1999/405/CE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 1999, che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC)
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 22/06/1999 pag. 0037 - 0038
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1999 che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) (1999/405/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), (1) considerando che la Comunità europea desidera diventare parte contraente della convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) a causa della presenza di navi comunitarie nella zona geografica di competenza di questa organizzazione regionale per la pesca; che tali navi battono attualmente la bandiera del Regno di Spagna; (2) considerando che, in base ai testi in vigore, la convenzione recante istituzione della IATTC riconosce la possibilità di diventare membri solamente agli Stati sovrani; che la Comunità sta negoziando, con le parti contraenti della convenzione, le modifiche necessarie per consentire l'adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica come la Comunità europea; (3) considerando che l'adesione della Comunità non potrà intervenire in tempi rapidi; che è tuttavia necessario difendere fin d'ora, nell'ambito dell'IATTC, gli interessi della flotta comunitaria; (4) considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della IATTC, in attesa dell'adesione della Comunità; (5) considerando che tale autorizzazione dovrebbe essere concessa solo in via eccezionale per far fronte a circostanze eccezionali e non dovrebbe costituire un precedente in materia di rappresentanza comunitaria nelle organizzazioni internazionali nel settore della pesca o in altri settori; (6) considerando che occorre garantire che le decisioni adottate dalla Spagna nell'ambito dell'IATTC siano conformi alla posizione comunitaria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatta salva la competenza esclusiva della Comunità europea in materia, il Regno di Spagna è autorizzato ad aderire alla convenzione recante istituzione della IATTC. Il Regno di Spagna si impegna a denunciare la convenzione alla data in cui la Comunità vi aderirà. Articolo 2 1. Quale parte contraente, il Regno di Spagna partecipa alle decisioni della IATTC, conformemente alla posizione comunitaria e di concerto con la Commissione. 2. Il Regno di Spagna informa la Commissione delle attività dell'IATTC e la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio su tali attività. Articolo 3 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (1) Parere espresso il 4 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).