31999D0730

1999/730/PESC: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 1999, che attua l'azione comune 1999/34/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 16/11/1999 pag. 0005 - 0006


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

che attua l'azione comune 1999/34/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

(1999/730/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) l'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Cambogia;

(2) nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 1999/34/PESC, l'Unione europea intende attivarsi nelle competenti sedi internazionali allo scopo di promuovere misure miranti a rafforzare la fiducia e incentivi volti ad incoraggiare la consegna volontaria delle armi portatili eccedenti o detenute illegalmente, la smobilitazione dei combattenti e la loro successiva reintegrazione e reinserimento; la presente decisione è diretta ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC;

(3) secondo l'Unione europea, un contributo finanziario e un'assistenza tecnica conseguirebbero l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica a favore di un disarmo dei civili, consolidando e sviluppando il coinvolgimento della società civile nel processo di raccolta delle armi e di eliminazione dell'eccedenza di armi raccolte e/o restituite in seguito alla smobilitazione;

(4) l'Unione europea intende pertanto fornire un sostegno finanziario e un'assistenza tecnica in base al titolo II dell'azione comune 1999/34/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce a promuovere il controllo, la raccolta e la distruzione di armi in Cambogia.

2. A tale scopo l'Unione europea:

a) assiste il governo della Cambogia nello sviluppo di leggi e regolamenti adeguati sulla proprietà, sul possesso, sull'utilizzazione, sulla vendita e sul trasferimento di armi e munizioni;

b) assiste il governo della Cambogia e le forze di polizia e di sicurezza nell'elaborazione di orientamenti per migliorare la registrazione e la sicurezza delle armi in loro dotazione;

c) assiste il governo della Cambogia e le forze di polizia e di sicurezza nell'elaborazione di procedure per la consegna volontaria di armi portatili e per l'identificazione e la distruzione delle armi portatili eccedenti, in particolare in relazione con la prevista smobilitazione e ristrutturazione delle forze armate;

d) sostiene programmi per la società civile volti a sensibilizzare e informare il pubblico sui problemi connessi con le armi portatili e le armi leggere e a sviluppare ulteriormente la cooperazione della società civile con il processo di raccolta e distruzione delle armi, in particolare sostenendo le attività delle ONG.

Articolo 2

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la presidenza nomina un responsabile di progetto, di stanza a Phnom Penh.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto è sottoposto alla responsabilità della Presidenza in conformità del mandato riportato nell'allegato.

3. Il responsabile di progetto riferisce regolarmente al Consiglio o ai suoi organi designati, per il tramite della presidenza assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante per la PESC.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto collabora, se del caso, con le missioni in loco degli Stati membri e della Commissione.

Articolo 3

1. L'importo finanziario di riferimento per gli obiettivi specificati all'articolo 1 è di 500000 EUR.

2. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione incentrerà la sua azione sul conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente decisione, proponendo o attuando appropriate misure comunitarie.

Articolo 4

La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione.

Essa scade il 15 novembre 2000.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata entro sei mesi a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

(1) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

ALLEGATO

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il responsabile di progetto, con il supporto dei pertinenti esperti, opererà in stretta collaborazione con i funzionari governativi competenti, appartenenti al Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno e ad altri pertinenti ministeri, allo sviluppo di leggi e regolamenti adeguati. A tal fine il responsabile di progetto può organizzare corsi di formazione e visite di accertamento dei fatti per i funzionari governativi competenti.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), seminari o consultazioni che coinvolgono le competenti autorità cambogiane saranno organizzati localmente, sotto la supervisione del responsabile di progetto, per sensibilizzare e informare circa i requisiti e le migliori prassi internazionali connessi con la registrazione, la gestione e la sicurezza dei depositi di armi e per sviluppare politiche, orientamenti e procedure in questo settore.

3. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il responsabile di progetto, con il supporto dei pertinenti esperti, assisterà il governo della Cambogia, le forze di polizia e di sicurezza e il Consiglio nazionale per la smobilitazione nello sviluppo di politiche e di procedure per l'identificazione delle armi eccedenti e per la loro raccolta e distruzione, in particolare nel contesto dei programmi iniziali di smobilitazione e di reinserimento previsti in due province per il 2000, e nel controllo dei progressi in questi campi durante il processo di smobilitazione.

4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l'assistenza finanziaria sarà destinata dal responsabile di progetto al sostegno di attività di organizzazioni non governative in Cambogia, inclusa la coalizione "Gruppo di lavoro per la riduzione delle armi in Cambogia", quali il miglioramento della sensibilizzazione, la condivisione delle informazioni e programmi di istruzione e formazione. Queste attività potranno aver luogo in regioni specificamente scelte della Cambogia, in base ad accordi tra il responsabile di progetto e le organizzazioni competenti.

5. Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine egli cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza.