31999D0366

1999/366/CE: Decisione della Commissione, del 4 giugno 1999, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia [notificata con il numero C(1999) 1466]

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 05/06/1999 pag. 0036 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1999

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia

[notificata con il numero C(1999) 1466]

(1999/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare gli articoli 9 e 10,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Dal 1992, anno in cui il regolamento (CE) n. 3642/92 ha istituito dazi antidumping definitivi(3), le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia sono soggette a dazi antidumping del 32 %. Tali dazi non si applicavano alle esportazioni di un produttore esportatore egiziano e di un produttore esportatore polacco i cui impegni relativi ai prezzi erano stati accettati dalla Commissione mediante le decisioni 92/331/CEE(4) e, rispettivamente, 92/572/CEE(5).

(2) Per quanto riguarda le altre misure antidumping attualmente in vigore, nel dicembre 1993 il regolamento (CE) n. 3359/93(6) del Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sul ferrosilicio nei confronti del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, della Norvegia, dell'Islanda, del Brasile e del Venezuela. Le misure relative alle importazioni dall'Islanda e dalla Norvegia sono state sospese con l'applicazione del regolamento (CE) n. 5/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo alla sospensione delle misure antidumping nei confronti dei paesi EFTA a decorrere dal 1o gennaio 1994(7). Le misure relative alle importazioni dal Brasile sono state parzialmente rivedute e, con il regolamento (CE) n. 351/98(8) del Consiglio, il dazio applicato a due produttori esportatori brasiliani è stato ridotto allo 0 % essendo stata riscontrata un'assenza di dumping.

Nel marzo 1994, inoltre, il regolamento (CE) n. 621/94(9) del Consiglio ha istituito misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni dalla Cina e dal Sudafrica.

2. Domanda di riesame

(3) Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza(10) delle misure antidumping, il denunziante dell'inchiesta originale, il comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe ("Euroalliages", in appresso denominato "il denunziante") ha chiesto un riesame in vista della scadenza delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base").

(4) Avendo determinato, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in vista della scadenza, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(11) e ha aperto l'inchiesta.

3. Inchiesta

(5) L'inchiesta relativa al dumping ha esaminato il periodo compreso tra il 1o luglio 1996 e il 30 giugno 1997 (in appresso denominato "il periodo dell'inchiesta"). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1993 alla fine del periodo dell'inchiesta.

(6) All'epoca dell'inchiesta originale, l'industria comunitaria per conto della quale era stata presentata la denuncia consisteva in sei produttori: Pechiney Electrometallurgie (Francia), SKW Trostberg AG (Germania), Ferrolegierungswerk Lippendorf GmbH (Germania), Carburos Metalicos (Spagna), Industria elettrica Indel SpA (Italia) e Utilizzazioni Elettro Industriali - UEI (Italia).

(7) Successivamente all'istituzione delle misure oggetto del riesame, la struttura dell'industria comunitaria si è modificata a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri e dei cambiamenti economici avvenuti all'interno del settore. Di conseguenza, vi sono ora quattro produttori comunitari che producono il prodotto in esame per venderlo sul mercato comunitario. Il presente riesame in vista della scadenza è stato richiesto per conto di questi quattro produttori, che rappresentano tutta la produzione comunitaria non prigioniera del prodotto in esame.

(8) Tre dei quattro produttori comunitari (la Vargön Alloys AB in Svezia, la Ferroatlantica, ex Carburos Metálicos, in Spagna e la Pechiney Electrometallurgie in Francia), che rappresentano il 96 % e dunque una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria, hanno attivamente collaborato all'inchiesta e hanno risposto al questionario della Commissione. Il quarto produttore, l'Industria elettrica Indel SpA (Italia), non ha potuto collaborare in quanto era in corso un processo di ristrutturazione. Per "industria comunitaria" si intendono in appresso i tre suddetti produttori comunitari che hanno collaborato.

(9) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, nonché il richiedente, dell'apertura dell'inchiesta ai fini del riesame, e ha dato alle parti interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dai produttori e dagli importatori comunitari, nonché dai produttori esportatori dell'Egitto e della Polonia.

Vari produttori esportatori dei paesi interessati, produttori, utilizzatori e importatori della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti imprese:

a) Produttori comunitari:

- Vargön Alloys AB (Svezia);

- Ferroatlantica (Spagna);

- Pechiney Electrometallurgie (Francia).

b) Importatori:

Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH (Germania).

c) Produttori esportatori egiziani:

EFACO, KIMA.

d) Produttori esportatori polacchi:

Huta Laziska.

B. PRODOTTO IN ESAME

1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso già oggetto dell'inchiesta originale, vale a dire il ferrosilicio. La produzione di ferrosilicio avviene in forni ad arco tramite riduzione del quarzo utilizzando prodotti contenenti carbonio.

Il prodotto viene utilizzato come deossidante e come componente per leghe dall'industria del ferro e dell'acciaio.

Il ferrosilicio viene venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (alluminio, carbonio ecc.).

(12) Si è riscontrato che tutte le diverse forme e qualità di ferrosilicio esportate dai paesi interessati avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi utilizzi finali. Si è pertanto considerato che costituivano un unico prodotto. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 90.

2. Prodotto simile

(13) Si è accertato che il ferrosilicio prodotto e venduto sui mercati egiziano e polacco era simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, al ferrosilicio esportato dall'Egitto e dalla Polonia verso la Comunità in quanto erano identici, o molto simili, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e degli utilizzi finali. Anche il ferrosilicio prodotto e venduto sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, inoltre, è risultato simile a quello esportato dall'Egitto e dalla Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

(14) L'aspetto del dumping non è stato approfondito alla luce delle risultanze illustrate in appresso in merito alla situazione dell'industria comunitaria e alla reiterazione del pregiudizio.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DEL FERROSILICIO

1. Il mercato comunitario del ferrosilicio

(15) Tenendo conto della produzione dei produttori comunitari denunzianti e di una stima della produzione del produttore che non ha collaborato, cui è stato sommato il totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità e sono state sottratte le esportazioni dalla Comunità, l'andamento del consumo apparente comunitario del prodotto in esame è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Volume e quote di mercato delle importazioni interessate

(16) In base ai dati riportati da Eurostat, l'andamento del volume delle importazioni dai due paesi esportatori in esame è stato il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(17) I diversi andamenti delle importazioni dall'Egitto e dalla Polonia si rispecchiano nelle quote di mercato dei due paesi. La quota del mercato comunitario di ferrosilicio detenuta dalla Polonia è stata la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Si noti che all'epoca dell'inchiesta precedente la quota di mercato della Polonia era del 5 % circa.

La quota di mercato dell'Egitto, invece, ha toccato un picco nel 1995, ma nel periodo dell'inchiesta era nuovamente scesa ai livelli del 1993. La quota di mercato dell'Egitto è stata la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

All'epoca dell'inchiesta precedente, la quota di mercato dell'Egitto era del 4 % circa.

3. Prezzi delle importazioni in questione

(18) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle esportazioni verso la Comunità dei produttori esportatori egiziani e polacchi erano superiori, nel periodo dell'inchiesta, ai livelli non pregiudizievoli che hanno determinato gli impegni sui prezzi accettati per l'Egitto e per la Polonia (decisione 92/331/CE e, rispettivamente, 92/572/CE della Commissione).

(19) Per quanto riguarda l'andamento generale dei prezzi delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo esaminato, la Commissione ha stabilito delle tendenze basandosi sui dati Eurostat. Su tale base, prendendo in entrambi i casi il 1993 come anno di riferimento (1993 = 100), i prezzi delle importazioni sono stati i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(20) La sottoquotazione dei prezzi è stata determinata allo stesso stadio commerciale mettendo a confronto i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari e il prezzo cif, franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, delle importazioni dai paesi interessati.

(21) Il produttore esportatore polacco ha chiesto un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità e del costo della confezione ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione.

Per quanto riguarda l'adeguamento per le differenze di qualità, l'esportatore sosteneva che il contenuto di silicio delle importazioni dalla Polonia era inferiore a quello del ferrosilicio di produzione comunitaria. In secondo luogo, si sosteneva che i tipi di ferrosilicio prodotti in Polonia ed esportati nella Comunità erano di qualità inferiore rispetto a quelli generalmente prodotti dall'industria comunitaria a causa dell'elevato tenore di impurità del ferrosilicio polacco, che lo rendeva inadeguato per determinati utilizzi.

(22) Tali affermazioni sono state confermate dall'inchiesta. L'elenco delle operazioni presentato dall'impresa ha dimostrato infatti che il ferrosilicio esportato dalla Polonia nel periodo dell'inchiesta aveva, in un terzo circa dei casi, un contenuto di silicio inferiore al 75 %, che costituisce lo standard per la produzione comunitaria. Si è accertato inoltre che il tenore di impurità di alluminio e di carbonio del ferrosilicio esportato era superiore a quello del ferrosilicio venduto nella Comunità dai produttori comunitari.

Quanto alle differenze relative al confezionamento del prodotto, il produttore esportatore sosteneva che si doveva apportare un adeguamento per tener conto delle differenze di costo tra le merci consegnate alla rinfusa e quelle consegnate in fusti o sacchi. Anche questa richiesta è stata considerata giustificata, e l'adeguamento è stato concesso. Dato che l'impegno sui prezzi precedente incorporava già questi adeguamenti per tener conto del diverso tenore di silicio, delle impurità e del confezionamento, si è deciso di confermare i livelli fissati nell'impegno sui prezzi.

(23) Gli stessi adeguamenti sono stati effettuati per le importazioni dall'Egitto, essendo state riscontrate le stesse differenze per il produttore esportatore egiziano.

(24) Ove necessario, quindi, i prezzi di vendita di tutti i tipi di ferrosilicio venduti sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta sono stati adeguati al prezzo di un unico tipo di ferrosilicio di riferimento, tanto per le vendite dei produttori esportatori interessati quanto per quelle dell'industria comunitaria. Si è quindi calcolata la sottoquotazione, mettendo a confronto il prezzo di vendita franco fabbrica di questo tipo standard di ferrosilicio di riferimento venduto dall'industria comunitaria e il prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, dello stesso prodotto venduto dai produttori esportatori interessati.

Calcolata in tal modo, la media ponderata della sottoquotazione dei prezzi accertata è stata del 4,6 % per le esportazioni dalla Polonia e del 4,5 % per le esportazioni dall'Egitto.

4. Situazione dell'industria comunitaria

(25) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è stato il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(26) La corrispondente quota di mercato nel periodo in questione è stata la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(27) La tendenza dei prezzi dell'industria comunitaria che ha collaborato, in forma indicizzata (1993 = 100), è stata la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(28) Il fatturato dell'industria comunitaria (in migliaia di ecu) è stato il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel periodo in esame, quindi, il fatturato è aumentato del 53 %.

(29) L'inchiesta ha accertato che, in termini di media ponderata, la redditività dell'industria comunitaria calcolata in base al rendimento commerciale ha registrato un miglioramento di quasi 18 punti percentuali, come illustra la seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

(30) La produzione dell'industria comunitaria è stata la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Come mostra la tabella sopra riportata, nel periodo in esame la produzione è aumentata del 25 %.

(31) L'andamento della capacità produttiva è stato il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Come si vede, nel periodo in esame la capacità produttiva è aumentata del 5 %.

(32) L'utilizzo della capacità produttiva, in termini di media ponderata, è stato pertanto il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

L'utilizzo della capacità produttiva è aumentato del l9 %, vale a dire 11 punti percentuali, nel periodo in esame.

Si noti che è normale che parte dell'industria del ferrosilicio chiuda i suoi impianti di produzione nei mesi invernali. La produzione di ferrosilicio, infatti, è un processo a grandissima intensità di energia, e per ridurre i costi la produzione si interrompe nel periodo in cui aumentano i costi dell'energia elettrica, cioè appunto in inverno. Questa organizzazione della produzione non si riflette nella tabella della capacità produttiva sopra riportata, che corrisponde a una capacità di produzione massima su tutto l'arco dell'anno. Ciò spiega anche i livelli relativamente bassi di utilizzo della capacità produttiva.

Prima dell'inizio dell'inverno si accumula dunque una certa quantità di scorte, cosicché le consegne possano continuare.

(33) Il livello occupazionale direttamente collegato alla produzione di ferrosilicio è rimasto relativamente stabile, come si vede nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Conclusioni

(34) Mentre alcuni dei principali indicatori economici hanno registrato un chiaro andamento positivo nel periodo, e soprattutto un miglioramento generale del rendimento finanziario, passato da perdite superiori al 5 % nel 1993 a utili superiori al 12 % nel periodo dell'inchiesta, altri indicatori, e in particolare la quota di mercato, registrano un andamento meno positivo. Si è inoltre accertato che le importazioni dall'Egitto e dalla Polonia erano complessivamente rimaste significative e nel caso della Polonia erano aumentate, sia pure partendo da una base modesta, ed erano state effettuate a prezzi che sottoquotavano leggermente quelli dell'industria comunitaria. Si noti però che il relativo rafforzamento della posizione delle importazioni dalla Polonia si è verificato successivamente all'imposizione, nella Comunità, di misure antidumping definitive nei confronti di altri paesi terzi, come indicato al punto 2, e che le esportazioni effettuate dai produttori esportatori erano coperte da impegni che sono stati integralmente rispettati, vale a dire che i prezzi all'esportazione praticati erano superiori a quelli previsti dagli impegni.

