1999/452/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 12 luglio 1999, sul Ruanda
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 14/07/1999 pag. 0001 - 0003
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 sul Ruanda (1999/452/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, (1) considerando quanto segue con la posizione comune 98/252/PESC, adottata sulla base dell'articolo 12 del trattato sull'Unione europea(1), il Consiglio ha definito gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti del Ruanda; (2) con l'azione comune 96/250/PESC, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea(2), è stato nominato un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa, (3) dati gli sviluppi verificatisi in Ruanda dopo il 1998, la posizione comune 98/252/PESC deve essere aggiornata, HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nelle sue relazioni con il Ruanda consistono nell'incoraggiare, stimolare e sostenere il processo, avviato dal governo ruandese, di: - ripresa dopo il genocidio e promozione della riconciliazione nazionale; - ricostruzione e sviluppo; - protezione e promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; - transizione verso la democrazia. L'instabilità della regione può mettere in pericolo il raggiungimento di questi obiettivi. L'Unione europea pertanto, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nei conflitti della regione, incoraggerà l'impegno posto dal governo ruandese ad improntare la propria politica estera e di sicurezza al conseguimento della stabilità regionale. Articolo 2 L'Unione europea dichiara che la responsabilità per i progressi nei suddetti settori spetta fondamentalmente al governo ruandese. Per sostenere ed incoraggiare gli sforzi del governo ruandese in proposito, l'Unione europea, anche tramite gli uffici del suo inviato speciale nella regione dei Grandi Laghi, intende proseguire un dialogo costruttivo e critico con il governo ruandese sulla base delle disposizioni in appresso. Articolo 3 Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza del governo del Ruanda a livello regionale, l'Unione europea: - incoraggerà detto governo, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nel conflitto della Repubblica democratica del Congo, a partecipare in maniera costruttiva agli sforzi compiuti a livello regionale ed internazionale per negoziare una soluzione pacifica. Tale soluzione deve condurre al più presto ad un cessate il fuoco seguito dal ritiro di tutte le truppe straniere dalla Repubblica democratica del Congo. Essa deve tenere conto dei problemi di sicurezza e favorire gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, nonché rispettare i principi di integrità territoriale e di sovranità nazionale; - incoraggerà il governo del Ruanda, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nel conflitto, a tenere fede agli obblighi assunti a norma del diritto umanitario internazionale. Articolo 4 Per quanto riguarda la situazione all'interno del Ruanda, l'impegno dell'Unione europea si baserà sui principi seguenti: a) riguardo alla riconciliazione e alla suddivisione dei poteri, l'Unione europea incoraggerà e sosterrà gli sforzi del governo del Ruanda per avviare la riconciliazione tra tutti i ruandesi, all'interno del paese e all'estero, anche mediante il dialogo con tutti i gruppi che rifiutano il ricorso alla violenza e al genocidio, concentrando l'attenzione in particolare sulla suddivisione dei poteri e sulla protezione delle minoranze. In tal senso l'Unione europea ritiene importante l'indipendenza, l'efficacia e la composizione su ampia base della commissione nazionale per la riconciliazione e l'unità nazionale; b) riguardo alla democratizzazione, l'Unione europea: - incoraggerà il governo del Ruanda a demandare il più presto possibile competenze e poteri alle autorità locali recentemente elette, al fine di assicurare la partecipazione delle popolazioni locali al processo politico al livello della base; l'Unione europea intende altresì considerare, in linea di principio, la possibilità di sostenere la formazione dei consiglieri locali di nuova elezione per agevolare il processo; - incoraggerà il programma del governo del Ruanda di tenere tra due anni elezioni a livello di comuni e di prefetture e di predisporre per dette elezioni un meccanismo, un calendario e una gestione appropriati. Questo meccanismo, tenuto conto del problema dell'analfabetismo, dovrebbe essere tale da assicurare elezioni libere e regolari, garantendo pari diritti a tutti i gruppi, la partecipazione della società civile, un dibattito pubblico, la libertà di espressione, la trasparenza dell'intero processo elettorale e della legislazione in materia di elezioni, la nomina di un organo indipendente, incaricato della