1720/1999/CE: Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0009 - 0013
DECISIONE N. 1720/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), (1) considerando che nella risoluzione del 20 giugno 1994(5) il Consiglio ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni; (2) considerando che nella risoluzione del 21 novembre 1996(6) il Consiglio ha fissato nuove priorità politiche per quanto riguarda la società dell'informazione; (3) considerando che nella comunicazione del 19 luglio 1994 la Commissione ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione; (4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico; (5) considerando che nella risoluzione del 12 giugno 1997(7) il Parlamento europeo ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri ad adottare iniziative per quanto riguarda lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio; (6) considerando che con la decisione n. 2717/95/CE(8) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea; (7) considerando che con la decisione n. 1336/97/CE(9) il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee; (8) considerando che nella raccomandazione del 7 aprile 1995 su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione (ITSEC)(10) il Consiglio ha raccomandato l'uso di criteri per la valutazione della sicurezza nell'ambito delle procedure di valutazione e di certificazione; (9) considerando che per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e attività comunitarie e a supporto delle comunicazioni tra istituzioni ed organismi comunitari è necessario istituire sistemi integrati di comunicazione di dati fra amministrazioni, in prosieguo denominati reti telematiche; (10) considerando che tali reti devono collegare sistemi di informazione, sia esistenti che futuri, delle amministrazioni degli Stati membri e della Comunità attraverso l'Europa e che esse costituiscono pertanto reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni; (11) considerando che il collegamento efficace di tali sistemi di informazione richiede la massima interoperabilità dei vari sistemi e delle loro componenti; (12) considerando che è essenziale massimizzare l'uso di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni della rete pubblica per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala e di accrescere i benefici derivanti da tali reti; (13) considerando che il potenziamento delle interfacce con le amministrazioni pubbliche incoraggerà i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi pienamente dei benefici della società dell'informazione; (14) considerando che l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituisce un fattore importante di prosperità e competitività per l'economia comunitaria; (15) considerando che la Comunità è utente o beneficiaria delle reti telematiche che forniscono supporto alle politiche e attività comunitarie, alla comunicazione interistituzionale e all'Unione economica e monetaria; (16) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri; (17) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, occorre evitare proliferazione di apparecchiature, ripetizione di indagini e diversità di impostazioni senza necessità; (18) considerando che strumenti e tecniche comuni per l'applicazione di reti settoriali possono riguardare tra l'altro la gestione e la diffusione di documenti, la raccolta di dati, le interfacce multilingue per l'utente e la sicurezza della comunicazione elettronica; (19) considerando che, nella costituzione e nella gestione di tali reti, l'adozione di un approccio orientato sul mercato e quindi una scelta dei fornitori su una base concorrenziale e in un contesto non legato ad un singolo fornitore, costituisce il miglior modo per realizzare un soddisfacente rapporto costi-risultati, reattività, flessibilità e adattabilità al cambiamento tecnologico; (20) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità e l'accesso a tali reti devono mantenere un prudente equilibrio fra il soddisfacimento di esigenze comuni e il rispetto delle specificità nazionali; (21) considerando che sussiste perciò la necessità di realizzare specifiche azioni e misure orizzontali per assicurare l'interoperabilità fra tali reti; (22) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare tali azioni e misure orizzontali non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario; che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto; (23) considerando che l'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e gli accordi di associazione con la Comunità europea richiedono un elevato grado di interoperabilità interna alle reti telematiche nonché fra le varie reti telematiche interessate; (24) considerando che la dimensione internazionale è inerente alle reti telematiche e alla comunicazione elettronica; (25) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità delle reti telematiche fra amministrazioni sono conformi alle priorità adottate in materia di orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione; (26) considerando che sono state svolte azioni ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria allo scambio telematico di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)(11); che