31999D1296

Decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001)

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 22/06/1999 pag. 0007 - 0012


DECISIONE N. 1296/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato(4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 febbraio 1999,

(1) considerando che le malattie connesse con l'inquinamento sono in continua crescita nella Comunità e provocano notevole preoccupazione nella popolazione;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un livello elevato di protezione della salute;

(3) considerando che l'articolo 129 del trattato attribuisce espressamente una competenza alla Comunità in questo settore, nella misura in cui la Comunità vi contribuisce, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendo la loro azione, promuovendo il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali in materia di sanità pubblica; che l'azione comunitaria dovrebbe indirizzarsi alla prevenzione delle malattie e alla promozione dell'educazione e dell'informazione sanitaria;

(4) considerando che, il presente programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 129 del trattato, in quanto l'acquisizione di migliori conoscenze e di una migliore comprensione delle malattie connesse con l'inquinamento, nonché una maggiore diffusione delle informazioni che le riguardano, sulla loro associazione con gli agenti inquinanti e sulla loro prevenzione, garantendo una migliore comparabilità delle informazioni su questi temi e sviluppando azioni complementari rispetto alle azioni ed ai programmi comunitari esistenti, evitando al tempo stesso le inutili duplicazioni;

(5) considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla protezione della salute umana;

(6) considerando che la prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento deve comprendere non solo misure che intervengano sulle fonti e sulle concentrazioni di agenti inquinanti e sulla limitazione dell'esposizione, ma anche azioni di sanità pubblica destinate alla popolazione tali da consentire agli individui di ridurre l'esposizione e di attenuare gli effetti negativi sulla salute, e considerando che i dati sugli effetti sanitari e sull'esposizione dovrebbero essere raccolti contestualmente ai dati sulle concentrazioni degli agenti inquinanti;

(7) considerando che, nella risoluzione dell'11 novembre 1991 sulla salute e l'ambiente(5), il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, ad inventariare le conoscenze e l'esperienza disponibili a livello degli Stati membri, della Comunità e delle organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rapporto tra salute e ambiente;

(8) considerando che le malattie connesse con l'inquinamento sono state dichiarate area prioritaria per l'azione comunitaria nella comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 relativa al quadro d'azione nel settore della sanità pubblica;

(9) considerando che nella risoluzione del 16 gennaio 1996 su un programma di azione sociale a medio termine 1995-1997(6) il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare, secondo le procedure adeguate, il programma d'azione sulle patologie da inquinamento, previsto in tale comunicazione;

(10) considerando che secondo il principio di sussidiarietà, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, come le azioni sulle malattie connesse con l'inquinamento, la Comunità dovrebbe intervenire solo se e nella misura in cui, a motivo delle loro dimensioni o dei loro effetti, possono essere realizzate meglio a livello comunitario;

(11) considerando che il presente programma dovrebbe contribuire alla diffusione di informazioni al pubblico e ai gruppi specifici nonché alle organizzazioni di volontariato che assistono le persone colpite direttamente o indirettamente dalle malattie legate all'inquinamento;

(12) considerando che le misure proposte nel presente programma apporteranno un valore aggiunto comunitario riunendo attività già realizzate in relativo isolamento a livello nazionale, rendendole reciprocamente complementari, con significativi risultati per la Comunità nel suo insieme, contribuendo al rafforzamento della solidarietà e della coesione nella Comunità e portando, ove cio risulti necessario, all'introduzione di norme e di standard relativi alle migliori prassi;

(13) considerando che dovrebbe essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e con i paesi terzi;

(14) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un "modus vivendi"(7) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, relativo agli strumenti di applicazione degli atti adottati secondo la procedura di cui dall'articolo 189 B del trattato;

(15) considerando che la presente decisione determina, per tutta la durata del programma, la dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995(8), per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

(16) considerando che, per aumentare il valore e l'impatto del presente programma, occorrerebbe effettuare un controllo e una valutazione continua delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e alla realizzazione degli obiettivi stabiliti, per apportare eventualmente gli adeguamenti necessari;

(17) considerando che il presente programma dovrebbe durare almeno tre anni per contribuire ad elaborare politiche e strategie in questo settore e per tener conto di ogni nuovo sviluppo nel contesto generale del quadro d'azione comunitario nel settore della sanità pubblica;

(18) considerando che per attuare il presente programma è opportuno prevedere disposizioni in materia di comitato consultivo adeguate alla durata limitata e al carattere evolutivo del programma stesso,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Durata e obiettivo generale del programma

1. È adottato un programma di azione comunitaria contro le malattie causate, provocate o aggravate dall'inquinamento ambientale, in prosieguo denominato "il programma", per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica.

2. L'obiettivo generale di questo programma è di contribuire, nel settore della sanità e dell'ambiente, a elaborare strategie e politiche imperniate sulla prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento, nonché una migliore conoscenza e comprensione dei relativi rischi per la salute:

a) migliorando l'informazione sulle malattie connesse con l'inquinamento, e

b) migliorando la conoscenza e la comprensione circa la valutazione e la gestione di tali malattie e l'efficacia delle azioni di prevenzione.

