31999D0449

1999/449/CE: Decisione della Commissione del 9 luglio 1999 recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(1999) 2110] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 10/07/1999 pag. 0070 - 0082


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(1999) 2110]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Sia la decisione 1999/363/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale(4), modificata da ultimo dalla decisione 1999/419/CE(5), sia la decisione 1999/389/CE della Commissione, dell'11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali delle specie bovina e suina e che abroga la decisione 1999/368/CE(6), modificata da ultimo dalla decisione 1999/419/CE, sono state profondamente emendate. Poiché è necessario apportarvi ulteriori modifiche, esigenze di chiarezza e di razionalizzazione inducono a riformularne il disposto nell'ambito di un'unica decisione.

(2) Il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina di mangimi composti. A partire dal 15 gennaio 1999 tali mangimi erano stati distribuiti a un numero considerevole di aziende avicole in Belgio (circa il 25 % del totale).

(3) A partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che avevano ricevuto tali mangimi. Dal 1o giugno 1999 le medesime autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame. Prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati nelle aziende di cui trattasi prima di tale data potrebbero ancora essere presenti sul mercato.

(4) Il 2 giugno 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione di aver sottoposto a misure restrittive circa 500 allevamenti suinicoli che potevano aver ricevuto mangimi contaminati. Il 3 giugno 1999 le stesse autorità hanno informato la Commissione che mangimi contaminati erano stati distribuiti anche ad un certo numero di allevamenti bovini. Le autorità belghe hanno adottato per i suini e i bovini e i prodotti derivati provvedimenti analoghi a quelli applicati al pollame; in particolare, a decorrere dal 3 giugno 1999 hanno proibito la macellazione di bovini e suini.

(5) A quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali, hanno formato oggetto di scambi con altri Stati membri e paesi terzi. Anche animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati. Indagini per individuare le responsabilità della contaminazione sono ancora in corso. Un'ispezione comunitaria condotta in Belgio dall'8 all'11 giugno 1999 è giunta alla conclusione che, stando ai risultati analitici disponibili, l'ingente contaminazione è riconducibile non tanto ad un problema ricorrente, bensì ad un fatto prodottosi su un arco di tempo limitato.

(6) Considerato quanto precede, è necessario adottare misure per proteggere la salute dei consumatori. Tali misure dovrebbero essere applicate ai polli domestici, ai suini e ai bovini allevati in Belgio dal 15 gennaio, e ai prodotti da essi derivati. Esse non dovrebbero invece applicarsi ai prodotti ottenuti da animali che non sono stati allevati in aziende sottoposte a misure restrittive dalle autorità belghe o che, secondo i risultati delle analisi, non sono contaminati da diossina. È opportuno disporre che i prodotti di cui trattasi siano distrutti in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale. Non sembra ancora appropriato fissare una data di scadenza per l'applicazione delle misure. Per evitare distorsioni commerciali, queste ultime dovrebbero applicarsi anche alle esportazioni verso i paesi terzi. Tutte i pertinenti ragguagli vanno trasmessi alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi terzi, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni introdotto dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(7). Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi dovrebbe venir previsto un sistema di certificazione per le spedizioni di origine belga. È necessario che il Belgio e gli Stati membri che hanno ricevuto prodotti ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte a misure restrittive istituiscano un piano di controllo per valutare la presenza della contaminazione da diossine/PCB nei prodotti di origine animale. La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

(7) Risulta difficile identificare l'origine esatta di alcuni prodotti belgi, in particolare dei prodotti ottenuti da polli domestici ed elaborati tra il 15 gennaio 1999 e il 1o giugno 1999, nonché dei prodotti ottenuti da bovini e suini ed elaborati tra il 15 gennaio 1999 e il 3 giugno 1999. Le autorità belghe sono disposte ad accettare la rispedizione di tali prodotti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE. È necessario stabilire norme rigorose e specifiche concernenti la procedura da rispettare per la rispedizione dei prodotti in Belgio, in modo da garantire che non possano essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza. Poiché le autorità belghe hanno segnalato alla Commissione difficoltà nell'utilizzazione della rete ANIMO, istituita dalla direttiva 91/398/CE del Consiglio(8), è opportuno che la rispedizione dei prodotti venga comunicata direttamente alle autorità competenti centrali del Belgio per fax.