il 28 maggio 1998 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 95/468/CE; che gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Commissione in base a tale decisione prima dell'annullamento della Corte vengono mantenuti; (27) considerando che, la presente decisione determina una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995(12), HANNO DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ambito di applicazione e obiettivi 1. La Comunità, nella sua azione nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni, adotta le misure indicate nella presente decisione con i seguenti obiettivi: a) realizzare un elevato grado di interoperabilità, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e, se del caso, con il settore privato, fra le reti telematiche costituite negli Stati membri, nonché fra la Comunità e gli Stati membri per sostenere la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e l'attuazione delle politiche e attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del trattato, tenendo conto del lavoro svolto nell'ambito di programmi della Comunità o degli Stati membri; b) far convergere tali reti verso un'interfaccia telematica comune tra la Comunità e gli Stati membri; c) raggiungere notevoli benefici per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità mediante lo snellimento delle operazioni, la riduzione della manutenzione, l'accelerazione della realizzazione di nuove reti e di miglioramenti, ottenendo uno scambio di dati nel complesso sicuro ed affidabile, e un miglior rapporto costi-risultati, reattività, flessibilità e adattabilità al cambiamento tecnologico e all'evoluzione del mercato nella costituzione e nella gestione di tali reti; d) estendere i benefici di tali reti, di cui sopra, agli operatori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea; e) promuovere la diffusione delle migliori prassi e incoraggiare lo sviluppo di soluzioni telematiche innovative nelle amministrazioni. 2. La presente decisione fa parte del programma IDA. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni: a) "rete telematica": un sistema globale di comunicazione di dati che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche i livelli di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui; b) "rete settoriale": una rete telematica transeuropea fra amministrazioni o un insieme di servizi e applicazioni, destinati alla realizzazione o al supporto amministrativo di una particolare politica, attività o obiettivo comunitari e che in prosieguo è indicata come "settore amministrativo"; c) "servizi generici": funzionalità delle reti telematiche che soddisfano esigenze comuni agli utenti, quali quelle relative alla rilevazione, alla diffusione e allo scambio di dati e alla sicurezza. Le caratteristiche di ciascun servizio sono chiaramente specificate e associate ad un livello qualitativo garantito. Articolo 3 Azioni e misure orizzontali 1. Al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, la Comunità avvia le azioni e le misure orizzontali previste agli articoli da 4 a 10, a sostegno delle reti settoriali e in conformità con il programma di lavoro IDA. 2. Per ogni azione o misura prevista ai sensi della presente decisione, il programma di lavoro IDA comprende, a seconda dei casi: - una decisione completa delle azioni da realizzare, compresi gli obiettivi, la portata, le motivazioni e i potenziali beneficiari, nonché i costi e i benefici previsti; - una descrizione completa delle funzionalità e dell'approccio tecnico; e - un piano dettagliato di realizzazione, che specifichi compiti individuali e la loro sequenza. 3. La realizzazione delle azioni e misure orizzontali include studi di fattibilità e progetti dimostrativi, l'istituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e della Comunità e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno. 4. Le azioni e le misure orizzontali sono attuate sulla base degli idonei risultati di altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee. 5. Le azioni e misure orizzontali fanno riferimento a norme europee o a specifiche tecniche pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, all'interno dei e tra i settori amministrativi, e con il settore privato. Si tiene conto degli orientamenti e degli strumenti di supporto nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Articolo 4 Servizi genericil 1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché le reti settoriali abbiano a disposizione una gamma appropriata di servizi generici comuni che rispondano alle esigenze degli utenti settoriali, su una base concorrenziale e in un contesto non legato ad un singolo fornitore. Tali misure includono la prosecuzione, ove opportuno, delle misure idonee adottate ai sensi della decisione 95/468/CE. 2. Allo scopo di consentire agli utenti di reti settoriali di identificare le proprie esigenze tecniche e di rendere disponibile la gamma appropriata di servizi generici comuni che rispondano alle esigenze degli utenti settoriali, la Comunità, in particolare: a) definisce gli orientamenti relativi all'architettura delle reti settoriali intese ad assicurare