31999D0585

1999/585/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Spagna [notificata con il numero C(1999) 2469] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 21/08/1999 pag. 0015 - 0016


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Spagna

[notificata con il numero C(1999) 2469]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(1999/585/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che nel 1998 si sono verificati in Spagna focolai di peste suina, che l'insorgere di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suinicolo della Comunità e che, per favorire l'eradicazione della malattia quanto prima, la Comunità può indennizzare le perdite subite;

(2) considerando che, non appena la peste suina classica è stata ufficialmente confermata, le autorità spagnole hanno notificato di aver adottato i provvedimenti opportuni, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE;

(3) considerando che, in attesa che la Commissione completi la verifica del rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario nonché delle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità, è opportuno autorizzare il versamento di una prima quota di 3,75 milioni di EUR;

(4) considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà versato previa constatazione che le misure sono state poste in atto e che le autorità hanno fornito tutte le informazioni richieste entro i termini previsti;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di peste suina classica insorti nel 1998.

Fatti salvi i risultati dei controlli, la partecipazione finanziaria della Comunità è fissata:

- al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per indennizzare i proprietari per l'abattattimento e la distruzione dei suini nonché per la distruzione dei prodotti da essi ottenuti;

- al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per la pulizia, la disinsettizzazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

- al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per compensare i proprietari per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Fatti salvi i controlli effettuati, il contributo finanziario della Comunità viene versato previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui sono stati abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) per le aziende infette;

- ubicazione e indirizzo,

- data in cui è insorto il sospetto della malattia e data della conferma,

- numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione,

- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario delle aziende infette; risultati degli esami eseguiti,

- pesunta origine dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

- i dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

- azienda infetta (focolaio) con la quale si sospetta vi siano stati contatti presunti o confermati; tipo di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco e l'indirizzo dei beneficiari, il numero di animali abbattutti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto al netto dell'IVA e delle imposte.

Articolo 3

1. La domanda di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi di cui all'articolo 2, è presentata alla Commissione anteriormente al 1o ottobre 1999.

2. La Spagna può tuttavia beneficiare, facendone richiesta, di un anticipo di importo pari a 3,75 milioni di EUR.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e per verificare le spese sostenute.

La Commissione comunica agli Stati membri il risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio(3) si applicano mutatis mutandis.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.