1999/712/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1999, che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri [notificata con il numero C(1999) 3313]
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 04/11/1999 pag. 0088 - 0089
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1999 che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri [notificata con il numero C(1999) 3313] (1999/712/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca(1), visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri(2), modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93(3), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 2851/98 della Commissione(4) fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri, elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 894/97; (2) le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di introdurre alcune modifiche nelle informazioni che figurano nel suddetto elenco; tali richieste sono corredate da tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; dalla valutazione di queste informazioni emerge la loro conformità alla disposizione succitata ed è pertanto opportuno modificare le informazioni che figurano in tale elenco, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 sono modificate conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1. (2) GU L 346 dell'11.12.1990, pag. 11. (3) GU L 310 del 14.12.1993, pag. 19. (4) GU L 358 del 30.12.1998, pag. 45. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA A. Datos que se retiran de la lista/Oplysninger, der skal slettes i listen/Aus der Liste herauszunehmende Angaben/Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο/Information to be deleted from the list/Renseignements à retirer de la liste/Dati da togliere dall'elenco/Inlichtingen te schrappen uit de lijst/Informações a retirar da lista/Luettelosta poistettavat tiedot/Uppgifter som skall tas bort från förteckningen >SPAZIO PER TABELLA> B. Datos que se añaden a la lista/Oplysninger, der skal anføres i listen/In der Liste hinzuzufügende Angaben/Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο/Information to be added to the list/Renseignements à ajouter à la liste/Dati da aggiungere all'elenco/Inlichtingen toe te voegen aan de lijst/Informações a aditar à lista/Luetteloon lisättävät tiedot/Uppgifter som skall läggas till i förteckningen >SPAZIO PER TABELLA>