1999/793/CE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1999, concernente la richiesta di regime transitorio presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (notificata con il numero C(1999) 1551/3) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 11/12/1999 pag. 0012 - 0017
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1999 concernente la richiesta di regime transitorio presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (notificata con il numero C(1999) 1551/3) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (1999/793/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(1), in particolare l'articolo 24, informati gli Stati membri della richiesta del Lussemburgo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 96/92/CE, considerando quanto segue: I. FATTI 1. Procedura (1) Con lettera del 13 febbraio 1998, il ministero dell'Energia del Lussemburgo ha notificato alla Commissione una richiesta di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE. (2) Con lettera del 20 ottobre 1998, il suddetto ministero ha fornito alla Commissione informazioni supplementari. (3) Il 15 dicembre 1998 ha avuto luogo un incontro bilaterale tra i rappresentanti del suddetto ministero ed i servizi della Commissione. 2. Il settore elettrico e l'attuazione della direttiva 96/92/CE in Lussemburgo (4) Il Lussemburgo non ha ancora attuato la direttiva 96/92/CE. Il progetto di legge del 16 dicembre 1998 prevede un sistema di accesso regolamentato da parte di terzi. Idonei per l'accesso alla rete sono i clienti finali con un consumo superiore a 100 GWh all'anno, che rappresentano circa il 45 % del consumo nazionale totale. (5) Il mercato della fornitura di energia elettrica in Lussemburgo è ripartito tra Cegedel, una società a maggioranza statale, che fornisce il 70 % del consumo nazionale, e SOTEL, una società di proprietà dell'industria pesante fornitrice di quest'ultima nonché delle ferrovie, che copre il 30 % del consumo nazionale. Dal 1927 Cegedel detiene la concessione per la distribuzione e la fornitura pubblica esclusiva di energia elettrica. Cegedel opera anche come gestore della rete di trasmissione e importa il 92,8 % del proprio fabbisogno di energia elettrica dalla Germania sulla base di un contratto a lungo termine con RWE. Il restante 7 % viene acquistato da piccoli produttori privati o pubblici, per lo più sulla base di energia idraulica o cogenerazione. 3. Il regime transitorio notificato dal governo lussemburghese (6) La richiesta notificata dal Lussemburgo è costituita da diversi elementi, in conformità sia all'articolo 24, paragrafo 1 sia all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE. 3.1. Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 96/92/CE (7) Il Lussemburgo ritiene che l'accordo di approvvigionamento di energia tra Cegedel e RWE (le cui effettive parti contraenti sono lo Stato del Lussemburgo, Société Electrique de l'Our SA e RWE AG), inizialmente concluso il 30 aprile 1963, deve essere considerato un impegno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva 96/92/CE. Il contratto contiene una clausola di fornitura esclusiva a favore di RWE. Cegedel, d'altra parte, fornisce grandi consumatori industriali con un consumo annuo superiore a 100 GWh, che saranno idonei ai sensi della direttiva 96/92/CE a partire dal 19 febbraio 1999. Qualora tali clienti idonei scegliessero un fornitore diverso da Cegedel, RWE potrebbe rivedere le proprie tariffe attuali di fornitura nei confronti di Cegedel. Per tutelare la posizione di Cegedel, il governo lussemburghese chiede un regime transitorio sino al 31 dicembre 2000, data di scadenza del contratto di approvvigionamento di energia. La notifica non specifica le misure del regime transitorio. 3.2. Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE (8) In considerazione delle piccole dimensioni della rete lussemburghese e del fatto che l'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE cita specificamente il Lussemburgo, il governo lussemburghese richiede: a) una deroga all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 96/92/CE ai sensi della quale "Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività": il Lussemburgo chiede che lo stato patrimoniale e il conto economico distinti per ogni attività (generazione, trasmissione, distribuzione, attività non elettriche) non venga accluso ai conti annuali pubblicati, ma conservato a livello di contabilità intera. b) un'interpretazione restrittiva dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 96/92/CE che intende permettere "i) ai produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l'accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;": il Lussemburgo chiede, da una parte, che la definizione di "società controllate" sia basata sulla direttiva 83/349/CEE(2) del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE(3), che stabilisce che la casa madre detenga una quota minima del 50 %, e dall'altra, che tale diritto di accesso sia limitato a situazioni in cui l'autoproduttore generi un'eccedenza di energia elettrica e la fornitura degli impianti o delle società controllate sia limitata a tali quantità eccedenti. II. BASE GIURIDICA 1. Base giuridica: articolo 24 della direttiva 96/92/CE (9) Il governo lussemburghese ha notificato una richiesta ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE. La notifica contiene due parti che necessitano di essere valutate separatamente: - una richiesta di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 e 2, - una richiesta di deroghe per le piccole reti isolate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3. 