l'interoperabilità fra i vari servizi e infrastrutture fisiche; b) definisce e pubblica le specifiche dei servizi generici comunemente richiesti dalle reti telematiche fra amministrazioni, incluse quelle relative alla qualità dei servizi e ai requisiti di interoperabilità imposti da un contesto concorrenziale e non legato ad un singolo fornitore; c) identifica e/o specifica adeguate interfacce normalizzate per promuovere la portabilità e la riproducibilità di sviluppi applicativi; d) definisce e realizza un meccanismo attraverso il quale il grado di interoperabilità fra i servizi offerti dai fornitori di servizi telematici possa essere valutato e pubblicato; e) garantisce il persistere dell'evoluzione dei requisiti generali e un continuo controllo dei servizi telematici offerti dai fornitori in oggetto. Articolo 5 Strumenti e tecniche comuni La Comunità provvede affinché strumenti e tecniche comuni per le applicazioni di reti settoriali siano acquisiti sul mercato o vengano sviluppati se quest'ultimo non può soddisfare adeguatamente tale esigenza, allo scopo di ridurre i costi generali collegati allo sviluppo delle applicazioni, di razionalizzare e migliorare le soluzioni tecniche, di ridurre il tempo necessario per la realizzazione di sistemi in esercizio e di semplificare la manutenzione dei sistemi. A tal fine la Comunità individua e specifica, all'interno delle reti settoriali, le funzionalità essenziali ricorrenti, che possono costituire la base di strumenti e tecniche o moduli comuni. La Comunità promuove inoltre lo sviluppo e l'utilizzazione di tali strumenti e tecniche e moduli comuni da parte delle reti settoriali; in particolare, essa assicura la diffusione di soluzioni idonee, elaborate all'interno di una rete settoriale. Articolo 6 Interoperabilità del contenuto dell'informazione 1. La Comunità favorisce l'interoperabilità in termini di contenuto dell'informazione scambiata all'interno e tra i settori amministrativi e con il settore privato. La Comunità adotta misure adeguate a tal fine, nel rispetto delle esigenze giuridiche, di sicurezza, di protezione dei dati e di riservatezza degli utenti settoriali e, in particolare, le seguenti: a) sostegno dell'impegno delle amministrazioni degli Stati membri per garantire tale interoperabilità, semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento dei flussi di informazioni; b) coordinamento delle esigenze delle reti settoriali relative allo scambio di informazioni formattate e garanzia della rapida diffusione di soluzioni idonee; c) controllo degli sviluppi tecnologici utili nel settore della trasmissione elettronica di dati, ivi compresi meccanismi innovativi di rilevazione e di presentazione dei dati, studi del loro impatto e promozione della loro adozione da parte delle reti settoriali. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, vengono preferite le soluzioni che facilitino l'interoperabilità fra formati diversi del messaggio rispetto allo sviluppo di formati armonizzati dei messaggi, senza però escluderlo. Viene tenuta nel debito conto la diversità linguistica in seno alla Comunità. Vengono inoltre privilegiate le soluzioni che consentano al settore privato di integrare facilmente le esigenze amministrative nei processi aziendali. Articolo 7 Prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento Fatti salvi la competenza e gli obblighi specifici degli Stati membri nei settori contemplati dal presente articolo, la Comunità contribuisce ad individuare gli ostacoli che intralciano un agevole scambio di dati fra gli utenti delle reti e garantisce un grado adeguato di sicurezza all'interno delle reti settoriali. In particolare la Comunità: a) definisce, in collaborazione con gli Stati membri, prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento inerenti allo scambio transeuropeo di dati fra amministrazioni e fra le amministrazioni e il settore privato, al fine di facilitare un'impostazione comune; b) formula appropriate raccomandazioni per sostenere l'impegno degli Stati membri nell'applicazione delle prassi di cui alla lettera a) all'interno dei rispettivi contesti amministrativi; c) assicura, con riferimento alle reti settoriali e in conformità delle prassi di cui alla lettera a): il riconoscimento, nel contesto delle amministrazioni della Comunità, del valore probatorio dei dati scambiati; la definizione di una metodologia per la protezione dei dati personali; la definizione dei diritti e delle responsabilità degli utenti; la riservatezza, l'integrità, l'autenticazione e il non disconoscimento dell'informazione scambiata; misure per controllare l'accesso alle reti; d) individua ed esamina i diversi livelli di sicurezza secondo la natura e lo scopo delle reti settoriali; e) formula orientamenti e fornisce soluzioni comuni per la scelta e la realizzazione di dispositivi, componenti e sistemi che garantiscano i livelli di sicurezza individuati. Articolo 8 Controllo e garanzia di qualità La Comunità, tenendo conto dei risultati di azioni analoghe definisce, esegue e aggiorna in modo permanente uno specifico programma relativo alla qualità specifico, coerente ed integrato il quale si applica alle azioni e alle