31999D0816

1999/816/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1999, che adegua, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [notificata con il numero C(1999) 3880] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1999 pag. 0045 - 0076


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1999

che adegua, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

[notificata con il numero C(1999) 3880]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 42, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(3), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, gli allegati II, III e IV devono essere adeguati per recepire solo le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE;

(2) il consiglio dell'OCSE(5), nell'ambito del meccanismo di revisione, ha deciso di modificare la lista verde, la lista ambra e la lista rossa dei rifiuti;

(3) è necessario adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento per recepire tali modifiche;

(4) l'allegato V del regolamento contiene, nella parte 3, rifiuti previsti agli allegati III e IV;

(5) ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio(6), l'allegato V deve essere riesaminato e ulteriormente modificato secondo il caso;

(6) è anche necessario modificare l'allegato V, parte 3, per recepire le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE in merito alla lista ambra e alla lista rossa di rifiuti;

(7) la Commissione, per adeguare gli allegati II, III, IV e V del regolamento, è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (modificata), del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;

(8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 19.

(3) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(4) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(5) Consiglio dell'OCSE, del 23 dicembre 1998, doc. di rif. C(98)202 def.

(6) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

LISTA VERDE DI RIFIUTI ((Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista - G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - A, B, C, ...], seguite da un numero.))

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

LISTA AMBRA DI RIFIUTI ((Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista - G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - A, B, C, ...] seguite da un numero.))

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

LISTA ROSSA DI RIFIUTI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

NOTE INTRODUTTIVE

1. L'applicazione dell'allegato V fa salve la direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e la direttiva 91/689/CEE.

2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non è applicabile la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 dell'allegato V; qualora non sia così, si procede a controllare la parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, la parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea e pertanto soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non soggetti a tale divieto.

Quindi, se un determinato rifiuto nella parte 1, occorre controllare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco B della parte 1 occorre controllare se figura nella parte 2 o 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono stabilire, sulla base di prove documentali fornite in modo opportuno dal detentore, che un determinato rifiuto elencato nel presente allegato è escluso dal divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, se non presenta alcuna delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 94/904/CE(1).

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese di importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93.

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato nel presente allegato o che un rifiuto sia inserito nella parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, venga classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, qualora presenti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 ad H8 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 94/904/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dall'intestazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93.

PARTE 1

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2

Rifiuti elencati nella decisione 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 3

Rifiuti inseriti negli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93. I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 020, AC 250, AC 260, AC 270 et AD 160 sono stati cancellati perché, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ritenuti manifestamente non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione

LISTA AMBIRA DI RIFIUTI ((Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato da funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituita da due lettere [una per la lista G ("green=verde"), A ("amber=ambra") e R("red=rossa") - e una per la categoria del rifiuto - A,B,C, ...] - seguite da un numero.))

>SPAZIO PER TABELLA>

LISTA ROSSA DEI RIFIUTI

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14."