2. Il regime transitorio del contratto di approvvigionamento di energia 2.1. I requisiti dell'articolo 24, paragrafo 1 e 2 della direttiva 96/92/CE (10) L'articolo 24 della direttiva 96/92/CE stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri, i cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva, possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tale richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva." (11) Gli articoli 24, paragrafo 1 e 2, della direttiva 96/92/CE, alla luce del trattato che istituisce la Comunità europea, chiedono quindi che la Commissione esamini i seguenti elementi durante la valutazione di qualsiasi richiesta di regime transitorio: A. Requisiti concernenti la natura degli impegni o le garanzie di gestione in questione 1) Deve essere provata l'esistenza di un impegno o garanzia di gestione. 2) L'impegno o le garanzie di gestione devono essere forniti entro e non oltre il 20 febbraio 1997. 3) Deve essere stabilito un legame di causalità tra l'entrata in vigore della direttiva e l'incapacità di rispettare l'impegno. B. Requisiti concernenti le misure proposte per raggiungere gli obiettivi in questione 1) Le misure del regime transitorio devono rientrare nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, VI e VII della direttiva. 2) Il regime transitorio deve essere limitato nel tempo e vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di gestione in questione. 3) Il regime transitorio deve applicare le misure meno restrittive ragionevolmente necessarie per raggiungere gli obiettivi, che devono essere comunque legittimi. Nel decidere su questi temi, la Commissione deve tener conto, tra l'altro, della dimensione del sistema in questione, del livello di interconnessione della rete e della struttura della propria industria elettrica. 2.2. Valutazione del regime transitorio lussemburghese A. Requisiti concernenti la natura degli impegni o le garanzie di gestione in questione (12) Alla sua notifica il Lussemburgo ha accluso una copia del contratto di approvvigionamento di energia in questione. Le parti contraenti sono lo Stato lussemburghese, autorizzato ad agire mediante Cegedel, in qualità di acquirente, e RWE AG nonché SEO SA con sede in Lussemburgo, in qualità di venditori. Inizialmente, il contratto è stato concluso nel 1963, ed è stato rinnovato ed emendato diverse volte. Il 22 ottobre 1990, è stato concordato un emendamento che prorogava (nel relativo paragrafo 6), fino al dicembre 2000, il termine attualmente valido del contratto. (13) Sulla base di tali fatti, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, i requisiti A.1 e A.2 siano soddisfatti. (14) In merito al requisito A.3, è necessario che lo Stato membro sia in grado di dimostrare a sufficienza che l'impegno in questione causerebbe un onere o un costo non recuperabile specifico che derivi dall'attuazione della direttiva e ponga la parte obbligata in una posizione tale da rendere oggettivamente o economicamente impossibile il rispetto o l'adempimento dell'impegno in questione, come ad esempio nel caso in cui il contratto di approvvigionamento di energia fosse del tipo "prendi o paga", cioè prevedesse una quantità fissa da dover pagare da parte dell'acquirente indipendentemente dal fatto che sia impossibile per l'acquirente stesso rivendere tale quantità ad un prezzo di vendita che copra il prezzo di acquisto. In tale situazione, potrebbero verificarsi costi non recuperabili tali da motivare, qualora raggiungessero un livello inaccettabile, la richiesta di regime transitorio. (15) Tuttavia, il contratto in questione non contiene clausole di tipo "prendi o paga", cioè non prevede che l'acquirente ritiri quantità minime a lungo termine. Il contratto è flessibile poiché la quantità realmente acquistata/consumata di energia elettrica (MWh) viene determinata ex post. Inoltre per quanto riguarda il pagamento della capacità (MW), il contratto offre termini flessibili per adattare tali pagamenti ad intervalli di tempo relativamente brevi. In generale, i prezzi sono indicizzati mediante formule basate sui prezzi del carbone e sui costi della manodopera. Inoltre, il paragrafo 9.2 del contratto prevede un diritto di rinegoziazione generale esplicito per le parti qualora le circostanze economiche dovessero mutare in maniera significativa. (16) Di conseguenza, nel caso in cui i clienti idonei attualmente approvvigionati da Cegedel dovessero passare ad un altro fornitore, Cegedel potrebbe adeguare di conseguenza i propri acquisti da RWE. Pertanto, non sussiste il pericolo che Cegedel possa trovarsi in una posizione tale da dover ritirare e pagare