misure orizzontali di cui alla presente decisione nonché ai progetti di interesse comune ai sensi della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)(13). Tale programma include le azioni necessarie ai seguenti fini: a) migliorare il modo in cui vengono determinate le esigenze degli utenti e le specifiche dei progetti; b) migliorare la qualità dei prodotti realizzati dal progetto, sia in termini di conformità alle specifiche di progetto, sia in termini di soddisfacimento delle aspettative degli utenti; c) garantire che le esperienze acquisite costituiscano fonti di apprendimento e vengano diffuse attraverso la divulgazione delle migliori pratiche descritta all'articolo 10. Articolo 9 lnteroperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali Nell'attuazione del programma IDA la Comunità provvede, se del caso, a facilitare l'interoperabilità e l'interscambio proficuo di esperienze tra iniziative simili a livello nazionale e regionale, relative alla trasmissione di dati fra amministrazioni all'interno degli Stati membri. Articolo 10 Diffusione delle migliori prassi 1. La Comunità assicura il coordinamento e lo scambio di opinioni, di conoscenze e di esperienze all'interno e tra le reti settoriali, allo scopo di promuovere l'adozione diffusa di soluzioni soddisfacenti e innovative. 2. La diversità linguistica della Comunità è adeguatamente presa in considerazione. La Comunità provvede a rendere noti a livello generale i risultati e i benefici del programma IDA, a diffondere gli orientamenti e le raccomandazioni IDA e a coordinare le esigenze e le esperienze degli utenti con gli enti di normalizzazione e con le iniziative comunitarie in materia di normalizzazione. Articolo 11 Esecuzione 1. La Commissione dà attuazione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 10. 2. La parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione ed è riesaminata almeno due volte all'anno, è approvata, in base alle pertinenti disposizioni degli articoli da 3 a 10, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 3. Le regole e le procedure comuni per realizzare l'interoperabilità tecnica e amministrativa sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. 4. La procedura di cui all'articolo 12 si applica per l'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica anche a proposte di modifiche di bilancio che superino 250000 EURO per linea di progetto in un anno. 5. Le specifiche tecniche dei bandi di gara per l'attuazione della presente decisione sono definite in coordinamento con gli Stati membri per quanto riguarda valori di contratto superiori a 500000 EURO. Articolo 12 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA). Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. 2. La Commissione informa annualmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione. Articolo 13 Valutazione 1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione con cadenza biennale. 2. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale delle azioni e misure orizzontali previste dalla presente decisione. La valutazione prende in esame inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni e misure orizzontali alla Comunità, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea, individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione. 3. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, previo esame da parte del CTA. La Commissione presenta altresì adeguate proposte di riesame della presente decisione. Le valutazioni sono trasmesse entro e non oltre la presentazione del progetto preliminare di bilancio per gli anni 2001, 2003 e 2005 rispettivamente. Articolo 14 Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati 1. Nell'ambito dei loro rispettivi accordi con l'Unione europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale e di Cipro, per le azioni e le misure orizzontali di cui alla presente decisione. 2. Nel corso dell'esecuzione della presente decisione è favorita, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali. Articolo 15 Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria di massima per l'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 1998-2000 è di 33,1 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie. Articolo 16 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile sino al 31 dicembre 2004. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente S. NIINISTÖ (1) GU C 54 del 21.2.1998, pag. 12 e GU C 10 del 14.1.1999, pag. 8. (2) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 33. (3) GU C 251 del 10.8.1998, pag. 1. (4) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 55 del 25.2.1999, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999. (5) GU C 181 del 2.7.1994, pag. 1. (6) GU C 376 del 12.12.1996, pag. 1. (7) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 196. (8) GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16. (9) GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12. (10) GU L 93 del 26.4.1995, pag. 27. (11) GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23. (12) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. (13) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.