31999E0624

1999/624/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 16 settembre 1999, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Indonesia

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 17/09/1999 pag. 0053 - 0053


POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1999

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Indonesia

(1999/624/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 13 settembre 1999,

considerando quanto segue:

(1) alla luce dell'attuale spaventosa situazione in Timor Est, dove hanno luogo gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'Unione europea ritiene opportuno adottare misure restrittive nei confronti della Repubblica di Indonesia;

(2) l'azione della Comunità è necessaria al fine di attuare le misure necessarie per impedire la fornitura di talune attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna o a fini terroristici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È vietata l'esportazione di armi, munizioni e attrezzature militari verso la Repubblica di Indonesia.

L'embargo di cui al primo comma si applica alle armi letali e alle relative munizioni, alle piattaforme per armi, a quelle non dotate di armi, nonché alle attrezzature ausiliarie. Esso si applica anche ai pezzi di ricambio, alle riparazioni, alla manutenzione e al trasferimento di tecnologia militare.

L'embargo si applica altresì ai contratti conclusi prima dell'inizio dell'embargo.

Articolo 2

Alla Repubblica di Indonesia sarà imposto un divieto di fornire attrezzature che possano essere utilizzate a fini di repressione interna o a fini terroristici.

Articolo 3

La cooperazione militare tra la Repubblica di Indonesia e gli Stati membri è sospesa.

Articolo 4

Al fine di massimizzare l'impatto delle misure di cui sopra, l'Unione europea si adopera per incoraggiare altri paesi ad adottare misure restrittive simili a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 5

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Essa sarà oggetto di costante riesame.

Essa cessa di avere effetto il 17 gennaio 2000.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN