31999D0391

1999/391/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) [notificata con il numero C(1999) 1395] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 15/06/1999 pag. 0039 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1999

concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)

[notificata con il numero C(1999) 1395]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/391/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente(2),

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE, le relazioni sull'attuazione della direttiva e la sua efficacia rispetto ad altri strumenti ambientali devono essere redatte conformemente alla procedura indicata agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE;

(2) considerando che l'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE stabilisce che la relazione sia redatta sulla base di un questionario o di un progetto elaborato dalla Commissione con l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva;

(3) considerando che la prima relazione coprirà il periodo dal 2000 a tutto il 2002;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il questionario allegato alla presente decisione, relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è adottato.

Articolo 2

Gli Stati membri usano questo questionario come base per redigere la relazione da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL - IPPC)

1. Descrizione generale

1.1. Quali sono stati i principali cambiamenti che è stato necessario apportare alla legislazione nazionale e al sistema di autorizzazione per conformarsi all'obiettivo generale di realizzare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva?

2. Copertura degli impianti

2.1. Per ciascuna delle sei sezioni dell'allegato I, quanti impianti rientrano nelle categorie indicate qui di seguito?

- Tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4), in funzione al termine del periodo contemplato dalla relazione.

- Gli impianti esistenti per i quali è stata notificata una modifica sostanziale all'autorità competente e per i quali è stata concessa una autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

- Gli impianti nuovi (compresi quelli non ancora in funzione) per i quali è stata concessa un'autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

3. Obblighi fondamentali del gestore

3.1. Quali misure sono state prese affinché le autorità competenti garantiscano che gli impianti funzionano conformemente ai principi generali fissati all'articolo 3?

4. Impianti esistenti

4.1. È previsto di applicare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ad alcune categorie di impianti esistenti prima della fine del periodo di transizione menzionato in detto articolo?

4.2. Entro quale data devono essere presentate le nuove domande o informazioni supplementari da parte degli impianti esistenti per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro la fine del periodo di transizione menzionato in detto articolo?

5. Domande di autorizzazione

5.1. Come assicura la legislazione nazionale che le domande di autorizzazione contengono tutte le informazioni richieste dall'articolo 6?

6. Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione

6.1. Quale(i) autorità competenti sono coinvolte nell'autorizzazione IPPC degli impianti?

6.2. Come assicura la legislazione nazionale che la procedura e le condizioni di autorizzazione siano pienamente coordinate nel caso in cui sia coinvolta più di un'autorità competente? Come funziona questo coordinamento nella pratica?

7. Condizioni dell'autorizzazione

7.1. Completezza delle condizioni di autorizzazione

7.1.1. Come garantisce la legislazione nazionale che l'autorizzazione contenga tutti i requisti specificati all'articolo 9? In particolare, fornire dettagli su come vengono trattati ciascuno dei seguenti punti:

- valori limiti di emissione in aria e in acqua;

- minimizzazione dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;

- protezione del suolo e delle acque sotterranee;

- gestione dei rifiuti;

- requisiti per il monitoraggio delle emissioni;

- misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio.

7.2. Opportunità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione

7.2.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di garantire un elevato livello di protezione per l'ambiente nel suo insieme?

7.2.2. Che tipo di linee guida (vincolanti o non vincolanti) esistono a livello nazionale per determinare le migliori tecniche disponibili?

7.2.3. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, delle considerazioni menzionate nell'allegato IV della direttiva?

7.2.4. In particolare, nel determinare le migliori tecniche disponibili, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, delle informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali?

7.2.5. Quali misure sono state prese per garantire che i valori limite di emissione e i parametri equivalenti e le misure tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 3, siano basati sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'uso di una determinata tecnica o di una tecnologia specifica, ma tenendo conto dei parametri tecnici dell'impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali?

7.2.6. Che tipo di linee guida (vincolanti o non vincolanti) esistono a livello nazionale relativamente ai requisiti di monitoraggio delle emissioni che devono essere inseriti nell'autorizzazione?

7.3. Dati rappresentativi disponibili

7.3.1. Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite fissati per ogni specifica categoria di attività in conformità dell'allegato I e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Descrivere in che maniera questi dati sono stati scelti e raccolti.

La Commissione può, prima o durante il periodo contemplato dalla relazione, proporre linee guida per rispondere a questa domanda, per alcuni settori, in particolare sulla base delle informazioni pubblicate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. In assenza di tali linee guida, i dati possono ad esempio essere espressi come forbice di valori limite.

