti degli organismi non europei sconosciuti nocivi per Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi, ad eccezione di Citrus paradisi Macf.; che a norma della direttiva 95/40/CE della Commissione(5) tale riconoscimento provvisorio è stato prorogato soltanto al 1o aprile 1996; che le disposizioni della direttiva 77/93/CEE relative a dette zone protette sono ormai prive di oggetto e devono essere abrogate per motivi di chiarezza sul piano giuridico;

(2) considerando che la presente modifica è in linea con le richieste formulate dagli Stati membri interessati;

(3) considerando che occorre quindi modificare l'allegato III della direttiva 77/93/CEE;

(4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato III, parte B, della direttiva 77/93/CEE sono soppressi i punti 2 e 3.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto nazionale emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

(2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 34.

(3) GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

(4) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 35.

(5) GU L 182 del 2.8.1995, pag. 14.