1999/497/CE: Decisione della Commissione del 7 luglio 1999 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) che operano in modalità duale DECT/GSM [notificata con il numero C(1999) 2026] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1999 pag. 0058 - 0059
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1999 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) che operano in modalità duale DECT/GSM [notificata con il numero C(1999) 2026] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/497/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino, (1) considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino; (2) considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni; (3) considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione; (4) considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2; (5) considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DECT utilizzate per accedere alle reti GSM. Articolo 2 1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato. 2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1 oppure, in alternativa, soddisfano le regolamentazioni tecniche comuni pertinenti definite dalle decisioni 97/523/CE(2), 97/524/CE(3), 97/525/CE(4), 98/574/CE(5), 98/542/CE(6), 98/575/CE(7), 98/543/CE(8) o 1999/310/CE(9) della Commissione. Inoltre soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE(10) e 89/336/CEE(11) del Consiglio. Articolo 3 Dall'entrata in vigore della presente decisione, gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'impiego della norma armonizzata di cui all'allegato I oppure, in alternativa, delle norme armonizzate di cui agli allegati delle decisioni 97/523/CE, 97/524/CE, 97/525/CE, 98/574/CE, 98/542/CE, 98/575/CE, 98/543/CE o 1999/310/CE. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. (2) GU L 215 del 7.8.1997, pag. 48. (3) GU L 215 del 7.8.1997, pag. 51. (4) GU L 215 del 7.8.1997, pag. 54. (5) GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30. (6) GU L 254 del 16.9.1998, pag. 28. (7) GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35. (8) GU L 254 del 16.9.1998, pag. 32. (9) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 57. (10) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. (11) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. ALLEGATO Riferimento alla norma armonizzata applicabile La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Global System for Mobile communications (GSM); Attachment requirements for DECT/GSM dual-mode terminal equipment [DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo); sistema globale di comunicazioni mobili (GSM); requisiti di connessione delle apparecchiature terminali che operano in modalità duale DECT/GSM] ETSI Istituto europeo per le norme di telecomunicazione Segretariato dell'ETSI EN 301 439 V1.1.1 - gennaio 1999 (esclusa la premessa) Informazioni complementari L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 98/34/CE. Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a: Istituto europeo per le norme di telecomunicazione 650, route des Lucioles F - 06291 Sophia Antipolis Cedex o Commissione europea DGXIII/A.2 (BU 31, 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).