a RWE energia elettrica che non potrebbe poi rivendere ai propri clienti. (17) A tale riguardo, è importante riconoscere che la perdita di clienti potrebbe portare ad una situazione in cui Cegedel perda quote di mercato. Ciò potrebbe infatti comportare margini di profitto inferiori a causa delle spese generali fisse o di una perdita dello sconto di quantità offerto da RWE. Tuttavia, si tratta di un normale rischio commerciale, che è di fatto una conseguenza dell'introduzione della concorrenza mediante la direttiva 96/92/CE, ma non di un costo non recuperabile ai sensi dell'articolo 24 della direttiva. (18) Il governo lussemburghese adduce come argomentazione la clausola di esclusività di cui al contratto di approvvigionamento di energia. RWE ha il diritto esclusivo alla fornitura di tutte le quantità di energia elettrica per la rete pubblica di approvvigionamento del Lussemburgo, ad eccezione dell'autoproduzione di Cegedel derivante dall'energia idraulica o CHP, nonché l'eccedenza di alimentazione dell'autoproduzione industriale. (19) Tuttavia, è importante distinguere con chiarezza tra una tale clausola di esclusività e la clausola "prendi o paga" sopra descritta. Solo le clausole "prendi o paga" sono suscettibili di produrre costi non recuperabili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 24 della direttiva. Il fatto che la clausola di esclusività riduca la scelta di approvvigionamento di Cegedel non costituisce un impegno impossibile da onorare poiché Cegedel potrebbe perdere clienti idonei. Anche se la quantità acquistata da RWE dovesse diminuire, ciò non sarebbe in conflitto con la clausola di esclusività. (20) Tuttavia, la presente decisione non pregiudica la compatibilità di tale clausola di esclusività, o di clausole analoghe, con le norme in materia di concorrenza del trattato dell'Unione europea, in particolare in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica attraverso l'attuazione della direttiva 96/92/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica la possibilità che il diritto dei distributori (Cegedel) ad agire da clienti idonei per le quantità consumate dai clienti idonei all'interno della rete di distribuzione, secondo quanto stipulato dall'articolo 19.3 della direttiva 96/92/CE, possa essere in conflitto con tale clausola di esclusività. (21) Per concludere, la Commissione ritiene che il contratto in questione non sia in grado di generare costi non recuperabili a carico di Cegedel poiché quest'ultima potrebbe adeguare le proprie quantità di acquisto alle quantità da essa realmente vendute ai propri clienti. Pertanto, non sussistono prove sufficienti del fatto che l'entrata in vigore della direttiva possa causare l'incapacità da parte di Cegedel di onorare i propri impegni secondo quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 96/92/CE. B. Requisiti relativi alle misure proposte per raggiungere gli obiettivi in questione (22) La notifica contiene una richiesta di regime transitorio fino al 31 dicembre 2000. Tuttavia, la notifica non specifica quali misure il regime transitorio conterrebbe o applicherebbe. La notifica non indica richieste specifiche di deroga ai capitoli IV, VI e VII della direttiva 96/92/CE. (23) Alla luce della precedente conclusione relativa al fatto che il requisito A.3 non risulta chiaramente soddisfatto dal regime transitorio in conformità all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva, non è necessario valutare ulteriormente i requisiti relativi alle misure del regime notificato. (24) La notifica non indica che il Lussemburgo intenderebbe instaurare un meccanismo di sostegno finanziario per compensare le imprese elettriche interessate. Se un tale sistema di sostegno finanziario fosse contemplato, esso dovrebbe essere notificato in conformità agli articoli 87 e 88 del trattato CE. In tale ipotesi, è evidente che le misure di un simile effetto economico saranno trattate in modo coerente. 3. Deroghe basate sulla piccola dimensione della rete lussemburghese 3.1. Requisiti dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE (25) L'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE recita: "Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo". (26) Tale disposizione pertanto richiede l'esame dei seguenti elementi da parte della Commissione durante la valutazione di qualsiasi richiesta di regime transitorio in tali casi: 1) La disposizione della direttiva non è generalmente applicabile a piccole reti isolate. L'articolo 2, paragrafo 23, della direttiva stabilisce che con "piccola rete isolata" si intende qualsiasi rete con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti. Il Lussemburgo è espressamente citato come eccezione. 2) Le misure devono rientrare nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, V e VII della direttiva. 3) Gli Stati membri devono dimostrare, dopo l'entrata in vigore, che non sussistono seri problemi per la gestione delle loro piccole reti isolate. 4) Nel decidere in merito ad ogni richiesta, la Commissione applica la prova di proporzionalità, che significa che l'approccio proposto deve essere il meno restrittivo al commercio e alla concorrenza, ragionevolmente necessario per conseguire gli obiettivi in questione, che devono essere comunque legittimi. 