31999H0125

1999/125/CE: Raccomandazione della Commissione del 5 febbraio 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture [notificata con il numero C(1999) 107] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0049 - 0050


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture [notificata con il numero C(1999) 107] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture e migliorare il risparmio di carburante (1);

considerando che, nelle sue conclusioni del 25 giugno 1996, il Consiglio (ambiente) ha invitato la Commissione a prendere i necessari provvedimenti per attuare i principali elementi di questa strategia;

considerando che un accordo in materia di ambiente con l'industria automobilistica costituisce uno dei principali elementi della strategia comunitaria e che la Commissione e il Consiglio ritengono che in virtù di tale accordo l'industria automobilistica si debba impegnare a svolgere il ruolo principale per il conseguimento dell'obiettivo generale della strategia, ovvero di raggiungere entro il 2005 o al più tardi entro il 2010 un livello medio di emissioni di CO2 delle autovetture di nuova immatricolazione pari a 120 g/km;

considerando che l'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli (ACEA), con il sostegno dei suoi membri, ha ufficializzato il proprio impegno a ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (in appresso definito «l'impegno»);

considerando che la Commissione è soddisfatta degli obblighi assunti dall'ACEA nel suo impegno;

considerando che la Commissione prende atto dei presupposti alla base dell'impegno, con l'intenzione di riesaminare la situazione assieme all'ACEA e di acconsentire alle eventuali modifiche da apportare in buona fede qualora tali presupposti venissero a mancare;

considerando che l'impegno è basato sui requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE (2) benché l'ACEA preveda che la qualità media dei carburanti sul mercato sarà superiore a questi requisiti legislativi;

considerando che la Commissione e l'ACEA stabiliscono di verificare congiuntamente le iniziative formulate nell'impegno, i relativi presupposti e taluni altri sviluppi;

considerando che l'impegno prevede la clausola che nessuna misura fiscale supplementare è necessaria per aiutare l'ACEA a raggiungere i suoi obiettivi in materia di CO2; considerando che l'impegno non mette in discussione il diritto della Comunità o dei suoi Stati membri di esercitare le loro prerogative nel campo della politica fiscale come previsto nella strategia; considerando che si valuterà l'effetto di misure fiscali nel contesto del controllo dell'impegno;

considerando che la Commissione si prefigge di presentare una proposta legislativa in materia di emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture qualora l'ACEA non dovesse raggiungere l'obiettivo previsto per il 2008 nell'impegno o progredisca in misura insufficiente verso tale obiettivo (nella fattispecie rispetto all'obiettivo stimato per il 2003 nello stesso impegno) e qualora la Commissione non possa escludere che i motivi siano imputabili all'ACEA;

considerando che la Commissione intende impegnare i produttori automobilistici che non appartengono all'ACEA a cercare di ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 equivalente a quella di cui all'impegno per le loro vendite nella Comunità,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. I membri dell'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli (ACEA) devono raggiungere collettivamente, entro il 2008 e soprattutto grazie all'introduzione di nuove tecnologie e cambiamenti di mercato collegati a questi sviluppi, un livello medio di emissioni di CO2 pari a 140 g/km, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE della Commissione (3), per le nuove autovetture da essi commercializzate nella Comunità [della categoria M1, definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (4)]. Sia i veicoli progettati in base a tecniche innovative che sostituiscono le autovetture convenzionali, sia le autovetture che non producono emissioni di CO2 o utilizzano carburanti alternativi andranno annoverate tra i fattori che contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo, ancorché non appartenenti alla categoria M1 o attualmente non contemplati dalla direttiva 93/116/CE.

Durante il monitoraggio dell'impegno l'ACEA deve cooperare con la Commissione nell'identificazione dell'effetto di cambiamenti di mercato non collegati agli sviluppi tecnologici.

2. Nel 2003 l'ACEA dovrà valutare la possibilità di un ulteriore perfezionamento dei livelli di consumo di carburante in vista dell'obiettivo di 120 g/km di CO2 da raggiungere entro il 2012.

3. Entro il 2000 singoli membri dell'ACEA devono immettere sul mercato della Comunità modelli di autovetture che producano emissioni di CO2 misurate in conformità della direttiva 93/116/CE, pari o inferiori ai 120 g/km.

4. I membri dell'ACEA devono adoperarsi per raggiungere collettivamente entro il 2003 un obiettivo intermedio, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE, compreso tra 165 e 170 g/km di CO2.

5. L'ACEA deve collaborare con la Commissione nel verificare se l'impegno sia rispettato.

Articolo 2

Questa raccomandazione è indirizzata all'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) COM(95) 689 def. del 20 dicembre 1995.

(2) GU L 350 del 28. 12. 1998, pag. 58.

(3) GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39.

(4) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.