preparazione e del controllo di tutto il processo elettorale, nonché l'opportunità di esprimere le proprie opinioni a tutti i settori della società. L'Unione europea prenderà in esame vari modi di sostenere l'elaborazione di un tale sistema elettorale; - incoraggerà il governo ruandese a continuare a progredire sulla via della democratizzazione e a mettere in programma elezioni da svolgere su scala nazionale in un prossimo futuro; c) riguardo al sistema giudiziario e all'instaurazione della giustizia tradizionale (gacaca), nel timore che questo sistema possa non ottemperare alle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e causare ulteriore discordia, l'Unione europea: - incoraggera il governo del Ruanda a fare della clemenza il principio generalmente applicabile nel sistema gacaca, a tutelare il diritto alla difesa civile e a sensibilizzare la popolazione in genere e coloro che sono scampati al genocidio in particolare sulla necessità di accettarlo per affrontare contestualmente il problema dell'impunità e dare una soluzione pragmatica all'allarmante problema dell'enorme popolazione carceraria in attesa di giudizio in precarie condizioni di detenzione; - incoraggerà il governo del Ruanda a continuare ad impegnarsi per ridurre la popolazione carceraria e a proseguire nella sua campagna di sensibilizzazione, anche attuando la decisione, annunciata nel 1998, di rilasciare i detenuti per i quali manchino o siano incompleti i capi di imputazione, come misura di alleggerimento del sovraffollamento delle carceri; - sosterrà il lavoro del Tribunale penale internazionale di Arusha, rinnovando gli sforzi affinché tutti gli Stati consegnino a detto tribunale quanti sono da esso imputati di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e cercando di migliorare costantemente l'efficacia amministrativa del Tribunale; - incoraggerà il Governo ruandese a dar prova di estrema moderazione riguardo alla comminazione e all'applicazione della pena di morte, con l'obiettivo di una sua completa abolizione, nonché ad assolvere pienamente gli obblighi assunti in forza della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e ad osservare altre disposizioni a livello internazionale in materia di pena di morte; d) riguardo alla politica di villaggizzazione, l'Unione europea incoraggerà il governo ruandese a proseguirla soltanto dopo un'accurata pianificazione, studi preliminari d'impatto, progetti pilota e campagne di sensibilizzazione della popolazione, e ad assicurare un'equa ridistribuzione e gestione delle terre per evitare che il reinsediamento, sollecitato da considerazioni in materia di sicurezza, determini violazioni dei diritti dell'uomo, abbia esiti contrari agli effetti desiderati e causi ulteriore discordia; e) riguardo ai diritti dell'uomo, l'Unione europea incoraggerà e sosterrà gli sforzi del Governo ruandese per proteggere e promuovere i diritti dell'uomo di tutti i ruandesi, anche garantendo il funzionamento autonomo ed efficace della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo e proseguendo la cooperazione con il Rappresentante speciale e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo; f) riguardo allo sviluppo economico e alla cooperazione, l'Unione europea continuerà ad appoggiare l'impegno posto dal governo ruandese nel promuovere uno sviluppo economico complessivo e nell'ampliare i progressi compiuti in campo macroeconomico quale strumento di pace e di stabilità, anche incoraggiando ulteriori sforzi per un corretto esercizio del potere; g) riguardo alla reintegrazione, l'Unione europea incoraggerà e sosterrà gli sforzi compiuti dal Governo ruandese per facilitare la reintegrazione nella società ruandese degli scampati al genocidio, dei militari smobilitati e di tutti gli altri sfollati, anche mediante una stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti. Articolo 5 Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la propria azione verso il perseguimento degli obiettivi e delle priorità elencate nella presente posizione, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità. Articolo 6 Nell'applicare la presente posizione comune l'Unione europea opererà in stretta collaborazione con l'ONU, l'OUA ed altre organizzazioni interessate. Articolo 7 L'applicazione della presente posizione comune sarà controllata periodicamente. La posizione comune sarà riesaminata entro 12 mesi. Articolo 8 La presente posizione sostituisce la posizione comune 98/252/PESC del 30 marzo 1998 ed entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 9 La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione. Articolo 10 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente M. NIINISTÖ (1) GU L 108 del 7.4.1998, pag. 1. (2) GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1.