31999D0453

1999/453/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alla procedure per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni) [notificata con il numero C(1999) 1484] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 14/07/1999 pag. 0050 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alla procedure per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni)

[notificata con il numero C(1999) 1484]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(1) considerando che la Commissione ha già adottato una serie di decisioni relative alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio; che può rendersi necessario l'adeguamento di tali decisioni al progresso tecnico; che ciò si verifica per la decisione 96/579/CE(3) e per la decisione 97/808/CE(4);

(2) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/579/CE è modificata come segue:

1) All'allegato II, il seguente testo è inserito dopo la voce "Prodotti per la segnaletica stradale": "- Materiali per il post-trattamento (granuli di vetro, aggregati antisdrucciolevoli e combinazioni dei due),".

2) All'allegato III, il seguente testo è inserito nella colonna "Prodotti" della tabella relativa al gruppo di prodotti "Attrezzature fisse per la circolazione stradale (1/2)" dopo la voce "Prodotti per la segnaletica stradale": "- Materiali per il post-trattamento (granuli di vetro, aggregati antisdrucciolevoli e combinazioni dei due),".

Articolo 2

La decisione 97/808/CE è modificata come segue:

1) All'allegato I, viene aggiunto il seguente paragrafo: "Materiali per il rivestimento di pavimentazioni per uso esterno

Materiali per il rivestimento di pavimentazioni per uso interno delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco DFL, EFL o FFL, nonché della classe AFL che, conformemente alla decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco."

2) All'allegato II, viene aggiunto il seguente paragrafo: "Materiali per il rivestimento di pavimentazioni per uso interno delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco."

3) All'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti "Rivestimenti per pavimentazioni (2/2)" viene aggiunto il seguente testo:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 52.

(4) GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18.