Si è concluso pertanto che l'industria comunitaria ha beneficiato delle misure antidumping in vigore, che hanno assolto la loro funzione di eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni dai due paesi esportatori interessati.

E. PROBABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Egitto

(35) L'andamento delle importazioni dall'Egitto è già stato illustrato al punto 20. Dopo aver toccato un picco nel 1995, i livelli delle importazioni e la quota di mercato sono rapidamente scesi ai livelli del 1993. Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato (1,8 %) era notevolmente inferiore a quella riscontrata all'epoca dell'inchiesta precedente.

(36) Per quanto riguarda i prezzi delle esportazioni verso il mercato comunitario, essi sottoquotano ancora quelli dell'industria comunitaria, pur essendo costantemente aumentati dopo l'istituzione delle misure antidumping e rimanendo superiori al prezzo previsto dall'impegno.

Nel periodo dell'inchiesta, inoltre, i prezzi praticati sulle esportazioni verso i mercati non comunitari erano superiori a quelli delle esportazioni verso il mercato comunitario, ciò che indica che dal punto di vista economico sarebbe improbabile un riorientamento di tali esportazioni verso il mercato comunitario.

(37) L'utilizzo della capacità produttiva nell'industria egiziana è attualmente molto elevato, pari al 94 %, che corrisponde di fatto a un pieno utilizzo, e nel 1998 non erano in programma aumenti di tale capacità.

Inoltre, mentre nel 1995 le esportazioni verso la Comunità rappresentavano il 68 % del volume totale delle vendite, nel periodo dell'inchiesta la loro percentuale era scesa al 45 %; tale riduzione è stata compensata dalle vendite per l'esportazione verso mercati non comunitari, che nello stesso periodo sono quasi raddoppiate (passando dal 15 al 35 % del volume totale delle vendite), mentre le vendite sul mercato interno sono aumentate di poco in termini percentuali (dal 17 al 20 %).

2. Polonia

(38) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni dalla Polonia nella Comunità hanno registrato un forte incremento in termini di volume. Il produttore esportatore polacco, tuttavia, ha sottolineato che nel 1993 lo stabilimento dell'impresa era stato bloccato da una grave avaria, che aveva praticamente azzerato la produzione di ferrosilicio in quell'anno. La produzione era ripresa solo nel 1994, ma significativamente al di sotto dei livelli raggiunti prima del 1993. Il produttore polacco ha pertanto sostenuto che era inopportuno prendere il 1993 come anno di riferimento e che i confronti andavano effettuati con i dati del 1995, quando la produzione era tornata a livelli normali.

(39) In base a tali elementi, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi e dei prezzi delle esportazioni tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta e ha rilevato una tendenza crescente tra questi due parametri. Si noti però che la quota di mercato della Polonia al termine del periodo in esame era ancora inferiore alla quota di mercato accertata nell'inchiesta precedente. L'aumento delle esportazioni polacche verso la Comunità è coinciso inoltre con l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni dalla Russia, dall'Ucraina e dal Kazakistan e con la conseguente riduzione delle importazioni da tali paesi.

(40) L'utilizzo della capacità produttiva del produttore esportatore polacco, inoltre, era del 93 % nel periodo dell'inchiesta, ciò che rende improbabile nel breve termine un incremento dei volumi di produzione. La quota delle vendite nella Comunità è aumentata dal 39 % del totale delle vendite nel 1995 al 45 % nel periodo dell'inchiesta.

Alla luce di questi sviluppi, la Commissione ha esaminato la possibilità di un cambiamento nella distribuzione delle vendite del produttore esportatore polacco, e cioè se possa esserci un ulteriore incremento della proporzione destinata alle esportazioni nella Comunità. In particolare, si è esaminato se la ristrutturazione dell'industria polacca dell'acciaio prima dell'eventuale adesione all'UE possa portare a un crollo della domanda interna di ferrosilicio e di conseguenza a un aumento dell'offerta disponibile per l'esportazione, tra l'altro, verso la Comunità. Dato che nel periodo dell'inchiesta le vendite sul mercato interno costituivano il 37 % delle vendite del produttore esportatore polacco, il potenziale effetto di un calo della domanda interna sembrava consistente. Dalle statistiche relative al mercato dell'acciaio in Polonia emerge tuttavia che la produzione di acciaio è aumentata del 31 % nel periodo 1992-1996, e le stime relative al 1997 mostrano un ulteriore incremento.

