31999D0742

1999/742/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1999, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1999) 3540]

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1999 pag. 0039 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1999

che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

[notificata con il numero C(1999) 3540]

(1999/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/49/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1) in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

(2) tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, secondo sottoparagrafo, della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1999 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

(3) i suddetti lavori non sono ancora terminati per quanto riguarda alcuni aspetti fitosanitari;

(4) l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE(4), e dalle relative misure di applicazione;

(5) l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

(6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data "31 marzo 1999" è sostituita dalla data "31 marzo 2002".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66.

(2) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30.

(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

(4) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.