3.2. Valutazione delle deroghe richieste 3.2.1. Specificità del Lussemburgo (27) Nel caso del Lussemburgo, non è necessario valutare se si tratti di una piccola rete isolata secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 23, della direttiva 96/92/CE, poiché l'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva stessa ne definisce specificamente ed esplicitamente l'applicabilità al Lussemburgo. 3.2.2. Deroga all'articolo 14 (28) L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 96/92/CE recita: "Esse [le imprese elettriche integrate] accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività." (29) Il Lussemburgo chiede che lo stato patrimoniale e il conto economico distinto per ogni attività (generazione, trasmissione, distribuzione, attività non elettriche) non venga accluso in allegato ai conti annuali pubblicati, ma conservato a livello di contabilità interna. (30) Il Lussemburgo adduce la seguente argomentazione: in primo luogo, le piccole dimensioni della rete Cegedel, e in particolare della sua rete di trasmissione, renderebbero la pubblicazione di conti distinti per la trasmissione e la distribuzione un onere amministrativo inutile. In secondo luogo, poiché Cegedel dipende per il 90 % del suo fabbisogno di energia elettrica da un unico fornitore, cioè dal contratto di importazione con RWE, vi è la preoccupazione di evitare che i costi di approvvigionamento di energia elettrica di cui al contratto in questione divengano pubblicamente noti. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla posizione contrattuale di Cegedel rispetto ai concorrenti per i quali diverrebbero trasparenti solo i costi medi della relativa combinazione di approvvigionamento elettrico. In terzo luogo, il fatto che tutte le attività non elettriche siano già escluse dai conti Cegedel presso un'entità giuridica distinta, potrebbe giustificare il fatto che Cegedel non abbia bisogno di rendere pubblici eventuali costi ripartiti. (31) In quanto ai potenziali "seri problemi" di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE sono ravvisabili due elementi. (32) Il primo elemento riguarda il presunto carico amministrativo per Cegedel se quest'ultimo dovesse rendere pubblici i propri conti ripartiti. Tuttavia, il requisito di pubblicazione di cui all'articolo 14 della direttiva 96/92/CE non si applica ai conti distinti specifici ma solo allo stato patrimoniale annuale e al conto economico. I conti annuali (unificati) complessivi devono essere resi noti in qualsiasi caso. Pertanto la ripartizione della contabilità interna corrente deve essere garantita in ogni caso. La corretta separazione della contabilità interna corrente è decisamente il principale onere amministrativo per le società elettriche. La mera inclusione del relativo stato patrimoniale e del conto economico nei conti annuali, che devono essere resi noti comunque, non è ritenuta un onere amministrativo aggiuntivo significativo. (33) Il secondo elemento è rappresentato dal presunto svantaggio competitivo derivante dalla possibilità che il costo di approvvigionamento specifico di energia elettrica da parte di Cegedel da RWE potrebbe diventare trasparente. (34) Assumendo che sia un obiettivo legittimo del Lussemburgo evitare che tali costi di approvvigionamento diventino trasparenti, occorre valutare se le misure proposte sono almeno misure restrittive ragionevolmente necessarie per conseguire tale obiettivo. (35) Una delle finalità principali della separazione verticale tra generazione, trasmissione e distribuzione, che si ottiene attraverso una ripartizione trasparente dei conti combinata con la separazione gestionale del gestore della rete di trasmissione in base all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 96/92/CE, è garantire l'accesso non discriminatorio al sistema di trasmissione e distribuzione, nonché una possibilità corretta di calcolo e verifica delle tasse di trasmissione, che devono essere pagate da terzi per avere accesso al sistema di trasmissione e distribuzione. (36) Il ruolo e la trasparenza della rete di trasmissione hanno un'importanza rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in particolare laddove una rete di trasmissione venga utilizzata per il trasporto e il commercio transfrontaliero di energia elettrica tra gli Stati membri. (37) Pertanto, delle 4 attività che devono essere separate, cioè generazione, trasmissione, distribuzione e attività non elettriche, la trasparenza dell'attività di trasmissione sembra assumere l'importanza maggiore. (38) La Commissione ritiene che almeno lo stato patrimoniale annuale e il conto economico relativi alle attività di trasmissione debbano essere pubblicati nei conti annuali complessivi. L'inclusione dello stato patrimoniale e del conto economico distinti relativi all'attività di generazione e di distribuzione potrebbe essere sospesa per un periodo di tempo limitato per consentire al Lussemburgo di raggiungere l'obiettivo di proteggere i dati di costo relativi al contratto