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre le esportazioni verso paesi terzi non comunitari, si è rilevato che i prezzi medi del ferrosilicio standard al 75 % sui mercati non comunitari sono superiori a quelli del mercato comunitario, e non si prevedono sostanziali modifiche dell'andamento delle esportazioni dalla Polonia verso la Comunità e gli altri paesi.

(41) Alla luce di quanto sopra, non si prevede che le esportazioni della Polonia verso la Comunità aumentino ulteriormente in misura sostanziale, né che i loro prezzi scendano qualora vengano abolite le misure antidumping. Anche in presenza di tali misure, e con prezzi superiori a quelli previsti dall'impegno, il produttore esportatore polacco ha riconquistato, dopo il blocco per avaria del 1993-94, una posizione consolidata sul mercato comunitario, conservando al tempo stesso una consistente quota di vendite sul mercato interno; si è dunque dimostrato in grado di competere nella Comunità con prezzi a livello non pregiudizievole. Nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del riesame, in effetti, livello dell'impegno sui prezzi offerto dal produttore polacco è stato determinato in base alla soglia di pregiudizio. Se si lasciassero scadere le misure antidumping, non sarebbe un comportamento economicamente ragionevole cercare di aumentare la propria quota del mercato comunitario riducendo i prezzi delle esportazioni. Dato che la capacità produttiva è pienamente utilizzata, inoltre, un aumento delle esportazioni verso la Comunità potrebbe essere ottenuto solo a spese delle vendite sul mercato interno o delle esportazioni verso altri paesi terzi, ciò che rende tale strategia ancora più improbabile.

3. Conclusioni

(42) Alla luce delle risultanze sopra esposte, nonostante il fatto che i prezzi delle importazioni interessate, pur essendo aumentati del 30 % circa rispetto al 1993, sottoquotano ancora leggermente i prezzi dell'industria comunitaria, e tenuto conto che la situazione finanziaria di tale industria è sostanzialmente migliorata, la Commissione conclude che è improbabile che la scadenza delle misure relative alle importazioni dall'Egitto e dalla Polonia porti a una continuazione o a una reiterazione del dumping.

Nel raggiungere tali conclusioni, la Commissione ha tenuto conto anche delle argomentazioni presentate dall'industria comunitaria, in base alle quali, anche in assenza di un'espansione delle esportazioni verso la Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati potrebbero ancora provocare un pregiudizio grave concentrando le vendite e riducendo i prezzi nel mercato a pronti, esercitando in tal modo una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria.

A giudizio della Commissione, tale tesi non è giustificata. I prezzi dei produttori esportatori sul mercato comunitario erano ben al di sopra dei prezzi previsti dagli impegni, che erano stati fissati, quando sono stati accettati, ai livelli richiesti per eliminare il pregiudizio dovuto al dumping. Alla luce di questa considerazione, e del fatto che le capacità produttive sono pienamente utilizzate e che la domanda sui loro mercati interni e sui mercati di esportazione non comunitari è stabile o in crescita, è improbabile che il mercato a pronti comunitario risenta delle esportazioni dai paesi interessati al punto tale che possa ripetersi il pregiudizio.

A questo proposito si ricorda che, se la situazione dell'industria comunitaria dovesse deteriorarsi a causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, l'industria è libera di presentare una nuova denuncia antidumping conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di base.

(43) La Commissione ha informato delle sue conclusioni le parti interessate, compresa l'industria - comunitaria. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti e delle conclusioni di cui sopra, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno presentato, oralmente e per iscritto, nuove osservazioni sull'incidenza delle importazioni in questione sull'industria comunitaria. Tuttavia non sono state presentate informazioni o argomentazioni che, una volta esaminate, inducessero a rivedere le suddette conclusioni.

F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(44) Si conclude pertanto che il presente procedimento dev'essere chiuso e che si devono lasciare scadere le misure antidumping adottate il 14 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3642/92 e con la decisione 92/331/CEE e 92/572/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 90 originario dell'Egitto e della Polonia.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

(3) GU L 369 del 18.12.1992, pag. 1.

(4) GU L 183 del 3.7.1992, pag. 40.

(5) GU L 369 del 18.12.1992, pag. 32.

(6) GU L 302 del 9.12.1993, pag. 1.

(7) GU L 3 del 5.1.1994, pag. 1.

(8) GU L 42 del 14.2.1998, pag. 1.

(9) GU L 77 del 19.3.1994, pag. 48.

(10) GU C 387 del 21.12.1996, pag. 3.

(11) GU C 204 del 4.7.1997, pag. 2.