99/613/CE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1999, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea e l'importazione nella Comunità di cavalli registrati provenienti dagli Emirati Arabi Uniti [notificata con il numero C(1999) 2795] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/1999 pag. 0012 - 0013
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1999 recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea e l'importazione nella Comunità di cavalli registrati provenienti dagli Emirati Arabi Uniti [notificata con il numero C(1999) 2795] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/613/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16, (1) considerando che le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati provenienti, tra l'altro, dagli Emirati Arabi Uniti sono stabilite rispettivamente nella decisione 92/260/CEE(2) della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 1999/228/CE(3), e nella decisione 93/197/CEE(4) della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 1999/252/CE(5); (2) considerando che da una seconda ispezione veterinaria eseguita dalla Commissione negli Emirati Arabi Uniti risulta che i servizi veterinari controllano adeguatamente la situazione sanitaria e che, in particolare, sono sufficientemente controllati gli spostamenti di equidi e il loro status sanitario; (3) considerando che non sono mai stati denunciati casi di peste equina negli Emirati Arabi Uniti e che la vaccinazione contro tale malattia è proibita da oltre un anno; che è stata inoltre effettuata, sull'intero territorio nazionale, una serie di indagini sierologiche, i cui risultati soddisfacenti sono stati comunicati agli Stati membri e alla Commissione; (4) considerando che le condizioni per le importazioni di equidi nel paese in questione sono perlomeno altrettanto rigorose di quelle stabilite per le importazioni di equidi nella Comunità; che tale paese può essere pertanto considerato a basso rischio per quanto concerne l'introduzione di peste equina dall'esterno; (5) considerando che le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria vanno adottate in base alla situazione veterinaria del paese terzo interessato; che nella fattispecie si tratta esclusivamente di cavalli registrati per i quali è prevista l'immissione temporanea o l'importazione in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti; (6) considerando che le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione debbono essere modificate di conseguenza; (7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 92/260/CEE della Commissione è modificata nel seguente modo: 1) Nel certificato sanitario E dell'allegato II, il primo trattino del paragrafo d) del capitolo III è sostituito dal seguente testo: "- ο - nel paese di spedizione, in isolamento (3) oppure - in locali designati e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale negli Emirati Arabi Uniti (AE) (3)". 2) Nel certificato sanitario E dell'allegato II, il quarto trattino del paragrafo i) del capitolo III è sostituito dal seguente testo: "- diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio - con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il ... (5) e il ... (5), il secondo dei quali dev'essere stato prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3), con esito negativo, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3) (4), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato (3) (4) oppure - con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione il ... (5) con esito negativo, se l'animale dev'essere spedito dagli Emirati Arabi Uniti (AE) (3) (4);". 3) Nei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell'allegato II, all'ultimo trattino del paragrafo d) del capitolo III sono aggiunti gli "Emirati Arabi Uniti (AE)" all'elenco dei paesi terzi, secondo l'ordine del codice ISO dei paesi. Articolo 2 Nel certificato sanitario E dell'allegato II della decisione 93/197/CEE della Commissione, il capitolo III è modificato nel seguente modo: 1) Il paragrafo d) è sostituito dal seguente testo: "d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi oppure dalla sua entrata se è stato importato direttamente dalla Comunità europea nei tre mesi precedenti) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione ed è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori - durante i 40 giorni precedenti la spedizione (3), oppure - durante i 30 giorni precedenti la spedizione dagli Emirati Arabi Uniti (AE) (3);". 2) Il paragrafo k) è sostituito dal seguente testo: "k) è stato sottoposto ad un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio - con due prove, effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il ... (4) e il ... (4), il secondo dei quali dev'essere stato prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3), con esito negativo, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato (3) oppure - con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione il ... (4) con esito negativo, se l'animale dev'essere spedito dagli Emirati Arabi Uniti (AE) (3);". Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. (2) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. (3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 77. (4) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. (5) GU L 96 del 10.4.1999, pag. 31.