3. Le azioni da attuare nell'ambito del programma ed i loro obiettivi specifici figurano nell'allegato.

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, assicura l'attuazione delle azioni indicate nell'allegato, a norma dell'articolo 5.

2. La Commissione coopera con le istituzioni e le organizzazioni attive nel settore delle malattie connesse con l'inquinamento.

Articolo 3

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni da attuare nel quadro del presente programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e azioni comunitari pertinenti, in particolare il programma di azione comunitaria in materia di controllo sanitario nel quadro di azione nel settore della sanità pubblica (1997-2001) adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) nonché le azioni nei settori dell'ambiente e della ricerca.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilita in 3,9 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare, riguardanti in particolare:

a) il programma di lavoro;

b) i criteri e le procedure di selezione e, di finanziamento dei progetti nel quadro del presente programma;

c) la procedura per il controllo e la valutazione permanente di cui all'articolo 7.

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato sulle proposte della Commissione o sulle iniziative della Comunità e sull'attuazione dei programmi in altri settori rilevanti ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1. Fatto salvo l'articolo 228 del trattato, durante l'attuazione del presente programma la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica è incoraggiata e realizzata, per quanto riguarda le azioni previste dal programma, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei relativi protocolli addizionali, concernenti la partecipazione a programmi comunitari.

Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), secondo le procedure da convenire con questi due paesi.

Articolo 7

Controllo e valutazione permanente

1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il controllo e la valutazione permanente del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.

2. Nell'ultimo anno di attuazione del presente programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di valutazione corredata dalle sue conclusioni sulla necessità di azione futura. La relazione è inviata anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

3. La Commissione inserisce nella relazione di cui al paragrafo 2 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei diversi settori di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 3, nonché i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale relazione dovrebbe inoltre tener conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica relativamente al settore di attività oggetto del programma.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7 e

GU C 156 del 21.5.1998, pag. 21.

(2) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 6.

(3) GU C 64 del 27.2.1998, pag. 91.

(4) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 136), posizione comune del Consiglio del 30 aprile 1998 (GU C 227 del 20.7.1998, pag 10), e decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 145). Decisione del Consiglio del 22 aprile 1999 e decisione del Parlamento europeo del 14 aprile 1999.

(5) GU C 304 del 23.11.1991, pag. 6.

(6) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 24.

(7) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

(8) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

(9) GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

ALLEGATO

AZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI

I. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO

Obiettivo:

contribuire ad una migliore comprensione del ruolo degli agenti inquinanti nell'eziologia e nell'aggravamento delle malattie nella Comunità

1. Individuare priorità per identificare le malattie in cui si ritiene che specifici agenti inquinanti svolgano un ruolo, tra l'altro confrontando la prevalenza e/o l'incidenza di tali malattie con i dati sui fattori ambientali nelle varie zone della Comunità, al fine di determinare le eventuali relazioni tra gli stessi e informare il pubblico.

2. Esaminare la qualità dei dati epidemiologici di tali malattie e individuare le eventuali carenze per contribuire a migliorare la base esistente per l'ulteriore sviluppo della cooperazione europea nel settore epidemiologico e per incoraggiare il proseguimento della ricerca comunitaria, tenendo conto dei lavori svolti a livello internazionale, compresi quelli eventualmente esistenti in seno all'OMS.

3. Riesaminare i dati attualmente disponibili sulla tossicologia degli agenti inquinanti che intervengono in tali malattie e individuare le lacune nelle conoscenze che sarebbe importante colmare, tenendo presenti gli effetti a lungo termine e le possibili sinergie tra agenti inquinanti.

II. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LA CONOSCENZA E LA COMPRENSIONE CIRCA LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DELLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO

Obiettivo:

aumentare il livello di conoscenza e di comprensione circa la valutazione e la gestione dei rischi sanitari connessi con l'inquinamento

1. Contribuire a migliorare la comparabilità dei dati utilizzati nelle azioni di prevenzione contro le malattie connesse con l'inquinamento tramite scambi di informazione.

2. Sostenere lo scambio di informazione destinata a migliorare la comprensione da parte della popolazione dei rischi per la salute legati all'inquinamento.

3. Promuovere le azioni e gli scambi di informazioni sui metodi per aumentare il livello di conoscenza della popolazione e di coloro che concorrono a formarne l'opinione sui rischi per la salute connessi con l'inquinamento e sulla loro valutazione e la loro gestione. Promuovere le attività relative alla percezione di tali rischi da parte della popolazione nell'ambito della Comunità e dell'impatto sull'inquinamento e sulla salute delle varie politiche; promuovere, innanzitutto per il tramite dei professionisti della sanità, la conoscenza dei comportamenti, degli stili di vita e delle abitudini alimentari che possono ridurre i rischi per la salute dovuti ai diversi tipi di inquinamento.