7.3.2. Quali tipi di condizioni di autorizzazione, oltre ai valori limite di emissione, sono state stabilite? Fornire in particolare esempi di:

- parametri e misure tecniche equivalenti che integrano i valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione;

- parametri e misure tecniche equivalenti che sostituiscono i valori limite di emissione;

- condizioni concernenti la protezione del suolo e delle acque sotterranee, la gestione dei rifiuti, i requisiti di monitoraggio delle emissioni e le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio.

8. Disposizioni generali vincolanti

8.1. La legislazione nazionale prevede la possibilità di stabilire determinate condizioni per talune categorie di impianti, sotto forma di disposizioni generali vincolanti, anziché introdurle nelle condizioni delle singole autorizzazioni?

8.2. Per quali categorie di impianti sono state stabilite disposizioni generali vincolanti? Di che tipo sono queste disposizioni?

9. Norme di qualità ambientale

9.1. Come affronta la legislazione nazionale la necessità di misure supplementari nei casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili è insufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in applicazione di questa?

9.2. Vi sono stati casi di questo tipo? In caso affermativo, quali misure supplementari sono state prese?

10. Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

10.1. Quali iniziative sono state prese per garantire che le autorità competenti si tengano informate o siano informate in merito agli sviluppi delle migliori tecniche disponibili?

11. Modifiche degli impianti

11.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai gestori?

11.2. Come le autorità competenti determinano se una modifica dell'impianto può avere conseguenze per l'ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera a)], e/o se tale modifica può avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera b)]?

12. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

12.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche concernenti il riesame e l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente?

12.2. La frequenza dei riesami e, ove necessario, degli aggiornamenti delle autorizzazioni è specificata nella legislazione nazionale oppure è determinata altrimenti?

12.3. In quale modo le autorità competenti decidono se i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, sono soddisfatti?

13. Rispetto delle condizioni di autorizzazione

13.1. Descrivere in termini generali le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche per garantire il rispetto dei requisiti di autorizzazione.

13.2. Quali disposizioni legislative, procedure e pratiche garantiscono che i gestori informino regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente?

13.3. La legislazione nazionale dà alle autorità competenti il diritto e/o l'obbligo di effettuare ispezioni sul sito?

13.4. Quali sono le procedure e le pratiche concernenti le regolari ispezioni sul sito da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni regolari sul sito, come verificano le autorità competenti l'informazione fornita dal gestore?

13.5. Quali sanzioni o altre misure sono disponibili in caso di non conformità alle condizioni di autorizzazione? Sono state applicate sanzioni o altre misure durante il periodo contemplato dalla relazione?

14. Informazione e partecipazione del pubblico

14.1. Come provvede la legislazione nazionale all'informazione e alla partecipazione del pubblico nella procedura di autorizzazione?

14.2. Come è messa a disposizione del pubblico l'informazione sulle domande, sulle decisioni e i risultati del monitoraggio delle emissioni?

14.3. Quali misure sono state prese per garantire che il pubblico sia al corrente del suo diritto ad esprimere osservazioni sui documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1?

14.4. Di quanto tempo dispone il pubblico per esprimere le sue osservazioni sulle domande di autorizzazione prima che l'autorità competente prenda la sua decisione?

14.5. Come tengono conto le autorità delle osservazioni del pubblico nel prendere le loro decisioni?

14.6. In quali circostanze il pubblico può fare ricorso ad un'altra autorità o ad un tribunale contro una decisione di rilascio di un'autorizzazione?

14.7. Quale influenza hanno avuto le restrizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE sull'accesso all'informazione e sulla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione?

15. Cooperazione transfrontaliera

15.1. La legislazione nazionale assicura l'informazione transfrontaliera e la cooperazione oppure questo argomento è affidato a relazioni bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri o alla prassi amministrativa?

15.2. Come si determina nella pratica se il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro?

15.3. Come è garantito dalla legislazione nazionale e/o dalla pratica un accesso adeguato all'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione nello Stato membro su cui potrebbero verificarsi effetti negativi? Questa partecipazione è abbinata ad un diritto di ricorso?

15.4. Quanti di questi casi si sono verificati nel periodo contemplato dalla relazione?

16. Relazione con altri strumenti comunitari

16.1. Come considerano gli Stati membri l'efficacia della direttiva, inter alia, rispetto ad altri strumenti ambientali della Comunità?

16.2. Quali misure sono state prese per garantire che l'attuazione della direttiva è coerente con l'attuazione di altri strumenti ambientali della Comunità?