31999D0467

1999/467/CE: Decisione della Commissione del 15 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE [notificata con il numero C(1999) 2124] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 16/07/1999 pag. 0036 - 0037


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1999

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE

[notificata con il numero C(1999) 2124]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia in materia di scambi intracommunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE(2), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4,

(1) considerando che degli Stati membri o delle regioni di Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi se soddisfano alcune condizioni definite nella direttiva 64/432/CEE;

(2) considerando che la decisione 97/76/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che definisce i metodi di controllo per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi da parte degli allevamenti bovini di taluni Stati membri e di certe regioni degli Stati membri(3), specifica gli Stati membri e le regioni all'interno degli Stati membri che soddisfano tali criteri;

(3) considerando che la presente decisione non sarà adeguata alla situazione giuridica esistente al 1o luglio 1999, in quanto la direttiva 64/432/CEE è stata modificata dalla direttiva 98/46/CE(4); che inoltre alcune disposizioni relative al riconoscimento di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tubercolosi sono state modificate dalla direttiva 98/46/CE; che è necessario abrogare la decisione 97/76/CE;

(4) considerando che, in base alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, degli Stati membri o delle regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi se soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, parte I, paragrafo 4, e mantengono tale qualifica finché sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 5;

(5) considerando che la Commissione può decidere la sospensione o la revoca della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi conformemente alle disposizioni dell'allegato A, parte I, paragrafo 5, di detta direttiva;

(6) considerando che a norma dell'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettera b), una condizione essenziale per la concessione della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi è l'esistenza di un sistema d'identificazione che consenta di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(5);

(7) considerando che le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le loro regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 3

La decisione 97/76/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107.

(3) GU L 19 del 22.1.1997, pag. 34.

(4) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 22.

(5) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

STATI MEMBRI DICHIARATI UFFICIALMENTE INDENNI DALLA TUBERCOLOSI DEI BOVINI AL 31 DICEMBRE 1999

Danimarca

Germania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Finlandia

Svezia

ALLEGATO II

REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE INDENNI DALLA TUBERCOLOSI DEI BOVINI FINO AL 31 DICEMBRE 1999

Provincia di Bolzano (Italia)

Provincia di Trento (Italia)