(8) L'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(9), stabilisce norme specifiche per la reimportazione di partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un paese terzo. È necessario precisare che i prodotti rispediti da paesi terzi in Belgio non possono essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza.

(9) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(10), stabilisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

(10) Le prove tossicologiche ed epidemiologiche attualmente disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC). L'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg di peso corporeo. Non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari. Esistono tuttavia dati sui livelli di base della contaminazione. In mancanza di limiti internazionali, comunitari o nazionali per le diossine, i livelli di base dovrebbero essere utilizzati come riferimento. L'analisi delle diossine esige il ricorso a metodi sofisticati, disponibili soltanto in un numero limitato di laboratori degli Stati membri.

(11) L'11 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sui PCB quali marcatori per la contaminazione da diossina è giunto alla conclusione che i livelli di sette policlorobifenili (PCB) persistenti nei prodotti a base di uova e di carni di pollame possono rappresentare un affidabile surrogato delle diossine. Ha altresì determinato l'opportunità di fissare a 200 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso il livello d'intervento per i prodotti avicoli. Il 16 giugno 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha adottato un parere in merito alle diossine nel latte ottenuto da bovini alimentati con mangimi contaminati in Belgio. In tale parere il comitato ha sottolineato l'esigenza di analizzare singolarmente i campioni di latte prelevati presso tutte le aziende lattiere sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, procedendo almeno alla ricerca, con un livello di quantificazione adeguato, di PCB che possano fungere da indicatori di una possibile contaminazione da diossina oltre i livelli di base. A tal fine, il comitato ha raccomandato che il livello d'intervento cui attenersi per il latte e i prodotti lattieri sia di 100 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso. Tale livello d'intervento dovrebbe essere applicato per eseguire controlli sul latte crudo delle singole aziende in questione, sul latte in massa delle latterie e su qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. Qualora si riscontrassero valori superiori a 100 ng PCB/g di grasso, dovrebbero venir effettuate analisi per la ricerca delle diossine. Il comitato e il gruppo di lavoro della Commissione hanno sottolineato che i cennati livelli d'intervento sono intesi esclusivamente per un'applicazione nel contesto della particolare situazione attualmente creatasi in Belgio e non dovrebbero essere considerati il riconoscimento di un limite permanente per i PCB nei prodotti di cui trattasi.

(12) In conformità con il summenzionato parere scientifico del 16 giugno 1999, le autorità belghe hanno proceduto ad analizzare singolarmente il latte crudo di tutte le 234 aziende sottoposte a misure restrittive, il latte in massa delle latterie e qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. I risultati hanno indicato che, a parte il caso di nove aziende, i prodotti ottenuti attualmente e in passato presso 225 aziende non presentano rilievo sanitario per i consumatori. In considerazione di tali risultati, è opportuno che il latte e i prodotti lattieri non rientrino più nel campo d'applicazione della decisione 1999/389/CE. Tuttavia, conformemente alla raccomandazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, è necessario mantenere le misure restrittive per i prodotti ottenuti in aziende lattiere nel cui latte risulta superato il livello d'intervento, fino a quando i risultati delle analisi avranno dimostrato che il latte stesso non è contaminato da diossine.

(13) Il 28 e 29 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sulla contaminazione da PCB/diossina delle derrate alimentari belghe ha esaminato l'adeguatezza di un tenore del 2 % di grassi quale soglia al di sotto della quale i prodotti alimentari cui si applicano le disposizioni delle decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE potrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione di dette decisioni. Tale gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, sulla base del cennato parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e tenuto conto dei dati finora disponibili in merito a PCB e diossine in prodotti belgi, è lecito ritenere che, nel caso di ovoprodotti contenenti meno del 10 % di grasso d'uovo, non è probabile che un loro tenore inferiore al 2 % determini un significativo aumento dell'assunzione di PCB e diossine oltre i livelli di base.

(14) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE autorizzano la Commissione ad adottare misure di salvaguardia per gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1, nonché, se la situazione lo esige, per altri prodotti e loro derivati. Ne consegue che dette misure possono anche marginalmente riguardare altri prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. La situazione relativa alla contaminazione da diossina giustifica siffatte misure.

