1999/760/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1999, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e della salute pubblica [notificata con il numero C(1999) 3602] (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1999 pag. 0035 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1999 concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e della salute pubblica [notificata con il numero C(1999) 3602] (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede) (1999/760/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive e alle decisioni seguenti: - direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE(4); - direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE(6); - decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine(7), modificata da ultimo dalla decisione 1999/312/CE(8); - decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi(9); (2) la concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione; (3) per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno; (4) a fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(11); (5) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al "Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire" di Parigi, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte. 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 95000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999. Articolo 2 1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al "Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin" (precedentemente "Institut für Veterinärmedizin") di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi. 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 110000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999. Articolo 3 1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al "Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu" di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle. 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 105000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999. Articolo 4 1. La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al "Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad" di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine. 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 115000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999. Articolo 5 1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio del "Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" di Weymouth, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi. 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 40000 EUR per il periodo dal 1o agosto 1999 al 31 dicembre 1999. Articolo 6 L'aiuto finanziario è versato previa presentazione da parte dello Stato membro beneficiario, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale tale aiuto è stato concesso, dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica. Articolo 7 Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio. Articolo 8 La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l' 8 novembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. (4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. (6) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12. (7) GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. (8) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37. (9) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40. (10) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. (11) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.