31999D0760

1999/760/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1999, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e della salute pubblica [notificata con il numero C(1999) 3602] (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1999 pag. 0035 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1999

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e della salute pubblica

[notificata con il numero C(1999) 3602]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(1999/760/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive e alle decisioni seguenti:

- direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE(4);

- direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE(6);

- decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine(7), modificata da ultimo dalla decisione 1999/312/CE(8);

- decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi(9);

(2) la concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;

(3) per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno;

(4) a fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(11);

(5) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al "Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire" di Parigi, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 95000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al "Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin" (precedentemente "Institut für Veterinärmedizin") di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 110000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

Articolo 3

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al "Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu" di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 105000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

Articolo 4

1. La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al "Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad" di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 115000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

Articolo 5

1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio del "Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" di Weymouth, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 40000 EUR per il periodo dal 1o agosto 1999 al 31 dicembre 1999.

Articolo 6

L'aiuto finanziario è versato previa presentazione da parte dello Stato membro beneficiario, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale tale aiuto è stato concesso, dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica.

Articolo 7

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

Articolo 8

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l' 8 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

(6) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12.

(7) GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31.

(8) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37.

(9) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

(10) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(11) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.