(15) L'articolo 3 della decisione 1999/363/CE e l'articolo 3 della decisione 1999/389/CE recano disposizioni riguardanti gli Stati membri che hanno ricevuto prodotti di origine belga rientranti nel campo d'applicazione delle decisioni medesime. Poiché dal dialogo con gli Stati membri sono emersi problemi di attuazione e di interpretazione di tali disposizioni, è opportuno che queste ultime vengano chiarite.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi, dei prodotti di seguito elencati destinati al consumo umano o animale ottenuti da polli domestici allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 1o giugno 1999 o da suini e bovini allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 3 giugno 1999:

- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio(11);

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio(12);

- carni separate meccanicamente;

- carni macinate e preparazioni di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio(13);

- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio(14);

- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine bovina, suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali, ad eccezione del grasso butirrico;

- uova;

- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/43/CEE del Consiglio(15), ad eccezione dell'albume;

- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %;

- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio;

- mangimi composti e premiscele.

B. Il Belgio continua a sottoporre a misure restrittive il latte crudo raccolto dopo il 12 giugno 1999, nonché il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte ottenuti da tale latte crudo, qualora quest'ultimo provenga da aziende che, quando hanno formato oggetto di controllo, non rispettavano il tenore stabilito all'allegato A, fino a quando i risultati delle analisi dimostrino che il latte non è contaminato da diossine.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1.A non si applica se:

a) i prodotti non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive;

oppure se

b) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di pollami domestici vivi allevati tra il 15 gennaio 1999 e il 1o giugno 1999, di uova da cova deposte dagli animali suddetti nello stesso periodo, nonché di suini e bovini allevati in Belgio dal 15 gennaio al 3 giugno 1999, salvo se gli animali non sono stati allevati e le uova non sono state prodotte in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

4. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 2 siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale.

5. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 3 o prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Il Belgio effettua indagini:

a) sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati,

e

b) sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi.

Informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati sui risultati di tali indagini.

7. Il Belgio controlla il livello di diossine nei prodotti belgi di origine animale.

A tale scopo, presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

8. Il Belgio tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati delle indagini circa la fonte della contaminazione dei mangimi da diossina.

Articolo 2

1. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato ufficiale pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato B.

2. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di polli domestici vivi e di uova da cova di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato C.

3. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di animali delle specie bovina e suina di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato D.

4. Il certificato ufficiale e le dichiarazioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio.

Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova che sono stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 4, devono immediatamente:

a) effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;

b) individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;

c) rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati questi mangimi e tutti i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;

d) rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti di origine belga;

e) provvede affinché i prodotti di cui alle lettere da a) a d) siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, a meno che non possa essere dimostrato che non sono contaminati da diossina, ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A;

f) informare la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi interessati, sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;

g) controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

Articolo 4

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo che abbiano ricevuto animali vivi, uova da cova o prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, e all'articolo 1, paragrafo 3, prima del 12 giugno 1999, il Belgio fornisce, se dispone delle pertinenti informazioni, una dichiarazione circa la situazione sanitaria dell'azienda di origine conformemente al modello riprodotto nell'allegato E.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3, lettera e), e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispedire in Belgio prodotti originari di tale paese ai quali si applichi l'articolo 1, paragrafo 1.A, se a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 non è stato possibile identificare con esattezza le aziende belghe di origine e se non sono state effettuate analisi sui prodotti per la ricerca di diossine o PCB.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la rispedizione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti;

b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato F della presente decisione e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro interessato;

c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità competente dello Stato membro interessato, in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;

d) i prodotti devono essere trasportati direttamente allo stabilimento di cui alla lettera a);

e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare per fax, alla competente autorità responsabile dello stabilimento di cui alla lettera a), il luogo di origine e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CEE della Commissione(16); nel fax deve figurare la menzione "Prodotti rispediti conformemente all'articolo 5 della decisione 1999/449/CE";

f) il Belgio deve confermare per fax l'arrivo di ciascuna partita all'autorità competente dello Stato membro che ha rispedito i prodotti;

g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine, ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A della decisione 1999/449/CE.

3. Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del paragrafo 2.

Articolo 6

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine, ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 7

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere conformi alla presente decisione le misure da essi applicate agli scambi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 10

Le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE sono abrogate.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

(4) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.

(5) GU L 159 del 25.6.1999, pag. 60.

(6) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26.

(7) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(8) GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

(9) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(10) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

(11) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

(12) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(13) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(14) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(15) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

(16) GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

ALLEGATO A

Tenore massimo di PCB per taluni prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

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ALLEGATO C

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ALLEGATO D

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ALLEGATO E

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ALLEGATO F

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