1999/397/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1999, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(1999) 1539]
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 16/06/1999 pag. 0060 - 0061
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1999 che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(1999) 1539] (1999/397/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 9, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(3), in particolare l'articolo 14, sentiti i comitati consultivi, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) In data 7 luglio 1998, la Commissione ha ricevuto due denunce secondo le quali le importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea sarebbero state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping e avrebbero beneficiato di pregiudizievoli sovvenzioni. (2) Entrambe le denunce sono state presentate dal CIRFS (Comitato internazionale delle fibre sintetiche e di raion) per conto di produttori comunitari che rappresentano una notevole percentuale della produzione comunitaria complessiva di filati testurizzati di poliesteri, conformemente agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 ed agli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97. (3) Tali denunce contenevano prove di dumping e di sovvenzioni, nonché del conseguente grave pregiudizio, considerate sufficienti a giustificare l'apertura tanto di un procedimento antidumping quanto di un procedimento antisovvenzioni. (4) Previa consultazione, la Commissione, in due diversi avvisi pubblicati il 21 agosto 1998 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4), ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri, attualmente classificabili al codice NC 5402 33 00, originari dell'India e della Repubblica di Corea. (5) La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori, gli importatori, i fornitori di materie prime a monte, gli utilizzatori industriali di filati testurizzati di poliesteri a valle notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura. B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI (6) Con lettera del 28 aprile 1999 alla Commissione, il CIRFS ha formalmente ritirato le denunce antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea. (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. (8) La Commissione ha ritenuto che dalla presente inchiesta non siano emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità che possano essere contrarie alla chiusura dei procedimenti. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità. (9) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea debbano essere chiusi senza imposizione di misure, DECIDE: Articolo unico: Sono chiusi i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e della Repubblica di Corea, attualmente classificabili al codice NC 5402 33 00. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (4) GU C 264 del 21.8.1998, pagg. 2 e 5.