di approvvigionamento prevalente. Lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto anche con uno stato patrimoniale ed un conto economico combinati relativi a tutte le attività, escludendo semplicemente la rete di trasmissione. (39) Poiché non vi sono limitazioni temporali per la richiesta di deroghe in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE, sembra ragionevole concedere una deroga per un periodo limitato sino al 31 dicembre 2001. Il governo lussemburghese, qualora lo ritenga necessario, ha la possibilità di richiedere una proroga alla deroga. (40) Per concludere in merito alla valutazione dei requisiti 2, 3 e 4, è opportuno rilevare quanto segue: 1) la misura richiesta non costituisce una deroga al capitolo VI della direttiva; 2) si assume che le conseguenze relative alla posizione competitiva di Cegedel, qualora i costi specifici di approvvigionamento di una fonte di approvvigionamento dominante divenissero pubblici, rappresentano un serio problema ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 della direttiva 96/92/CE; 3) l'obiettivo di evitare che tale costo specifico di approvvigionamento diventi trasparente è considerato legittimo. Tuttavia, il Lussemburgo deve applicare le misure meno restrittive, ragionevolmente necessarie per conseguire tale obiettivo. Per quanto riguarda l'importanza della trasparenza relativa all'attività di trasmissione nel contesto del commercio di energia elettrica a livello intracomunitario, deve essere mantenuta la pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico dell'attività di trasmissione. 3.2.3. Interpretazione dell'articolo 20 della direttiva 96/92/CE (41) In relazione a tale elemento della notifica lussemburghese ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, non sono richiesti alcun regime o deroga specifici. Tale questione rappresenta piuttosto una richiesta di interpretazione e non una richiesta di deroga in base all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva. Pertanto, essa non può essere oggetto di una decisione della Commissione secondo l'articolo 24 della direttiva. 4. Conclusione (42) La richiesta del Lussemburgo in conformità all'articolo 24 della direttiva 96/92/CE contiene tre elementi: (43) In primo luogo, per quanto riguarda la richiesta di regime transitorio sulla base di un contratto di approvvigionamento di energia, la Commissione conclude che non sussistono prove sufficienti del fatto che l'entrata in vigore della direttiva potrebbe causare l'incapacità di Cegedel di onorare i propri impegni secondo quanto richiesto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva stessa. Inoltre, la notifica non specifica alcuna misura concreta. Pertanto, il regime transitorio non può essere concesso. (44) In secondo luogo, in quanto alla deroga all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE in virtù dell'articolo 24, paragrafo 3, della medesima, la Commissione conclude che la deroga viene concessa nel senso che il Lussemburgo può sospendere la pubblicazione di stati patrimoniali e conti economici distinti per le attività di generazione e distribuzione di Cegedel sino al 31 dicembre 2001. Deve essere invece mantenuta la pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico distinto per l'attività di trasmissione. (45) In terzo luogo, la notifica contiene una richiesta di interpretazione dell'articolo 20 della direttiva 96/92/CE, che deve essere trattata al di fuori del campo di applicazione della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione riguarda le seguenti richieste notificate dal Lussemburgo alla Commissione con le lettere del 13 febbraio 1998 e del 20 ottobre 1998: - una richiesta di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 e 2, della direttiva 96/92/CE; - una richiesta di deroga all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3; notificate dal Lussemburgo alla Commissione con le lettere del 13 febbraio 1998 e del 20 ottobre 1998. Articolo 2 In virtù dell'articolo 24, paragrafo 1 e 2, della direttiva 96/92/CE, un regime transitorio in relazione al contratto in essere tra lo stato del Lussemburgo, Société Electrique de l'Our SA e RWE AG, inizialmente concluso il 30 aprile 1963 ed emendato il 22 ottobre 1990, non può essere concesso. Articolo 3 In virtù dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE, viene concessa una deroga all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva stessa nel senso che: 1) il Lussemburgo può sospendere, sino al 31 dicembre 2001, l'obbligo a carico di Cegedel di pubblicare stati patrimoniali e conti economici distinti per le attività di generazione e distribuzione nei conti annuali; 2) il Lussemburgo garantirà che sia mantenuta la pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico distinto per l'attività di trasmissione di Cegedel. Articolo 4 Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l' 8 luglio 1999. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione (1) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (2) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. (3) GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60.