31999D0560

99/560/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 1999, che modifica per la seconda volta la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea [notificata con il numero C(1999) 2623] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 11/08/1999 pag. 0057 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1999

che modifica per la seconda volta la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea

[notificata con il numero C(1999) 2623]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione del controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

(1) considerande che la presenza dell'afta epizootica nel bestiame è stata confermata in Algeria, Marocco e Tunisia; che pertanto la Commisione ha adottato la decisione 1999/212/CE, del 18 marzo 1999, recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea(2), modificata da ultimo dalla decisione 1999/292/CE(3);

(2) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decisione, le misure da essa previste devone essere riesaminate sulla base dell'evoluzione della malattia;

(3) considerando che l'afta epizootica sembra essere tenuta sotto adeguato controllo dai servizi veterinari di Tunisia e Marocco e che rispettivamente dai mesi di aprile e maggio 1999 non sono state segnalate epidemie in questi paesi; considerando che tuttavia non è stata presentata una relazione finale sui risultati di un esame sierologico che consentirebbe di valutare in quale misura i piccoli ruminanti risultano infetti nell'epidemilogia della malattia;

(4) considerando che l'ultima relazione non ufficiale sulle epidemie di afta epizootica in Algeria risale al 22 giugno 1999 e non consente di revocare le misure stabilite dalla decisione 1999/212/CE per il paese terzo interessato;

(5) considerando che, come misura cautelativa supplementare, il periodo di applicazione di tali misure deve essere prorogato dei tre mesi;

(6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/212/CE la data "31 luglio 1999" è sostituita da "31 ottobre 1999".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

(2) GU L 74 del 19.3.1999, pag. 29.

(3) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 54.