31999D0498

1999/498/CE: Decisione della Commissione del 7 luglio 1999 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) utilizzate per accedere alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) (2a edizione) [notificata con il numero C(1999) 2027] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1999 pag. 0060 - 0061


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1999

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) utilizzate per accedere alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) (2a edizione)

[notificata con il numero C(1999) 2027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

(1) considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino;

(2) considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

(3) considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

(4) considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

(5) considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istruisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DECT utilizzate per accedere alla rete ISDN.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1 oppure, in alternativa, soddisfano le regolamentazioni tecniche comuni definite dalle decisioni 98/515/CE(2) e 97/523/CE(3) o 1999/19/CE(4). Inoltre soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE(5) e 89/336/CEE(6) del Consiglio.

Articolo 3

Dall'entrata in vigore della presente decisione, gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'impiego della norma armonizzata di cui all'allegato oppure, in alternativa, delle norme armonizzate di cui agli allegati delle decisioni 98/515/CE, 97/523/CE o 1999/310/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.

(2) GU L 232 del 19.8.1998, pag. 7.

(3) GU L 215 del 7.8.1997, pag. 48.

(4) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 57.

(5) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

(6) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for terminal equipment for DECT/ISDN interworking profile applications

[DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo); rete digitale di servizi integrati (ISDN); requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per le applicazioni di interfunzionamento DECT/ISDN]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

EN 301 440 V1.2.2 - gennaio 1999

(esclusa la premessa)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 98/34/CE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione 650, route des Lucioles F - 06291 Sophia Antipolis Cedex

o

Commissione europea

DGXIII/A.2 (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).