99/560/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 1999, che modifica per la seconda volta la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea [notificata con il numero C(1999) 2623] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 11/08/1999 pag. 0057 - 0057
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1999 che modifica per la seconda volta la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea [notificata con il numero C(1999) 2623] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/560/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione del controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, (1) considerande che la presenza dell'afta epizootica nel bestiame è stata confermata in Algeria, Marocco e Tunisia; che pertanto la Commisione ha adottato la decisione 1999/212/CE, del 18 marzo 1999, recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea(2), modificata da ultimo dalla decisione 1999/292/CE(3); (2) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decisione, le misure da essa previste devone essere riesaminate sulla base dell'evoluzione della malattia; (3) considerando che l'afta epizootica sembra essere tenuta sotto adeguato controllo dai servizi veterinari di Tunisia e Marocco e che rispettivamente dai mesi di aprile e maggio 1999 non sono state segnalate epidemie in questi paesi; considerando che tuttavia non è stata presentata una relazione finale sui risultati di un esame sierologico che consentirebbe di valutare in quale misura i piccoli ruminanti risultano infetti nell'epidemilogia della malattia; (4) considerando che l'ultima relazione non ufficiale sulle epidemie di afta epizootica in Algeria risale al 22 giugno 1999 e non consente di revocare le misure stabilite dalla decisione 1999/212/CE per il paese terzo interessato; (5) considerando che, come misura cautelativa supplementare, il periodo di applicazione di tali misure deve essere prorogato dei tre mesi; (6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 4 della decisione 1999/212/CE la data "31 luglio 1999" è sostituita da "31 ottobre 1999". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. (2) GU L 74 del 19.3.1999, pag. 29. (3) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 54.